Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
La condanna della parte inadempiente al pagamento della penale convenuta non presuppone necessariamente una pronuncia di risoluzione del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9807/00 proposto da:
EL IC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 91, presso lo studio dell'Avv. Gabriele D'Ottavio che unitamente all'Avv. Francesco Brancia lo difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
EL ZA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Musa n. 23, presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Caratozzolo che lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 562/99 del 06.07.1999/22.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 17.10.1981, NA EL convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, MI LO, deducendo di aver commissionato allo stesso, in appalto, i lavori di ultimazione di un edificio da destinare a propria abitazione e di non aver potuto conseguire il risultato programmato giacché il LO, dopo aver eseguito una parte dei lavori e ricevuto un compenso superiore a quello dovutogli, aveva abbandonato senza alcuna ragione i lavori stessi e non li aveva ripresi nonostante regolare diffida ad adempiere, con conseguente risoluzione del contratto in caso di inadempimento. Su queste basi il EL chiese la condanna del LO al risarcimento dei danni ammontanti, per varie voci, a complessive L. 17.326.250.
Costituitosi, il LO contestò gli assunti dell'attore e dedusse che la sospensione dei lavori e la non ultimazione degli stessi era da attribuire al EL che non aveva provveduto al tempestivo pagamento dei lavori già realizzati, ammontanti a complessive L. 31.750.000, di cui il EL aveva versato solo L. 18.000.000. Chiese, pertanto, in riconvenzionale la condanna del EL al pagamento della differenza.
Dopo una lunga istruttoria, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 124/97 del 12.03.1997, in parziale accoglimento della domanda del EL, condannò il LO al pagamento della somma di L. 3.373.750, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché della somma di L.
6.870.000 con i soli interessi legali, oltre le spese processuali.
Il LO propose appello, chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e l'accoglimento delle proprie richieste riconvenzionali. L'appellato EL resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, rinnovò la richiesta di condanna della controparte al pagamento di quelle somme che il Tribunale non aveva accolto. Con sentenza n. 562/99 del 06.07.1999/22.10.1999, la Corte d'appello di Catanzaro, ha rigettato l'appello principale del LO e, in parziale accoglimento del gravame incidentale del EL, a modifica della sentenza del Tribunale, ha condannato il LO a restituire la somma di L. 7.186.250, con rivalutazione e interessi legali, nonché al pagamento della somma di L. 9.430.000, a titolo di penale, con gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (17.10.1981) e sino al saldo, oltre le spese del grado di giudizio. La Corte d'appello, dopo aver ribadito l'inadempimento contrattuale del LO, ha osservato che questi, in base alle risultanze processuali, in particolare la documentazione esibita dal EL, la relazione di perizia giurata e il supplemento della stessa del geom. ZZ, aveva eseguito lavori per un importo complessivo di L. 24.315.000. A fronte di tale somma il EL aveva corrisposto la somma non di L. 18.000.000, come asserito dal LO, ma quella maggiore di L. 25.501.250, come risultava dagli assegni esibiti e dalle quietanze di pagamento. Conseguentemente il LO era debitore della differenza paria L. 186.2 50.
Ha poi osservato la Corte d'appello che il LO era tenuto a corrispondere la somma di L. 5.430.000, a titolo di penale per il ritardo, ex artt. 4 e 11 del contratto, e la somma di L.
5.000.000 ex art. 12 del medesimo contratto. Infine, a titolo di rimborso per lavori non effettuati, ex art. 4 del contratto, andava condannato al pagamento della somma di L. 6.000.000, liquidata in via equitativa. Contro tale sentenza il LO ha proposto ricorso per cassazione in base a sette motivi.
Il EL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c. e 2730 c.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello determinato l'entità delle somme dovutegli quale corrispettivo per i lavori da esso eseguiti, in qualità di appaltatore, unicamente sulla base dei dati tecnici forniti da controparte in sede di interrogatorio formale, nonché delle risultanze di una perizia giurata, anch'essa fornita da controparte, senza tener conto delle risultanze della c.t.u.. Invero il LO aveva dedotto di aver realizzato opere edilizie per un valore di L. 31.750.000; il c.t.u., dopo aver riscontrato che erano stati eseguiti lavori per un valore pari a L. 62.564.900, aveva affermato che non era stato possibile accertare, allo stato degli atti, quali fossero le opere in concreto realizzate dall'appaltatore; il EL da parte sua aveva sostenuto che il LO aveva realizzato opere per complessive L. 24.315.000.
