Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12560
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Sentenza 27 agosto 2003

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In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, poiché l'art. 1 legge n. 270 del 1988 ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche, senza possibilità di deroga da parte dei regolamenti aziendali, devono ritenersi invalidi, ex art. 1418 cod. civ., eventuali provvedimenti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da regolamenti aziendali, poiché la legge ha voluto impedire che la scelta unificatrice della contrattazione nazionale risulti vanificata da accordi a livello locale. Ne consegue che rientra nei poteri del datore di lavoro l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare eventuali atti viziati con i quali si sia proceduto a inquadramenti del personale non conformi alla regolamentazione dettata dalla contrattazione nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12560
    Data del deposito : 27 agosto 2003

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