Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione.
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2010, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 459
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 36541/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC AL N. IL 21/10/1972;
2) FI LE N. IL 30/01/1972;
avverso la sentenza n. 11412/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. D'Ambrosio che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il capo B, annullamento con rinvio per il capo A;
udito il difensore avv. Cavallo per Freschi accoglimento del ricorso;
avv. Ruberto per Fiore accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 30.4.2009, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di LE FI e SC
AL, rispettivamente maresciallo e brigadiere dell'Arma dei carabinieri, per i delitti di rifiuto di atti d'ufficio (capo A) e peculato (capo B), commessi il 22.1.2003 in concorso con gli appuntati NA e LA. La vicenda è relativa alla mancata redazione degli atti relativi ad un sequestro di tre ovuli di eroina, poi dispersa nei servizi igienici della stazione dove i quattro prestavano all'epoca servizio, e - per come si legge dall'impugnata sentenza - si inserisce in un contesto generale di irregolarità nell'attività di quella stazione, che aveva poi condotto all'integrale sostituzione del personale operante. L'appuntato NA, rilevava la Corte piemontese, non aveva proposto appello avverso la condanna. Nei confronti di LA si era proceduto separatamente.
La Corte distrettuale proscioglieva invece i due imputati dal reato di detenzione illecita della medesima sostanza, contestato nell'originario capo C), osservando che proprio le modalità dei fatti come ricostruite portavano ad escludere alcuna destinazione della sostanza allo spaccio;
rideterminava pertanto in diminuzione la pena inflitta nella sentenza del locale Tribunale in data 24.5.2005. La Corte argomentava le ragioni per cui riteneva attendibile la chiamata in correità dell'app. LA, principale protagonista dell'episodio, ed i ritenuti riscontri esterni individualizzanti.
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Nell'interesse di LE FI sono stati presentati i seguenti motivi:
- erronea e illegittima valutazione della prova, perché la Corte distrettuale avrebbe travisato i fatti, ritenendo illegittimamente utilizzabili le dichiarazioni di LA, nonostante la mancanza di riscontri;
il ricorrente alle pagine da 3 a 11 da conto del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dei diversi interrogatori resi dall'appuntato LA, delle dichiarazioni del teste car. NO (in servizio di NT presso la stazione il giorno del fatto), concludendo che le risultanze dell'istruttoria non avrebbero in alcun modo confermato la versione dei fatti resa appunto dal LA;
- mancanza di prova sull'effettiva natura della sostanza di cui si discute nel processo, essendo insufficienti in proposito le mere affermazioni del LA;
- inattendibilità del LA (pagg. 12-14);
la Corte distrettuale avrebbe operato una ricostruzione contraddittoria delle prove, in particolare nell'aver attribuito credibilità al LA piuttosto che al teste NO, in ordine all'individuazione del soggetto che avrebbe effettivamente consegnato gli ovuli al LA, mancando la prova che fosse proprio il conducente del veicolo fermato, e non avrebbe così chiarito se il concorso del FI fosse a titolo morale o materiale, dagli atti emergendo come verosimile una ricostruzione che attribuisce ad esclusiva iniziativa di LA tutta l'attività, ignorata dagli altri;
- l'attribuzione di rilievo probatorio alle voci di sottofondo delle conversazioni di LA con NO intercettate - e in presenza di una disponibilità dell'imputato a sottoporsi a perizia fonica - sarebbe segno della debolezza della restante ricostruzione probatoria;
- le caratteristiche professionali di FI ed i suoi comprovati rapporti conflittuali con LA mai lo avrebbero portato ad autorizzare il disfarsi dei tre ovuli senza procedere alla regolarizzazione amministrativa dell'operato;
- insussistenza del delitto di peculato: la motivazione dell'assoluzione dalla detenzione illecita di sostanza stupefacente avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistente anche l'elemento oggettivo del delitto di peculato, essendo mancata una condotta di appropriazione per la subito intervenuta dispersione della droga, inidonea a configurare conversione del possesso del bene a profitto del pubblico ufficiale.