in tale situazione, incombeva al giudice di merito spiegare in base a quali elementi concreti, prove logiche o argomentazioni tecniche aveva potuto quantificare le opere realizzate dal LO.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, nel ripercorrere i calcoli effettuati dal Tribunale per la determinazione dell'entità dei compensi dovuti all'appaltatore per i lavori eseguiti, non ha potuto tener conto delle risultanze della c.t.u., perché tale consulenza aveva espressamente dichiarato che non esisteva il benché minimo indizio che consentisse di desumere, all'interno dell'opera ormai completata, quali lavori fossero stati posti in essere dal LO. Pertanto, in mancanza di qualsiasi prova da parte dell'appaltatore dei lavori eseguiti, correttamente la Corte distrettuale ha confermato sul punto la statuizione del Tribunale, correggendone gli errori materiali, tenendo conto dei dati (per altro analiticamente censiti) sulla base dei quali già il primo giudice aveva effettuato il proprio convincimento, vale a dire le indicazioni di carattere ricognitivo e di portata confessoria offerte dal EL in sede di interrogatorio formale e le perizie, ancorché di parte, redatte in epoca nella quale era ancora possibile accertare i dati afferenti alla domanda proposta dal LO.
La statuizione della Corte d'appello risulta, pertanto, ineccepibile e affidata ad un iter argomentativo del tutto corretto, immune da vizi logici e giuridici.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 112, 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 1460, 2697, 2721 e 2724 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto, accogliendo la domanda di risarcimento danni, provata la mancata ultimazione dei lavori commessi ad esso ricorrente, pur essendo il contesto probatorio caratterizzato dall'assenza di dati concludenti e rilevanti e dalla inutilizzabilità delle risultanze acquisite attraverso la c.t.u., atteso che da detta consulenza non era stato possibile desumere quali lavori il LO aveva effettuato e, conseguentemente, quali lo stesso non aveva posto in essere. Aggiunge il ricorrente che egli, al fine della individuazione dei lavori posti in essere in esecuzione dell'appalto, aveva articolato prova testimoniale;
ma tale prova, non ammessa dal Tribunale, era stata disattesa anche dalla Corte d'appello senza espressa delibazione sul punto.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i dedotti profili. Quanto al primo, va osservato che la mancata ultimazione, da parte dell'appaltatore, dei lavori commessigli ha costituito nel giudizio di merito circostanza pacifica, mai oggetto di contestazione, anzi riconosciuta, sia pure implicitamente, dallo stesso LO (in sede di exceptio inadimpleti contractus e di riconvenzionale) oltre che ampiamente comprovata dalle risultanze probatorie (v. lettera di diffida ad adempiere, perizia del geom. ZZ, contratto stipulato con altro appaltatore per l'esecuzione dei lavori rimasti incompiuti, etc.).
Quanto al secondo profilo, va detto che la Corte d'appello ha implicitamente rigettato la richiesta istruttoria di prova testimoniale, già esclusa dal Tribunale con statuizione non impugnata, allorché ha ritenuto di poter decidere in base agli elementi e dati raccolti, considerati adeguati e sufficienti a fondare il proprio convincimento su basi diverse rispetto ai fatti cui afferiva la richiesta prova per testi.
L'operato della Corte distrettuale deve ritenersi, per tale aspetto, corretto alla luce del costante insegnamento di questo Supremo Collegio, secondo cui la motivazione di rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. ex plurimis: Cass. 16.6.1990 n. 6078; 16.1.99 87 n. 294).
3. Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 2719 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel determinare il compenso dovuto all'appaltatore, al fine di accertare l'esistenza o meno di un debito residuo, avrebbe ritenuto corrisposte ad esso appaltatore, ad opera del committente, consistenti somme nei fatti mai corrisposte. A tale risultato la Corte d'appello sarebbe pervenuta basandosi unicamente, in violazione dell'art. 2719 c.c., sulle risultanze di fotocopie di assegni bancari prodotti dal committente, senza considerare che tali fotocopie erano state contestate sotto il profilo della loro autenticità. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente argomentato, dall'affermazione fatta dallo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, di aver ricevuto gli assegni esibiti in copia fotostatica, l'intervenuto pagamento, senza considerare che il ricevimento di un assegno non comporta automaticamente l'incasso dello stesso.
