Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.
Commentario • 1
- 1. Contratto di prestazione d'opera e responsabilità del committenteTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in un caso di infortunio intervenuto nel corso di lavori dati in appalto, ha ribadito che, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali e, in particolare, ai fini dell'individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, non si può prescindere da un approfondito e specifico esame della situazione fattuale onde verificare quale sia stata l'effettiva incidenza della condotta del committente stesso nell'eziologia dell'evento. La fattispecie concreta ha ad oggetto un infortunio mortale di cui è rimasto vittima un lavoratore, precipitato dall'alto della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2006, n. 30857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30857 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/07/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1089
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 040350/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AR, N. IL 28/01/1954;
avverso SENTENZA del 19/04/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. CORDOVANI Costanzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. TARSITANO Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 4/6/2003 il Tribunale di Roma, previa concessione di attenuanti generiche, condannava OD AN, UM PP e Di TA IA alla pena di giorni venti di reclusione ciascuno, avendoli riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 590 c.p. in danno di LI CO e di LI UD. Con la medesima sentenza il giudicante condannava il OD e gli altri due imputati al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.
I LI avevano riportato le lesioni personali perché, mentre transitavano a bordo del loro motociclo per Via XX Settembre, erano stati colpiti alla testa da un tubo Innocenti sfuggito all'operaio Di TA dall'alto del ponteggio su cui si trovava e del quale era in corso la installazione.
Il fatto era stato addebitato al OD nella qualità di responsabile dell'Impresa Costruzioni ICOS, incaricata del restauro della facciata di un immobile, il palazzo Drago, sito nella detta via. Il IM, invece, era il responsabile della omonima ditta Installazione Ponteggi che aveva avuto in subappalto dalla I.CO.S s.r.l. l'allestimento del ponteggio necessario per l'esecuzione dei detti lavori. Il Di TA lavorava quale operaio alle dipendenze della Installazione Ponteggi.
La decisione adottata dal Tribunale era impugnata dal OD. Le parti civili proponevano appello incidentale, sollecitando la concessione di una provvisionale. La Corte di Appello di Roma in data 19/4/2005, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto il concorso di colpa delle parti civili nella misura del 20%, dichiarava inammissibile l'appello incidentale delle stesse e confermava il riconoscimento di responsabilità nei confronti del OD. Proponevano ricorso per Cassazione i difensori del detto imputato deducendo difetto assoluto di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello volte a contestare la natura accessoria e specialistica delle opere concesse in subappalto. Si sosteneva che l'appalto principale riguardava il restauro delle facciate dell'immobile e che tale attività non poteva essere esplicata se prima non fosse stata allestito il ponteggio. I lavori subappaltati riguardavano la fase prodromica all'avvio dei lavori da parte della società del OD. Le opere di erezione del ponteggio non rientravano in una categoria accessoria dell'appalto principale, trattandosi di lavorazione del tutto autonoma in quanto scorporarle. Esse, inoltre, ricadevano nella categoria di lavorazione specifica, interamente devoluta al subappaltatore, disciplinata, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, u.c., come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 4.
Ne conseguiva la legittimità del trasferimento dal OD al IM degli obblighi di approntamento di cautele antinfortunistiche, quale risultante dall'art. 5 del contratto di subappalto. L'infortunio occorso ai querelanti rientrava nei rischi connessi allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa subappaltatrice, in relazione ai quali non sussisteva obbligo di coordinamento in capo al committente subappaltante.