2.2 Nell'interesse di AL SC sono stati presentati i seguenti motivi: violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 533 e 545 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E, art. 192 c.p.p., artt. 81, 110, 114, 314 e 328 c.p., in ordine:
- alla ritenuta attendibilità della chiamata in correità di LA senza confrontarsi con le deduzioni difensive, con travisamento della prova relativamente:
- al comportamento processuale del chiamante ed alla ritenuta sua minimizzazione del ruolo svolto dal ricorrente, essendo piuttosto la sua condotta volta a minimizzare il proprio ruolo attribuendo ai superiori le decisioni concretamente assunte;
- alla personalità del chiamante già condannato per calunnia, con l'impropria argomentazione della distinzione tra soggetti destinatari delle calunnie;
- all'omessa valorizzazione del confronto tra gli stati di servizio e le personalità di LA e SC;
- alla ritenuta illegalità diffusa nell'attività della stazione, smentita dal teste SARINELLI e inverosimile, e comunque non provata, quanto ad un'adesione del SC, comunque inidonea a provare la responsabilità del singolo ex art. 27 Cost. per il fatto specifico;
- all'omessa pertanto motivazione sugli elementi di collegamento tra la droga in questione e gli imputati FI e SC, ed alla loro partecipazione materiale e psichica;
- alla ritenuta sussistenza dei riscontri oggettivi esterni, mentre:
- l'esistenza di voci di sottofondo durante la conversazione in cui LA parla della droga con il NT (dato probatorio che il ricorrente riconosce costituire riscontro alla versione quanto all'esistenza della droga nella vicenda) non avrebbe potuto costituire riscontro ne' dell'individuazione ne' della consapevolezza dei soggetti eventualmente individuati, tenuto anche conto dell'impossibilità tecnica di procedere a perizia fonica e delle incertezze sugli orar dei movimenti dei 4 carabinieri, la cui compresenza in mensa - secondo il ricorrente - sarebbe l'unico riscontro esterno determinante, essendo le telefonate un elemento del tutto neutro come riscontro individualizzante, stante il contrasto tra LA e NO sulla nazionalità del soggetto accompagnato dal primo in caserma, punto secondo il ricorrente non oggetto di motivazione nonostante la deduzione nei motivi d'appello - pag. 44;
- lo stesso giorno la medesima pattuglia avrebbe regolarmente documentato l'arresto per spaccio di tale CHIRICOSTA;
- alla motivazione "palesemente carente" sull'effettiva natura stupefacente della sostanza contenuta negli ovuli, presupposto della contestazione di peculato e quindi punto determinante per la decisione, atteso che da un lato l'adeguatezza del punto alla linea difensiva era aspetto estraneo all'apparato argomentativo di giustificazione dell'apprezzamento sul punto e, dall'altro, che l'assoluzione dal capo C era giunta per la comprovata assenza della destinazione allo spaccio e non per la mancata prova della natura stupefacente della sostanza;
- all'omessa motivazione sul tipo di concorso, morale o materiale, addebitato ai due imputati;
- all'attribuzione di maggior credibilità alla versione LA anziché alla versione SC, maggiormente riscontrata (pag. 51 ricorso), con una minimizzazione illogica dei molteplici punti di contrasto LA/NO pervenendo a motivazione contorta;
in definitiva all'omessa motivazione sulla ricostruzione alternativa proposta dalla difesa volta ad un agire "estromissivo" del LA nei confronti degli altri commilitoni.
2.2.1 In data 11.11.2009 sono pervenuti in Cancelleria motivi nuovi che approfondiscono le deduzioni già esposte e deducono che la mancanza di prova in ordine alla natura stupefacente della sostanza determinerebbe anche la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di omissione di atti d'ufficio.
2.2.2 Il 9.2.2010 sono stati depositati in Cancelleria motivi aggiunti, con la deduzione specifica che la Corte d'appello non avrebbe motivato sulla sussistenza del delitto di peculato nella fattispecie, dandola per scontata, mentre proprio l'assoluzione dal capo C avrebbe imposto motivazione specifica sul punto, in particolare quanto alla configurabilità di una detenzione, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico e vista la distruzione immediata della sostanza, piuttosto che di un mero uso arbitrario. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati: al loro rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il comune contenuto di alcuni motivi e l'effetto eventualmente estensivo degli altri consiglia la loro trattazione congiunta. 3.1 È pacifico insegnamento di questa Corte che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula pertanto dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., Sent. 6402 del 30.4 - 2.7.1997, Dessimone e altri). La Corte di cassazione non può quindi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, e neppure saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (S.U., Sent. 12 del 31.5-23.6.2000, Jakani), tra cui ovviamente quelli, diversi, eventualmente dedotti dal ricorrente. Perché nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 02.12.2003 - 06.02.2004, rv. 229369, Elia ed altri). Per tali limiti, anche l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (S.U., Sent. 41289 del 24.09 - 10.12.2003, Petrella). Costituisce quindi censura di fatto, inammissibile in Cassazione, il dissentire dagli apprezzamenti espressi dal giudice di merito e il voler sostituire ad essi una diversa valutazione delle acquisizioni processuali.