Inoltre, sostiene il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe argomentato, contra tenorem rationis, dalle risultanze di una ricevuta rilasciata da esso ricorrente, l'intervenuto incasso anche di due assegni, per complessive L. 2.831.250, non solo contestati come tutti gli altri ma anche non espressamente riconosciuti, adducendo, in ordine a tali assegni che essi risultavano "firmati dal LO per incasso", senza considerare che tali copie, in quanto contestate, non potevano essere tenute in conto.
3. L Anche tale motivo è infondato sotto tutti gli aspetti. Nella prima parte perché, dopo l'iniziale generico disconoscimento da parte del difensore delle fotocopie degli assegni, ha fatto seguito, in sede di interrogatorio formale, il riconoscimento da parte del LO medesimo di aver ricevuto gli assegni e il pagamento dei relativi importi, come risultava dalla stampigliatura "pagato" esistente sia sul frontespizio sia sul retro sotto la girata per l'incasso da lui stesso sottoscritta. Il suddetto riconoscimento, attenendo all'avvenuta percezione delle somme attribuite mediante gli assegni in questione, vanifica la portata anche della successiva censura fondata sul rilievo che la prova della consegna di un assegno non costituisce tout court prova dell'avvenuta percezione del relativo importo.
Il motivo è inconsistente anche nell'ultima parte perché la Corte d'appello in ordine al pagamento dei due assegni in questione ha fatto riferimento alla quietanza, non disconosciuta ne' contestata, che il LO aveva rilasciato al EL per tutti i pagamenti attinenti alla prima fase dei lavori. Lungi dal sostenere, come il ricorrente afferma, che tali assegni, benché esibiti in copia e contestati, dovevano ritenersi pagati unicamente perché risultanti "firmati dal LO per l'incasso", la Corte d'appello ha in realtà fondato il proprio convincimento sul tenore della suddetta quietanza presa in esame ed ha aggiunto il riferimento alla sottoscrizione per incasso solo come argomentazione rafforzativa e ad abundantiam.
4. Col quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1362 e ss. c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha disposto il rimborso per lavori non effettuati. Sul punto, dopo aver riportato testualmente la motivazione dei giudici d'appello, il ricorrente assume che la statuizione della Corte di merito sarebbe basata su erronea interpretazione delle clausole contrattuali. Alla luce della pattuizione di cui al n. 4, i lavori di posa delle tegole e di costruzione del muretto di recinzione del fabbricato avrebbero dovuto essere compensati a parte, applicando agli stessi il prezzo unitario previsto dall'art. 3 del contratto per le opere in cemento armato. La disposizione di cui al punto 4 avrebbe infatti contenuto esclusivamente un meccanismo determinativo dei compensi da corrispondersi per i lavori ivi considerati sulla base del prezzo unitario (L. 25.000 al mq.) previsto al punto 3; onde non essendo stati i lavorì di cui al punto 4 maì posti in essere, nessuna somma avrebbe dovuto essere liquidata per gli stessi. Infine, assume il ricorrente che l'argomentazione della Corte d'appello che spiegherebbe l'esistenza dell'asserito indebito di L.
6.000.000 sarebbe in contrasto, sotto il profilo logico, con l'accertamento secondo cui la somma corrisposta dal EL oltre il valore delle opere in concreto realizzate sarebbe pari a L. 1.186.250.
4.1. Il motivo non può trovare ingresso.
Come è noto è jus receptum che l'interpretazione delle clausole contrattuali costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). La sentenza impugnata, tenendo conto del tenore letterale delle singole clausole e della comune intenzione delle parti, ha spiegato come, in relazione all'assetto dei contrapposti interessi, le parti, dopo aver stabilito al punto 3 del contratto, il compenso dovuto per le opere in "cemento armato" ancorando detto compenso al un meccanismo determinativo basato sulla misura delle opere da eseguirsi (L. 25.000 al mq.), al punto 4 disponevano che per il muretto di recinzione e per la copertura con tegole del fabbricato il committente avrebbe dovuto soltanto "pagare o fornire al costruttore" il cemento e le tegole, dovendosi ogni altro onere (per sabbia, briccio, carpenteria, etc.) rimanere "a carico del costruttore" perché compreso nei prezzi unitari di cui sopra, e cioè nel compenso complessivo previsto al punto 3. Non avendo l'appaltatore mai posto in essere tali lavori, il computo dei compensi ad esso spettanti, effettuato senza tener conto di tale circostanza, doveva ritenersi errato, perché nei fatti attributivo di un corrispettivo per opere mai poste in essere. Conseguentemente la Corte d'appello ha corretto sul punto la statuizione del Tribunale, determinando, in via equitativa, in L.
