Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
In caso di inadempimento di contratto preliminare, il giudice ben può, in assenza di domanda di risoluzione del contratto, condannare la parte inadempiente al pagamento della penale convenuta, senza pronunciare la risoluzione. La somma dovuta a tale titolo, nella sua funzione di liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall'inadempimento, costituisce debito di valuta , ed è, pertanto, insuscettibile di rivalutazione. Del pari insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria, in quanto debito di valuta e non di valore, è l'obbligo del promittente venditore di restituire la somma ricevuta a titolo di prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FR FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVOLA 27, presso lo studio dell'avvocato G. D'AMICO, difeso dall'avvocato MICHELANGELO SABELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI FR, DI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato A. SINESIO, difesi dall'avvocato GAETANO CAPONNETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI NI, DI SA, DI SA, COUR DE JUSTICE 1200 GENEVE, DI RM, DI MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 597/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'avvocato SABELLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, precisando che CO TO, usufruttuaria era deceduta prima della pubblicazione della sentenza d'Appello e per tale regione il ricorso non fu anche a lei notificato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di motivi n. 1-2-3-4, declaratoria d'inammissibilità del motivo n. 6, accoglimento del motivo n. 5.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1978 FR EL, nudo proprietario di un fondo rustico sito in contrada Canfuto di Bivona, esteso are 67, pervenutogli in ragione di un settimo per successione paterna e in ragione dei restanti sei settimi per acquisto fattone dai suoi fratelli NT, RO, US, OR, ME e RI con atto per notar LE del 4 novembre 1978, e sua madre IN OR, usufruttuaria del fondo stesso, dichiararono che PE SE possedeva l'immobile in forza di un contratto preliminare a loro non opponibile e si rifiutava di riconsegnarlo, per cui, col predetto atto, lo convennero davanti al Tribunale di Sciacca e chiesero che lo stesso fosse condannato alla sua restituzione ed al risarcimento del danno. Nel costituirsi in giudizio il SE contestò la domanda e ne chiese il rigetto;
fece presente che con scrittura privata del 20 luglio 1968 aveva promesso di comprare il fondo in questione da US EL, che, dichiarandosi sua unica proprietaria, aveva promesso di venderglielo per il convenuto prezzo di £. 600.000, aggiungendo che il prezzo era stato da lui subito versato ricevendo il possesso anticipato del bene;
affermò che l'atto del 4 novembre 1978 era assolutamente simulato, per cui FR EL non era proprietario esclusivo del fondo;
chiese pertanto in via riconvenzionale che fosse accertata la simulazione predetta previa chiamata in causa di US EL tenuta a garantirlo. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei fratelli EL, si costituirono NT e OR EL, i quali chiesero il rigetto della domanda proposta dal SE;
si costituì anche US EL, la quale dichiarò che i fratelli s'erano rifiutati di stipulare il contratto definitivo per cui aveva già comunicato al SE di essere disposta a restituirgli il prezzo e a pagare la penale;
chiese per il resto il rigetto della domanda proposta dal promissario.
A conclusione del giudizio il Tribunale, con sentenza in data 23 maggio 1988 rigettò la domanda di simulazione avanzata dal SE, accolse la domanda attorea e condannò il SE alla restituzione del fondo ed al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio;
condannò inoltre US EL a restituire al SE la somma di £. 600.000 oltre interessi ricevuta a titolo di prezzo e a pagargli la somma di £. 600.000 oltre interessi a titolo di penale. A seguito dell'appello proposto dal SE e di quello incidentale formulato da US EL il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Palermo, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, rigettò entrambi i gravami, salva una parziale riforma della decisione del Tribunale in ordine alle spese.
Contro la sentenza PE SE ha proposto ricorso per cassazione e formulato cinque motivi d'impugnazione. FR e US EL hanno depositato controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.1417, 2702, 948, 1140 e segg., 2697 c.c. , nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che erroneamente la Corte ha ritenuto non dimostrato la proprietà esclusiva del bene da parte di US EL dimenticando che l'art. 1417 c.c. non subordina l'operatività della norma all'adempimento di oneri probatori preliminari in capo all'interessato; aggiunge che era onere del rivendicante fornire la prova del suo diritto e che la Corte ha immotivatamente affermato che il bene apparteneva al de cuius e faceva parte dell'eredità;
lamenta che la Corte comunque non ha ammesso la prova a suo tempo richiesta, per cui non poteva censurarne la mancanza;
sostiene infine che la Corte ha erroneamente affermato la possibilità di FR EL di esercitare la rivendica dell'intero bene anche come proprietario di un settimo e riconosciuto ad esso ricorrente la qualifica di detentore anziché quella di possessore. Le doglianze vanno disattese.
