Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.r.l. GILE, con sede in Prato;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1916 dep. 30 dicembre 1997, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 1916 del 30 dicembre 1991, non notificata, la Corte di appello di Firenze respingeva, condannando l'impugnante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della s.r.l. GILE, l'appello proposto dal Ministero delle finanze contro la sentenza del giudice unico del Tribunale di Firenze del 29 marzo 1997, n. 766, che aveva accolto la domanda della s.r.l. dichiarando indebita - per contrasto con l'art. 10, lettera c, della direttiva CEE n. 335 del 1969, come interpretato dalla sentenza del 2 febbraio 1988 della Corte di giustizia CEE - la tassa annuale di concessione governativa corrisposta dalla società, ai sensi dell'art. 3, comma 19^, del d.l. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 17 del 1985, e condannando, pertanto, la convenuta Amministrazione finanziaria al pagamento in favore della parte attrice della somma di L. 18,5 milioni (oltre interessi legali dalla data della domanda ed oltre le spese di lite).
La Corte di appello, in particolare, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fiorentino, respingeva (richiamando anche l'insegnamento di Cass., sez. un., n. 3458 del 1996) le altre eccezioni e doglianze, sollevate dall'appellante, tra cui quella della compatibilità della tassa con la normativa comunitaria e del suo carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12 della direttiva (escluso dalla Corte d'appello in ragione della commisurazione della tassa non in funzione del costo dell'operazione, ma dell'insieme dei costi di gestione e d'investimento del servizio). La Corte di appello, poi, dichiarando di andare in contrario avviso, sul punto, rispetto alla citata sentenza delle sezioni unite della Corte di CA e richiamando l'autorità delle decisioni della Corte di giustizia CE del 25 luglio 1991, in causa C-208/90, e del 10 aprile 1984, in causa C-14/83, negava l'applicabilità (invocata dall'appellante) del termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, in quanto i termini decadenziali per la restituzione di un'imposta che fosse in contrasto con una direttiva comunitaria non potrebbero decorrere fino a quando la direttiva stessa non sia stata inserita nel diritto nazionale, mentre, nella specie, il legislatore italiano non aveva mai abrogato le (illegittime) norme tributarie in questione, provvedendo solo con il d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427 del 1993, all'abolizione della illegittima tassa annuale sulle società. La Corte territoriale osservava, infine, che gli interessi decorrevano dalla domanda e non dai singoli versamenti (non sussistendo malafede o colpa grave della P.A., data l'obiettiva incertezza interpretativa sull'applicabilità della decadenza triennale) e che non v'era prova del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod.civ..
2. - Avverso tale sentenza propone ricorso per CA (notificato il 2 febbraio 1999 e depositato il 22 febbraio 1999), con due motivi, l'Amministrazione delle finanze.
L'intimata non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'Amministrazione ricorrente, con il primo mezzo oli impugnazione, invoca, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., l'applicazione al caso di specie (con correlativa denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul punto, della sentenza impugnata) del termine di decadenza triennale - decorrente dal giorno del pagamento e riguardante l'intera materia dei rimborsi per le tasse di concessione governativa erroneamente pagate- previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 (applicabilità che afferma desumibile dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, in causa C-231/96, e dalla sentenza della Corte di CA, sezioni unite, n. 3458 del 1996). In particolare, la parte ricorrente assume che il presupposto cui la sentenza della Corte di giustizia CE del 25 luglio 1991, in causa C- 208/90, ricollega la possibilità di far decorrere i termini di decadenza o prescrizione dalla data della corretta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva comunitaria (cioè una scorretta od intempestiva attuazione della direttiva da parte dello stato membro, tale da generare incertezza sui diritti riconosciuti ai singoli) non sussiste nel caso di specie (data la corretta e tempestiva adozione dell'art. 2, lettera a, del t.u. n. 131 del 1986 e dell'art. 4 della tariffa allegata al t.u.).
2. - Il motivo di ricorso è fondato.
2.1. - La Corte di appello - dopo aver (correttamente) ribadito la valutazione del giudice di primo grado circa l'illegittimità della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del d.l. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 17 del 1985 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335 (Imposte indirette sulla raccolta di capitali), sulla scorta anche della sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C- 178/91 - ha ritenuto inapplicabile il termine decadenziale di cui all'art. 13, comma secondo, del d.P.R. n. 641 del 1972, in difetto di una norma di ricezione nel diritto interno della direttiva CEE violata, tale da far venir meno, per il cittadino, la situazione di incertezza causata dalla formale vigenza della norma in contrasto con l'ordinamento comunitario.
2.2. - Tale ultimo assunto, sul quale verte la controversia in questa sede, è infondato.
