Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2006, n. 30857
CASS
Sentenza 14 luglio 2006

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.

Commentario1

  • 1Contratto di prestazione d'opera e responsabilità del committente
    Tommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in un caso di infortunio intervenuto nel corso di lavori dati in appalto, ha ribadito che, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali e, in particolare, ai fini dell'individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, non si può prescindere da un approfondito e specifico esame della situazione fattuale onde verificare quale sia stata l'effettiva incidenza della condotta del committente stesso nell'eziologia dell'evento. La fattispecie concreta ha ad oggetto un infortunio mortale di cui è rimasto vittima un lavoratore, precipitato dall'alto della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2006, n. 30857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30857
Data del deposito : 14 luglio 2006

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