Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, poiché l'art. 1 legge n. 270 del 1988 ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche, senza possibilità di deroga da parte dei regolamenti aziendali, devono ritenersi invalidi, ex art. 1418 cod. civ., eventuali provvedimenti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da regolamenti aziendali, poiché la legge ha voluto impedire che la scelta unificatrice della contrattazione nazionale risulti vanificata da accordi a livello locale. Ne consegue che rientra nei poteri del datore di lavoro l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare eventuali atti viziati con i quali si sia proceduto a inquadramenti del personale non conformi alla regolamentazione dettata dalla contrattazione nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12560 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società Metroferro S.p.A., già (CO.TRA.L.), elettivamente domiciliata in Roma, via (Tiburtina 770, presso l'Avv. Prof. Maria Adelaide Venchi e l'avv. Marina di Luccio che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NU, TE AL, SI EN, RG FR NI OR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4062, decisa il 9 ottobre 1998 e pubblicata il 7 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 56365 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30 aprile 1993 LA NU, TE AL, SI EN, RG FR e NI OR convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l'ACOTRAL, alle cui dipendenze prestavano servizio, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande che di seguito si riassumono:
- accertamento della legittimità dell'accordo aziendale 21 maggio 1990 sottoscritto dalla convenuta e dalle organizzazioni sindacali, in tema di inquadramento del personale;
- conseguente declaratoria d'illegittimità delle delibere con le quali parte datoriale aveva annullato i provvedimenti di inquadramento adottati in attuazione di tale accordo;
- riconoscimento della regolarità dell'inquadramento attribuito ai singoli attori con le cennate delibere;
- condanna della convenuta al pagamento delle dovute differenze salariali.
Con sentenza n. 14493 del 25 gennaio - 28 ottobre 1994, il Giudice adito accoglieva la domanda, limitatamente alla restituzione delle somme trattenute per effetto dell'annullamento dei provvedimenti d'inquadramento, rigettandola per il resto.
Interponevano appello i lavoratori insistendo nelle domande iniziali e, in via incidentale, il CO.TRA.L., subentrato all'ACOTRAL. In esito l'appello principale veniva accolto, e quello incidentale rigettato, con sentenza n. 4062/200, emessa in data 9 ottobre 1998 - 7 febbraio 2000 dal Tribunale di Roma.
La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito, richiamando proprie precedenti sentenze in analoga materia, che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988, là dove, al secondo comma, esclude la deroga dei contratti collettivi, fa espresso ed univoco riferimento ai regolamenti d'azienda che esprimono la potestà autoritativa del datore di lavoro e sono, quindi, atti unilaterali;
mentre i contratti aziendali sono invece il frutto di un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Ne deriverebbe l'inderogabilità del contratto nazionale, ossia di un accordo tra due o più soggetti da parte di un atto unilaterale emesso in sede di autodeterminazione, non anche, quanto meno in melius, da parte del contratto aziendale.
Corretti sarebbero quindi i provvedimenti di promozione emessi da parte datoriale in forza dell'Accordo Collettivo Aziendale 21 maggio 1990.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione la società Metroferro S.p.A., subentrata al CO.TRA.L., con atto notificato in data 12 gennaio 2001, sulla base di cinque motivi.
LA NU, TE AL, SI EN, RG FR e NI OR sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2^, legge 12 luglio 1988, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A
in rapporto all'art. 1 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa, e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Si osserva che la l. n. 270 ha sancito la "delegificazione" della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, consentendo alla contrattazione collettiva nazionale collettiva di derogare alle previsioni dell'all. A e vietando ai regolamenti aziendali di derogare ai contratti collettivi. In questo quadro si rileva, sulla scorta dei lavori preparatori della legge, che il Tribunale ha errato nel riconoscere valenza modificativa anche agli accordi aziendali sul presupposto della natura convenzionale (e quindi, in tesi, ammissibile) della deroga, a fronte di quella unilaterale (e pertanto vietata) del Regolamento aziendale. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2^, legge 12 luglio 1988, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A
in rapporto all'art. 1 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in relazione agli artt. 2 e 3 del ccnl 23 luglio 1976 ed all'art. 3 dell'Accordo nazionale 12 luglio 1985. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa, e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Si contesta l'affermazione del Tribunale in ordine alla derogabilità, da parte degli accordi aziendali, dei contratti nazionali, in quanto essa non tiene conto dei "principi stabiliti in tema di competenza dei vari livelli di contrattazione collettiva per guanto concerne il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri...".
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1362,
1363, 1366, 1368 e seguenti cc e conseguente violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale con riguardo all'art. 9 dell'Accordo nazionale 13 maggio 1987 - allegato B. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa, e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Si osserva che la progressione in carriera del personale in base ad accordi anteriori (accordi nazionali 27 febbraio '87 e 13 maggio '87), il cui esame è stato del tutto trascurato dalla sentenza, non poteva essere fondata sulla contrattazione aziendale, come erroneamente previsto dal verbale d'intesa del 21 maggio 1990 che, comunque, prevedeva il mantenimento delle mansioni svolte nella qualifica di provenienza.
Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della l. 8 gennaio 1979, n. 3 e dell'art. 1418, cod. civ., in relazione allo art. 1, 2 comma, della l. n. 12 luglio 1988, n. 270. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa, e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Si osserva che il Tribunale non ha preso in considerazione, sia pure ex officio, i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza (SS.UU. n. 1897/89; Cass. nn. 5297/94; 7843/94, ecc), secondo cui: "ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3), il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, opera a partire dall'1 marzo 1979 e comporta, pertanto, la nullità di disposizioni collettive aziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto".
