Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
L'imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa e nei cui confronti, essendo nota al giudice procedente tale sua situazione, non sia stata disposta la traduzione, è da considerare legittimamente impedito a comparire e non può, quindi, essere dichiarato contumace; ne' rileva in contrario il fatto che egli non abbia manifestato tempestivamente la sua volontà di essere presente al dibattimento, chiedendo quindi al giudice la rimozione del suddetto impedimento, atteso che non è configurabile a suo carico un siffatto obbligo, mentre spetta comunque al giudice il dovere di porre l'imputato in grado di esercitare il suo diritto di essere presente al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 13593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13593 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 13/02/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 269
3. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 037748/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON UG N. IL 14/11/1977
avverso SENTENZA del 15/06/2000 CORTE MILITARE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. Vittorio Garino che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso e anche per le inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Alfredo Sortino che chiede l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 15 giugno 2000 la corte militare d'appello, sezione distaccata di Napoli, confermava, previa dichiarazione di contumacia dell'imputato, la sentenza del tribunale di Napoli del 3 marzo 1999 con la quale RI GO era stato riconosciuto responsabile del reato di diserzione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NE per mezzo del difensore avv. Alfredo Sorbo, denunziando la nullità del procedimento d'appello in quanto la corte militare, pur essendo a conoscenza che egli si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, non aveva provveduto a disporne la traduzione.
3. Il ricorso è fondato.
Risulta dal verbale dell'udienza del 4 maggio 2000 il difensore dell'imputato fece presente che il suo assistito si trovava agli arresti domiciliari per cui il processo venne rinviato all'udienza del 15 giugno 2000 per consentirne la citazione.
Risulta, altresì dagli atti, che al NE, che si trovava effettivamente agli arresti domiciliari, venne notificata la citazione per la nuova udienza dal mar.llo dei carabinieri del luogo degli arresti.
Non risulta, invece, che la corte d'appello provvide a disporre la traduzione del NE per la stessa udienza.
Ritiene, pertanto, questa corte non poteva essere dichiarata la contumacia del NE e procedere in sua assenza. Va, infatti, rilevato che gli arresti domiciliari sono parificati a tutti gli effetti (anche ai fini del reato di cui all'art. 385 c.p. alla restrizione in carcere) per cui l'imputato si trovava nella assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (cfr. in senso conforme, cass. 7 aprile 1998, n. 4230, RV. 210205 e 183950). Nè si può condividere quella giurisprudenza che prevede un obbligo da parte dell'imputato agli arresti domiciliari di rendersi parte diligente, manifestando la volontà di essere presente in dibattimento e sollecitando il giudice a rimuovere l'impedimento a comparire, in quanto se una tale attività è certamente lecita e consentita, incombe, tuttavia, al giudice il dovere di porre in grado l'imputato di esercitare il proprio di diritto ad essere presente in giudizio.
Se, infatti, sussistesse tale obbligo non si comprenderebbe la ragione per la quale tale principio non dovrebbe valere anche nei confronti dell'imputato in stato di restrizione in carcere in considerazione che un allontanamento abusivo produrrebbe in entrambi i casi gli stessi effetti.
Nè un diverso trattamento potrebbe ritenersi giustificato dalle diverse condizioni (restrizione in carcere - arresti nella propria abitazione o in altro luogo) in quanto, anzi, sotto il profilo della comunicazione con il giudice competente il detenuto è facilitato, potendo utilizzare per ogni comunicazione con l'autorità giudiziaria la direzione del carcere (con il relativo ufficio matricola), mentre non necessariamente il detenuto agli arresti domiciliari può avere a propria disposizione un telefono, o persone in grado di agire al suo posto e, quindi, trovarsi in grado di comunicare altrettanto facilmente con il proprio giudice.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla corte militare d'appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte militare d'appello.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001