3.2 Orbene, innanzitutto va rilevato che la Corte distrettuale ha dato puntuale conto dei motivi di appello ed ha poi confermato l'articolato apprezzamento del Giudice di primo grado, con una propria motivazione che dichiaratamente si integra con quella del Tribunale, mai richiamata genericamente ma sempre individuata con richiami puntuali a singole ricostruzioni e specifici dati probatori, dando luogo ad una coerente doppia conforme valutazione di merito. In particolare, rispetto a questi punti della decisione, ed alle deduzioni difensive che li sorreggevano:
- inattendibilità soggettiva di LA, per l'interesse a minimizzare il proprio ruolo ed i precedenti penali anche per calunnia, pure alla luce della diversità degli stati di servizio tra i protagonisti della vicenda processuale;
- inattendibilità oggettiva della sua narrazione, anche per il contrasto con altre fonti di prova;
- mancata prova della natura stupefacente della sostanza contenuta negli ovuli;
- quanto ai riscontri, l'inconsistenza di quello afferente l'illegalità diffusa nella Stazione e l'adesione ad essa dei ricorrenti, la redazione di un verbale di arresto per stupefacenti quello stesso giorno, l'impossibilità di ricondurre ai due ricorrenti le voci sottofondo alla telefonata di LA in caserma dalla mensa;
- l'omessa motivazione sul tipo di concorso ritenuto per i due ricorrenti;
- l'omessa motivazione, in definitiva, della versione alternativa proposta dalle difese;
la Corte distrettuale ha argomentato e spiegato:
- le ragioni dell'attendibilità soggettiva delle dichiarazioni accusatorie del LA nonostante le precedenti condanne, anche per calunnia, tenuto conto della pluralità di relazioni interpersonali con i coimputati, non riconducibili tutte all'astio, della specifica diversa causale per l'episodio di calunnia, dell'ammissione della propria corresponsabilità (pag. 12, dove la Corte torinese rivaluta il punto, alla luce delle deduzioni dei motivi d'appello, nella dichiarata consapevolezza dell'"allarme" costituito dal precedente);
- le ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni, con riferimento specifico all'orario della telefonata alla moglie ed a talune dichiarazioni del NT NO (pag. 14 e 15, in particolare sulla nazionalità italiana del soggetto portato in caserma);
- la certamente avvenuta acquisizione materiale degli ovuli da parte dei militari del comando de quo, per il contenuto oggettivo ed inequivoco delle telefonate intercorse tra LA ed il NT e per le dichiarazioni del NT in ordine all'arrivo del soggetto accompagnato ed alla collocazione di una busta in armadio della Stazione, busta che LA si premurava poi non fosse restituita al soggetto accompagnato al momento del suo congedo, con espresso riferimento al suo contenuto come droga;
- il mancato riferimento presso quel comando di sequestri amministrativi relativi al primo semestre di quel 2003;
- l'essere state le conversazioni 567 e 568 certamente tenute mentre i quattro erano insieme alla mensa;
- l'incompatibilità logica del contenuto di tali telefonate e di tutte tali articolate condotte con un'iniziativa sorta e gestita esclusivamente per volontà del LA (che non avrebbe avuto ragione alcuna di non procedere direttamente alla dispersione, senza coinvolgere l'ufficio in termini tali da esporsi a rilievi successivi, ove il NT avesse riferito al comandante): pag. 18 e 19;
- la riconducibilità di quanto contenuto nella busta a stupefacente, in ragione del contesto dell'apprensione del materiale, del suo confezionamento, dell'esperienza degli operanti, dello specifico riferimento nelle telefonate tra LA e NO (quando comunque la natura della sostanza in realtà rilevava solo per l'originario capo C, posto che per come si erano svolti i fatti quella sostanza, fosse o meno stupefacente, avrebbe dovuto essere oggetto di sequestro ed accertamenti, con la conseguente configurabilità dei delitti di cui ai capi A e B sussistendo a prescindere dalla certa natura stupefacente del materiale);