Col quinto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del Regolamento
speciale dell'Acotral e dell'art. 72, 1 comma, del Regolamento per le Aziende Speciali degli Enti locali, approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa motivazione contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Si rileva che la qualità di Ente pubblico imponeva alla ricorrente di annullare gli effetti della delibera che recepiva l'accordo aziendale, a seguito di mancata approvazione della stessa per violazione dell'art. 1 della legge n. 270/88 e 5 ter della legge n. 3/79. I motivi del ricorso, così come sopra riferiti, appaiono intimamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente. Le censure appaiono fondate nei termini che di seguito vengono precisati.
Come questa Corte ha già affermato fra le altre nelle sentenze n. 5571 del 5 giugno 1998 e n. 6612 del 20 maggio 2000, la disciplina delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988, n. 270, relativa all'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario e internavigatore per il triennio 1985/1987, trovava la sua regolamentazione nelle tabelle nazionali introdotte dalla legge 1^ febbraio 1978, n. 30, il cui articolo 2 prevedeva espressamente la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali contrastanti con la legge stessa.
La legge n. 270/88 ha radicalmente modificato questa impostazione, poiché, attuando la così detta delegificazione, ha abrogato la precedente normativa e ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale regolamentazione della materia (v. Cass. 20 ottobre 1997, n. 10310). L'art. 1 della l. 270 prevede che a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, (intervenuto il 30 ottobre 1988, essendo stata pubblicata la stessa sulla G.U. il 16 luglio 1988) la legge 1^ febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali di trasporto, è
abrogata e demanda alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina della materia relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici. Le disposizioni contenute nel Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 1^ febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato
A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Viene quindi introdotta una nuova impostazione degli avanzamenti e delle promozioni del personale autoferrotranviario, contrattualizzata a livello nazionale;
si esclude che i regolamenti aziendali possano derogare alla contrattazione nazionale;
si dispone la "cessazione di efficacia" di qualsiasi disposizione, anche di livello contrattuale aziendale, concernente il personale. Dalla fine di ottobre del 1988 l'unica fonte normativa deputata a regolare quello che in precedenza era definito "l'equo trattamento" è dunque la contrattazione nazionale di categoria, cui devono conformarsi i regolamenti aziendali.
In tal senso si pronuncia anche la Relazione al Parlamento del relativo disegno di legge, richiamata dalla difesa ricorrente nell'esposizione del gravame.
Nella denunciata sentenza si esprime l'avviso che il divieto posto dalla l. 270 opera nei confronti dei regolamenti aziendali, in quanto atti unilaterali e autoritativi;
diverso sarebbe il regime dei rapporti fra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale. L'assunto non può essere condiviso poiché la legge ha chiaramente affidato alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva nazionale di categoria la funzione di disciplinare l'organizzazione, tra l'altro, degli avanzamenti e delle promozioni del personale autoferrotranviario e ha escluso che i regolamenti aziendali possano derogarvi. Il regolamento d'azienda, pur essendo espressione della potestà organizzativa dell'ente stesso, non contiene una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dipendenti da un ente pubblico economico, ma rappresenta un atto attinente all'autonomia privata ed al potere organizzatorio proprio di qualsiasi impresa pubblica o privata che, nell'ipotesi in cui tale regolamento costituisca il risultato di un accordo collettivo, è espressione di autonomia collettiva (in tal senso si veda SS.UU. n. 1323 del 13 febbraio 1997; Cass. n. 7383 dell'8 agosto 1997). Invero con l'introduzione della l. n. 30 del 1978 cit., i principi autoritativi sottesi ai regolamenti aziendali espressi unilateralmente dalle aziende in forza della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 trovano un temperamento nella partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali alla formazione della tabella aziendale delle qualifiche, devolute, appunto alla concertazione indicata dall'art. 6, 2^, 3^ e 4^ comma, della legge medesima. I regolamenti del personale delle aziende autoferrotranviarie, pur se in forma di atti unilaterali, hanno quindi natura contrattuale e, al pari dei contratti aziendali, - concernendo una collettività di lavoratori, indistintamente considerati e singolarmente non identificati, se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale - realizzano una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di tali soggetti, con l'efficacia normativa generalizzata che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda, (v. Cass. da ultimo cit.). Il legislatore del 1984, quando ha inibito ai regolamenti aziendali di interferire nella regolamentazione collettiva nazionale di categoria (nel rispetto "di scelte di razionalizzazione e semplificazione nell'organizzazione delle aziende che vi operano .... con il superamento delle notevoli disparità tra aziende di trasporto che hanno reso complessa l'individuazione e l'adozione di un sistema di costi standards ... sulla base di una contrattazione aziendale non più derogabile in sede aziendale..." (v. Relazione parlamentare, cit.), ha voluto impedire che la scelta unificatrice della contrattazione nazionale risulti vanificata da accordi aziendali a livello locale, come conferma il terzo comma dell'art. 1 della legge 270. Si deve quindi affermare che l'oggetto degli accordi aziendali poi dichiarati "nulli di pieno diritto" dall'Azienda, con ricaduta sui lavoratori, parti di questo processo, non era nella disponibilità delle parti stipulanti perché sottratto da una norma imperativa (art. 1418 cc) e pertanto rientrava nei poteri del datore di lavoro l'adozione dei necessari interventi di regolarizzazione degli atti viziati.
Conclusivamente il ricorso va accolto;
segue la cassazione dell'impugnata sentenza.
Questa Corte deve decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 cpc, non essendo necessario alcun accertamento di fatto.
Si devono quindi rigettare le domande tutte avanzate dagli odierni intimati.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese della fase di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta le domande dei lavoratori. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003