Sentenza 13 maggio 2005
Massime • 1
Nel caso in cui una persona si trovi in stato di arresto o detenzione domiciliare per altra causa e debba comparire per ragioni di giustizia davanti all'Autorità giudiziaria, ha l'onere, allorché intenda farlo, di chiedere al giudice competente (giudice della cautela o magistrato di sorveglianza) l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione per il tempo necessario. Non sussiste per contro alcun obbligo di provvedere a carico dell'A.G. procedente, la quale non ha la disponibilità dello stato di libertà del soggetto, che invece possiedono il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competenti, ai quali soltanto spetta, ex art. 22 att. del codice di rito, di disporre, a seguito della richiesta, l'accompagnamento o la traduzione del soggetto qualora ritengano le esigenze di sicurezza prevalenti.
Commentari • 4
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2005, n. 28558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28558 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 13/05/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 758
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 047239/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH EN N. IL 18/09/1976;
avverso SENTENZA del 14/04/2 004 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) CH EN ha proposto ricorso avverso la sentenza 14 aprile 2004 del Tribunale di Rimini che lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 del codice della strada (guida di un'autovettura in stato di ebbrezza). A fondamento del ricorso si deduce:
- la nullità della sentenza impugnata perché all'imputato non era stato richiesto di eleggere il domicilio nel territorio italiano malgrado egli risiedesse nella Repubblica di AN NO;
- la violazione degli artt. 354 e 366 c.p.p. per l'omesso deposito, tempestivamente dedotto, dell'accertamento alcoolimetrico che dunque deve essere considerato nullo o inutilizzabile;
- la nullità della sentenza impugnata per la mancata traduzione del ricorrente, che si trovava agli arresti domiciliari, all'udienza in cui è stato celebrato il processo;
- la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione delle norme del codice della strada sull'affermazione di responsabilità dell'imputato.
2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Quanto alla prima eccezione formulata dal ricorrente si osserva che la notificazione del decreto di citazione a giudizio, a seguito dell'opposizione contro il decreto penale di condanna, è stata effettuata presso il domicilio in AN NO e questa modalità è conforme a quanto previsto dall'art. 29 della convenzione tra l'Italia e la Repubblica di AN NO del 31 marzo 1939 resa esecutiva con l. 6 giugno 1939 n. 1320 che prevede che le notificazioni degli atti giudiziari dello Stato italiano vengano notificati dalle autorità della Repubblica di AN NO (nella specie la notifica è stata effettuata dalla Gendarmeria della repubblica).
V'è comunque da osservare che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore con il verbale di accertamento e presso il difensore era stato notificato il decreto penale.
Dopo aver proposto l'opposizione al decreto CH EN ha peraltro revocato l'elezione di domicilio chiedendo espressamente che le notifiche successive avvenissero presso la propria residenza in AN NO, loc. Serravalle via Olivella n. 39.
E poiché proprio in questa località è stato notificato il decreto di citazione non si vede quale sia il fondamento della censura considerando che la notificazione è stata eseguita secondo le forme indicate nella citata convenzione e che essa è avvenuta nel luogo indicato dal ricorrente a mani di un familiare di cui non si contesta la convivenza.
3) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Come già affermato in numerose decisioni di questa medesima sezione (v. per es. la sentenza 15 aprile 2004, Branchesi) il problema del deposito dell'alcooltest non si pone nei casi in cui, come quello in esame, l'interessato non abbia nominato un difensore di fiducia. L'atto infatti rientra tra quelli previsti dall'art. 354 c.p.p. trattandosi di un accertamento urgente e di conservazione delle tracce del reato. Nel compimento di esso la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini (art. 114 disp. att. c.p.p.) della facoltà di nominare un difensore di fiducia che, per l'art. 356 c.p.p., ha facoltà di assistere al compimento dell'atto senza diritto di essere preventivamente avvisato.
Se dunque manca il difensore di fiducia, non essendo previsto l'obbligo di nominarne uno d'ufficio, manca il soggetto cui l'avviso di deposito dovrebbe essere notificato.
Se invece il difensore di fiducia è stato nominato esiste l'obbligo del deposito ma l'omissione di questo adempimento non è prevista a pena di nullità da alcuna norma anche perché il deposito interviene in un momento successivo e non può influire sulla validità di un atto originariamente perfetto;
ne consegue che l'omissione non ha comportato alcuna violazione dei principi in tema di rappresentanza e assistenza della persona sottoposta alle indagini. 4) Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso. Nel caso in cui una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria l'art. 22 delle disp. att. c.p.p. consente all'interessato di chiedere al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto o detenzione domiciliare per il tempo strettamente necessario.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità trattasi di un onere a carico dell'interessato e non di un obbligo per l'autorità giudiziaria procedente (in questo senso cons. Cass., sez. 5^, 2 febbraio 2001 n. 13184, Piemonte;
sez. 6^, 30 aprile 1997 n. 7319, Prinno;
22 maggio 1996 n. 5606, Mannino); questa sezione condivide questo orientamento (cui si contrappone la diversa soluzione prospettata da Cass., sez. 1^, 13 febbraio 2001 n. 13593, Mormone) sul rilievo che il giudice procedente non ha la disponibilità dello stato di libertà dell'imputato che invece compete al giudice della cautela o del magistrato di sorveglianza ai quali, difatti, l'art. 22 citato, attribuisce il potere di disporre l'accompagnamento o la traduzione nel caso in cui non ritengano di concedere l'autorizzazione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza.
Deve quindi concludersi che il diritto dell'imputato di comparire al dibattimento richieda, nel caso di arresto o detenzione domiciliare in altro procedimento, l'esercizio di un'attività positiva per rimuovere l'impedimento che, diversamente, è da ritenere esclusivamente a lui addebitabile e frutto della scelta di non comparire.
5) Il quarto motivo di ricorso è invece inammissibile perché, con le censure proposte, il ricorrente pretende di avvalorare una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
In particolare, sul punto relativo alla circostanza che il ricorrente fu visto percorrere la strada alla guida dell'autovettura, il giudice di merito ha fondato la sua decisione sul contenuto della deposizione di un teste che ha visto CH EN, che proveniva da una strada pubblica, entrare nel parcheggio privato di una discoteca. Sono pertanto prive di rilievo le circostanze addotte dal ricorrente (secondo cui l'autovettura in questione non era quella che gli operanti avevano visto compiere un'infrazione stradale;
l'essere stato colto il ricorrente all'interno della sua autovettura che si trovava parcheggiata e non in movimento) perché la sentenza impugnata, in modo certamente non illogico, ha dato atto di un accertamento decisivo (che CH fosse la persona alla guida del veicolo nel momento in cui entrava nel parcheggio) che toglie ogni rilevanza alle incertezze denunziate sui momenti antecedenti all'accertamento e sulle caratteristiche private dell'area in cui fu controllato.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005