6.000.000 la somma da rimborsarsi al EL da parte del costruttore, in aggiunta a quella (L. 1.186.250) già riconosciuta per altro titolo. Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, lucidamente esposta, affatto incensurabile (oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche) per insufficienza o contraddittorietà.
La diversa soluzione prospettata dal ricorrente per accreditare l'assunto secondo cui nell'art. 4 del contratto le parti si sarebbero limitate a prevedere un meccanismo determinativo dei compensi relativo alle opere ivi enunciate attraverso un mero rinvio al meccanismo di computo previsto dall'art. 3, non solo suggerisce una soggettiva e personale interpretazione delle clausole contrattuali difforme da quella adottata dalla Corte di merito, ma va in senso contrario sia al tenore letterale delle pattuizioni sia ad una ricostruzione logica e conforme a buona fede della comune intenzione della parti.
5. Col quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1460, 1662, 1665. 1362 e 1455 e ss c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle penali pattuite contrattualmente per il ritardo nella consegna dei lavori, nonché, distintamente, per il mancato completamento dei lavori stessi. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe assunto tali statuizioni senza ne' dichiarare risolto il contratto d'appalto ne' accertare, a norma dell'art. 1455 c.c., l'importanza dell'inadempimento, da essa ritenuto imputabile all'appaltatore; il tutto in un contesto in cui l'intervenuta sospensione dall'una e dall'altra parte delle reciproche prestazioni, se poteva giustificare ex art. 1460 c.c. il rifiuto del committente di eseguire le prestazioni da esso dovute, non poteva di per sè sola fondare la condanna dell'appaltatore al pagamento delle penali pattuite.
Inoltre la diffida al adempiere inoltrata dal committente all'appaltatore avrebbe dovuto, stante l'assenza di un inadempimento di quest'ultimo, essere qualificata dalla Corte di merito quale recesso volontario del committente (art. 1671 c.c.) o quale momento dell'iter risolutorio previsto dall'art. 1662, 2^ comma, c.c., con la conseguenza che in nessuno di tali casi la Corte d'appello avrebbe potuto disporre la condanna a corrispondere la penale prevista per l'inadempimento.
Aggiunge il ricorrente, con riferimento all'art. 1662 c.c., che il termine di 15 giorni assegnato dal committente all'appaltatore per ultimare i lavori non sarebbe stato valutato sotto il profilo della congruità, atteso che se tale termine non fosse stato ritenuto congruo in relazione all'entità dei lavori non ancora eseguiti, l'effetto risolutorio non avrebbe potuto considerarsi verificato;
se, invece, fosse stato considerato congruo, non potendo tale valutazione dipendere che dalla considerazione della modesta entità dei lavori non ancora eseguiti, non sarebbe sussistito, nella specie, il grave inadempimento legittimante la condanna dell'appaltatore al pagamento delle penali.
5.1. Il motivo è destituito di fondamento.
Va innanzitutto premesso che la Corte d'appello ha accertato sotto più profili l'intervenuto inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti contrattualmente, che avevano ad oggetto il completamento della costruzione in conformità al relativo progetto, non avendo il LO portato a compimento i lavori commessigli ne' entro il termine convenzionalmente pattuito ne' successivamente per non aver ottemperato alla diffida inviatagli dal EL a voler riprendere i lavori. Conseguentemente la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'exceptio inadimpleti contractus formulata dal LO per giustificare il proprio inadempimento, atteso che il prezzo da parte del committente doveva essere versato in base allo stato di avanzamento dei lavori, avendo il EL provveduto a pagare tutti i lavori in concreto eseguiti, dovendo il saldo essere corrisposto a fine lavori. Su queste basi la Corte d'appello ha disposto la condanna dell'appaltatore alla corresponsione delle penali pattuite per il ritardo e per l'inadempimento, dando atto espressamente (pag. 14) dell'intervenuta risoluzione (di diritto) del contratto di appalto.