Nell'interesse del OD si evidenziava pure manifesta illogicità e carenza assoluta di motivazione con riguardo al riconoscimento di responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente (la caduta del tubo Innocenti con il ferimento delle parti lese) e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'inosservanza delle prescritte cautele in quanto non vi erano la recinzione fissa e le transenne separanti la carreggiata dal cantiere di lavoro. Inoltre, vi era stata l'installazione di due soli cartelli indicanti "Lavori in corso" e "Obbligo di dirigersi al centro della carreggiata". Da tale accertamento derivava che, dovendo il cantiere essere unitariamente considerato come luogo in cui operai svolgono un'attività lavorativa, indipendentemente dal riferimento dell'infortunio alle opere relative al ponteggio, la mancanza di protezione riguardava questo ed anche l'intero cantiere. Il collegio ha, in secondo luogo, confermato che pure al OD doveva addebitarsi l'acclarata violazione della dette cautele. Egli non poteva esimersi dalla corresponsabilità per il solo fatto di avere concluso con il IM un contratto di subappalto contenente una espressa clausola di trasferimento a carico di quest'ultimo della responsabilità per mancato rispetto di norme antinfortunistiche. Ed invero, anche a non considerare, come osservato dai giudici di secondo grado, i rilievi addotti dal difensore di parte civile in ordine al contratto prodotto nell'interesse del OD, questi, stante il carattere accessorio e specialistico del contratto medesimo, che riguardava l'allestimento di un ponteggio, accessorio alle operazioni di restauro commissionate alla ICOS di cui era responsabile, manteneva i poteri direttivi generali inerenti alla sua qualità (cfr. Sez. 4, Sent. 978 del 26/1/1990, RV 183133) e li esercitava realmente, seguendo le varie fasi di installazione del ponteggio, come emergeva anche da più passaggi del suo esame nel dibattimento di primo grado.
Il ricorrente, poi, il giorno dell'incidente, era presente a palazzo Drago.
Vero che egli aveva giustificato tale presenza con la necessità di verificare la situazione all'interno dell'edificio. Si era, però, accertato che, significativamente, il subappaltante IM non era invece sul posto.
Sussistevano, quindi, per la corte territoriale, elementi per affermare che, al di là dei quanto risultava dal contenuto dal contratto di subappalto, il IM aveva fornito al cantiere il materiale e gli operai ma che, nella sostanza, l'andamento ed i termini del lavoro erano regolati dal OD.
Le censure mosse dal ricorrente, pur essendo volte a contestare l'omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, si sostanziano nella richiesta a questa corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisone impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell'inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante, risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, dunque anche relativi ai terzi, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (nella specie, la ICOS, a sua volta appaltante) in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore. Come si vede, si tratta di principi che il collegio ha ritenuto attagliarsi alla fattispecie in esame in cui con un accertamento in fatto, rappresentante il risultato di una valutazione delle risultanze acquisiste, della quale è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, è emerso il mantenimento da parte del OD dei poteri direttivi generali in ordine all'organizzazione del cantiere tanto da regolare l'andamento ed i tempi del lavoro.
Ha sostenuto il ricorrente che le opere di erezione del ponteggio ricadevano nella categoria di lavorazione disciplinata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, u.c.. Tale disposizione prevede, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, l'obbligo per il datore di lavoro di promuovere sia la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sia il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ivi compresi quelli dovuti alle interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La norma stabilisce anche al comma 3 che tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Ad avviso del ricorrente, quindi, si tratterebbe di rischi specifici propri del IM il quale avrebbe dovuto provvedere in via esclusiva all'adozione delle misure antifortunistiche. Vero che questa Corte di legittimità con la sentenza n. 31459 del 3/7/2002, Zanini, ha affermato, in materia di cooperazione tra committente ed appaltatore, il principio, valevole anche nell'ipotesi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsisia ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Dalla lettura della detta sentenza si evince anche che, qualora, come nel caso di specie, per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell'appaltatore (ovvero del subappaltatore), il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perché garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.
Non ha, dunque, pregio la tesi difensiva prospettata perché, nella specie, non si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto del subappalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ed essendo la sentenza impugnata coerente ai principi fissati dalla Suprema Corte, peraltro anche con la sentenza n. 45068 del 30/3/2004, RV 230279, e con quelle n. 2748 del 23/1/1998, RV 210174, e n. 32943 del 27/5/2004, Rv 229084. Correttamente, quindi, è stata riconosciuta la sussistenza a carico del OD di un obbligo, quanto meno di cooperazione, in ordine all'attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una di lui posizione di garanzia e di controllo acché le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate. Al rigetto del gravame consegue la condanna del OD al pagamento delle spese processuali ed alla refusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute che si liquidano in complessi Euro 2000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere in favore delle parti civili costituite complessi Euro 2000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2006