La giurisprudenza della Corte di giustizia CE, anche in riferimento al citato art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ha più volte sottolineato che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroghi al regime ordinario di ripetizione dell'indebito tra privati, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale: poiché nella specie risulta soddisfatto tale principio di equivalenza (applicandosi alla restituzione di tutte le tasse di concessione governativa italiane e -in generale- risultando applicabili i termini in materia tributaria anche alle richieste di ripetizione di tasse o tributi riscossi in base a leggi dichiarate contrastanti con la Costituzione italiana), la disposizione citata non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario (Corte di giustizia CE 15 settembre 1998, in causa C-231/96; 15 settembre 1998, in causa C- 260/96; 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96 e C 281/96; 22 ottobre 1998, nelle cause riunite da 010/97 a C-22/97, la quale sottolinea l'ulteriore limite che il diritto nazionale non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario;
10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99). Proprio il duplice rilievo (a) che la contrarietà del tributo ad una direttiva comunitaria (purché questa risulti incondizionata, precisa ed emanata da un tempo ragionevole) comporta la non applicazione, da parte del giudice, della singola norma italiana illegittima (senza che venga meno in assoluto il potere impositivo statale in materia) e (b) che il contribuente ha, perciò, facoltà di formulare richiesta di rimborso di tale tributo anche prima che alla direttiva venga data attuazione nello Stato è alla base del costante orientamento di questa Corte di ritenere applicabile alla fattispecie il suddetto termine (di portata generale) di decadenza triennale, decorrente dal giorno del pagamento, per la richiesta della restituzione delle tasse sulle concessioni governative pagate "erroneamente" (indipendentemente, cioè, dalla causa dell'indebito): v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3458 del 1996; Cass., n. 7176 del 1999;
nn. 3422, 11316, 15259 del 2000; n. 11463 del 2001.
2.3. - La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi. La sentenza va, perciò, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello, che si conformerà ad essi, esaminando in concreto le singole fattispecie e le prove addotte di una tempestiva richiesta di rimborso per le varie annualità oggetto della domanda. 3.- Con il secondo motivo, la parte ricorrente richiede l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare: a) la detrazione,
dall'importo eventualmente riconosciuto quale rimborso alla società, delle somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali secondo l'importo rideterminato dalla legge in via retroattiva;
b) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%, con esclusione di rivalutazione monetaria e di interessi anatocistici.
4. - Poiché l'esame nel merito circa il rispetto in concreto dei termini di decadenza è stato rimesso al giudice di rinvio, è necessario valutare la fondatezza del secondo motivo di impugnazione per il caso in cui tale giudice ritenesse tempestiva la domanda di rimborso.
Il mezzo di impugnazione va rigettato, perché inammissibile sotto un profilo ed infondato sotto altro profilo.
Sotto il primo profilo va rilevato, infatti, che ne' l'importo della tassa di prima iscrizione dell'atto costitutivo, ne' gli importi delle tasse annuali di iscrizione nel registro delle imprese, ne' la misura degli interessi sono venuti in contestazione in appello (altra essendo stata, ivi, la materia del contendere): tali questioni non possono essere esaminate in sede di giudizio di legittimità, neppure in considerazione dell'invocato ius superveniens, data l'evidente preclusione intervenuta, senza necessità di valutare se la norma sopravvenuta violi il principio di equivalenza sancito al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (v. la sentenza 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-222/2002, in materia di tasse di concessione forfetarie annuali retroattive e di interessi sulle somme dovute in restituzione delle medesime tasse). Va anche aggiunto che, con la sentenza impugnata, non sono stati riconosciuti nè "rivalutazione" monetaria ne' interessi anatocistici: manca, perciò, il presupposto stesso della censura.
Sotto il secondo profilo, quanto alla invocata compensazione con l'importo della tassa di iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo (cioè quanto alla richiesta di ridurre la misura della condanna all'eccedenza delle somme pagate rispetto ai nuovi importi forfetari stabiliti dalla normativa sopravvenuta), il ricorrente non solo non si da cura di allegare e dimostrare che la questione abbia fatto parte della materia del contendere (non è nemmeno specificato se concretamente, e per quali atti, ricorrano tali iscrizioni successive alla prima), ma non deduce neppure la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della normativa invocata, posto che non viene specificata la ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfetarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, le quali, del resto, sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con la citata sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C- 216/99 e C-222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (e dunque illegittime in relazione all'art. 10
della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza.
Anche sotto questo secondo profilo, il motivo è infondato. 5. - La cassazione della sentenza in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale rendono opportuno che quest'ultima provveda anche sulle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004