- in definitiva la coerenza della pluralità di dati oggettivi, interpretati in una lettura complessiva, solo con l'esistenza di droga sequestrata nell'ambito di operazione - coordinata tra tutti e quattro - volta all'individuazione ed arresto di chi aveva ceduto gli ovuli al soggetto poi accompagnato in caserma, in un contesto di comune conoscenza dell'esito dell'operazione e quindi del concordato - anche solo in via di fatto - inadempimento dell'obbligo di verbalizzazione e sequestro, giustificato dall'omesso arresto dello spacciatore e quindi dalla ritenuta irrilevanza della sola violazione amministrativa dell'acquirente (sicché la verbalizzazione nella stessa giornata di un arresto per spaccio, lungi dal costituire prova a discarico rappresentava una conferma logica della ragione della mancata redazione dei verbali nell'occasione che ci occupa). La conclusione della Corte d'appello, secondo cui solo la versione di LA consentiva di spiegare i fatti oggettivamente certi, concretizzando un concorso quantomeno morale degli odierni ricorrenti, risoltosi nell'avallare la concretizzazione ennesima di comportamento illegittimo che era diffuso nella Stazione (con richiamo specifico qui al mancato rinvenimento di sequestri amministrativi di stupefacenti nel primo semestre del 2003 - periodo in cui si colloca temporalmente pure questo episodio -), sicché la versione alternativa si manifestava logicamente inconsistente, viene dunque a rappresentare un articolato e complesso apprezzamento di stretto merito che sorge dalla lettura unitaria di tutti gli elementi fattuali acquisiti, e risulta sorretto da un argomentare coerente e immune dai soli vizi logici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1. Non sussistono pertanto le violazioni di legge ed i vizi motivazionali denunciati nei ricorsi e, in definitiva, le medesime censure difensive si risolvono nella sollecitazione ad una rivisitazione del materiale probatorio, nella direzione di una ricostruzione più convincente, secondo i ricorrenti, che, come enunciato sub 3.1, è però del tutto preclusa in questo giudizio di legittimità.
3.3 Correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto configurato anche il delitto di peculato. I due elementi posti in evidenza nei ricorsi e nell'odierna discussione di tutte le parti - l'immediata dispersione della sostanza, senza che si potesse parlare di un apprezzabile momento di autonomo possesso, e la destinazione normativa della sostanza, comunque volta alla sua dispersione - non colgono nel segno, rimanendo sul piano della mera suggestione dialettica. Ciò che solo infatti rileva, in punto di diritto, è che quella sostanza avrebbe dovuto essere comunque sequestrata, rimanendo nella disponibilità dell'Amministrazione fino al momento in cui, esperiti gli accertamenti e le valutazioni di legge, ne fosse stata disposta ritualmente la distruzione.
Invero, con la mera apprensione da parte degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria la sostanza stupefacente era immediatamente entrata nella sfera di esclusiva disponibilità giuridica dell'Amministrazione, senza che la mancata formalizzazione dell'atto di sequestro avesse alcuna rilevanza.
Non può essere infatti un atto consapevolmente illecito (la mancata redazione del formale verbale di sequestro, che configura il reato ascritto sub A: Sez. 6, sent. 24626 del 15.4 - 5. 6.2003, rv 225573) a vanificare o dissolvere una situazione di fatto che si è già compiutamente realizzata, con l'apprensione della sostanza da parte della polizia giudiziaria, che appunto determina - con immediata sovrapposizione - il possesso dell'Amministrazione, il quale a sua volta impone la conosciuta successiva gestione del bene secondo le norme proprie (Sez. 6, sent. 3018 del 5.2 - 26.3.1996, rv 204788). Nè vi è contraddizione alcuna tra l'assoluzione per la detenzione illecita dello stupefacente e la condanna per il peculato, trattandosi di due aspetti assolutamente autonomi della vicenda, in rapporto di eventuale concorrenza e non di incompatibilità, anzi le ragioni che conducono alla prima (non vi è apprensione con finalità di spaccio, ma mera dispersione) determinando le condizioni per la seconda (lo spossessamento dell'Amministrazione attraverso la dispersione).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010