Ora, a parte la considerazione che la condanna della parte inadempiente al pagamento della penale convenuta non presuppone necessariamente una pronuncia di risoluzione del contratto (Cass. 27.3.1999 n. 2941; 16.10.1995 n. 10772), sta di fatto che,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d'appello ha esplicitamente dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra il committente e l'appaltatore.
L'importanza, poi, di un inadempimento concretatosi nella totale inesecuzione deì muri esterni e nell'omessa apposizione delle tegole di copertura dell'intero fabbricato, risultando implicitamente dalla natura delle opere non eseguite, è evidente e non richiedeva, in mancanza di contestazione, particolare esplicitazione.
Da ciò discende che la diffida inoltrata dal committente all'appaltatore a "riprendere i lavori interrotti senza alcuna ragione (e non ad ultimare i lavori entro 15 giorni, come erroneamente assume il ricorrente), non poteva essere qualificata come "recesso volontario" del committente, ne' essere ricondotta all'iter risolutorio previsto dall'art. 1662 c.c., presupponendo tale norma un contratto in corso di esecuzione ed una realizzazione dell'opera effettuata dall'appaltatore con modalità non conformi a quelle pattuite, laddove nel caso specifico l'intervenuto abbandono dei lavori configurava puramente e semplicemente un inadempimento dell'appaltatore di porre in essere le opere commessegli (v. Cass. 30.3.1985 n. 2236). Situazione quest'ultima che legittimava il committente ad avvalersi a sua scelta o del rimedio previsto dall'art. 1453 c.c. (risoluzione del contratto per inadempimento) ovvero del rimedio previsto dall'art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere). Correttamente la Corte d'appello ha affermato, in considerazione del contenuto della diffida, che il committente aveva attivato il rimedio di cui all'art. 1454 c.c., con i conseguenti effetti risolutori per inutile decorso del termine, ritenendo su queste basi dovuta la penale pattuita per l'evenienza dell'inadempimento, prefigurata dalle parti in termini di mancata esecuzione e ultimazione delle opere commesse.
Infine, anche l'ultima censura è inconsistente perché, attenendo la "diffida ad adempiere" alla "ripresa dei lavori" interrotti e abbandonati dall'appaltatore, e non alla ultimazione dei lavori stessi, non sussisteva alcun problema di "congruità del termine assegnato", in quanto non occorreva alcuno spazio temporale particolare per porre in essere una condotta consistente nella prosecuzione dei lavori interrotti.
6. Col sesto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, nel disporre la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percette e trattenute, abbia disposto la rivalutazione di tali somme con motivazione apodittica, non risultando provato, ancorché con presunzioni, il maggior danno, rispetto a quello compensato dagli interessi, subito dal creditore delle somme stesse.
6.1. Il motivo è infondato perché la Corte d'appello, delibando la questione delle maggiori somme attribuite all'appaltatore, ha dichiarato sussistente l'obbligo del LO di corrispondere, a titolo di indebito, oltre che le somme percette senza titolo anche la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata, affermando che sulla domanda ed entità degli accessori non era stato proposto alcun gravame, avverso la sentenza del Tribunale che tali accessori aveva liquidato con identiche modalità. La Corte d'appello ha, quindi, fondato la sua statuizione sull'allegazione del giudicato formatosi sulla relativa questione.
Poiché il ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione sul punto, sostenendo l'inesistenza del giudicato ovvero contestando il diritto del creditore ad ottenere la rivalutazione de proprio credito, ma ha semplicemente dedotto l'assenza d prove ancorché presuntive relative al maggior danno, è evidente che la decisione della Corte di merito, non impugnata nel suo nucleo decisionale afferente all'attribuzione della rivalutazione e alle modalità di computo della stessa, non è suscettibile di sindacato, stante la rilevata preclusione.
7. Col settimo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1671 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia accolto le sue richieste, in particolare la condanna del EL al pagamento della differenza del prezzo dei lavori in concreto eseguiti e al pagamento della penale di L.
5.000.000 prevista in contratto in caso di inadempimento del committente.
7.1. Il motivo è infondato perché la Corte d'appello ha giustamente negato la concessione della richiesta penale, stante l'intervenuto accertamento della inesistenza di qualsiasi inadempimento del committente e, per contro, la sussistenza di un inadempimento imputabile all'appaltatore.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 230,50, oltre Euro 1.600,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003