La Corte ha affermato che, come già posto in evidenza dal Tribunale, l'assunto del SE relativo alla titolarità esclusiva della proprietà da parte di US EL era rimasto allo stato di allegazione del tutto generica, priva della specificazione degli elementi di fatto posti a base della sua tesi (atti di esercizio del diritto, durata del possesso ecc.) e completamente sfornita di prova;
essa, anzi, non si era neppure tradotta in una espressa domanda di accertamento della proprietà esclusiva della promittente all'epoca della stipula del preliminare.
La Corte ha altresì affermato che neppure l'accertamento della simulazione dell'atto di acquisto delle quote del 4 novembre 1978 avrebbe posto il SE nella condizione di ottenere il rigetto della domanda proposta da FR EL, dato che quest'ultimo, quale proprietario di un settimo del fondo per successione legittima dal padre, avrebbe potuto esercitare l'azione anche se proprietario della sua sola quota.
La prima affermazione della Corte non risulta censurata dal ricorrente, il quale non indica elementi processuali specifici in contrasto con essa. Appare evidente pertanto la correttezza dell'accertamento da parte della Corte della comproprietà del bene da parte di tutti gli eredi EL e quindi del carattere vero e reale dell'atto tra di loro intercorso il 4 novembre 1978. La statuizione induce anche a disattendere la censura relativa all'onere della prova della proprietà, dato che la genericità dell'allegazione e la mancanza d'una domanda di accertamento della proprietà esclusiva di US EL equivale ad una mancata contestazione della comproprietà a favore di tutti i coeredi, con gli effetti che logicamente ne derivano sul piano probatorio. La seconda affermazione è anch'essa corretta, non essendovi dubbio che la rivendica spetti a ciascun comproprietario della cosa comune nei confronti del terzo estraneo alla comunione allo scopo di ottenere che tutto il bene sia restituito alla comunione stessa. Per quanto riguarda la mancata ammissione della prova richiesta non risulta dal ricorso ne' la natura ne' il contenuto della prova da fornire, per cui non è possibile accertarsene la mancanza di motivazione in proposito attenga o meno ad un punto decisivo della controversia.
Il motivo di ricorso - che si risolve per il resto nell'implicita ma inammissibile richiesta d'una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali o nell'inutile prospettazione di circostanze nuove o d'una diversa ricostruzione dei fatti di causa - va pertanto rigettato.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e segg. in relazione agli artt. 1351 e 1470 c.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte ha affermato, senza specificare le ragioni, di condividere la qualifica di preliminare attribuita al contratto intercorso tra lui e la EL, e non ha considerato che si trattava invece di un contratto definitivo di vendita, come dimostrato dal pagamento contestuale dell'intero prezzo e dall'immediata immissione in possesso.
La doglianza è infondata.
La Corte di merito, prima di prendere in esame i motivi d'appello, ha affermato che la qualificazione di contratto preliminare attribuita dal Tribunale al contratto intercorso tra il SE e la EL il 20 luglio 1968 doveva tenersi ferma dato che su tale capo della decisione appellata nessuna delle parti aveva proposto censure se non irritualmente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale affermazione - della quale non si disconosce la verità in ordine al momento della formulazione della doglianza - è assorbente di ogni altra censura, considerato che i limiti di devoluzione della controversia al giudice del gravame sono fissati rigidamente con l'atto di appello e che la natura giuridica di un contratto non può essere esaminata d'ufficio dal giudice di secondo grado in presenza di un giudicato che si è già formato sul punto.
Anche il secondo motivo va rigettato.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.1362 e 2697 c.c., falsa applicazione degli artt. 1401, 1439 e 1338 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte, affermando che egli conosceva la titolarità solo parziale della proprietà del fondo da parte della EL, ha violato i criteri legali di interpretazione del contratto e le norme che regolano l'onere della prova e la figura del contratto per persona da nominare, per ragioni ampiamente e dettagliatamente esposte.
La doglianza non può essere condivisa.
La Corte d'appello ha innanzi tutto disatteso il primo ed il secondo motivo di gravame, affermando, a proposito del secondo, che il diritto del SE ad ottenere dalla EL in forza dell'art. 1337 c.c. il risarcimento del danno e non la sola penale non sussisteva,
dato che la responsabilità configurata dalla predetta norma presuppone che il contratto non sia stato concluso.
Il giudizio in tal modo espresso dalla Corte di merito si Presenta corretta, nessun dubbio potendo nutrirsi sulla natura extracontrattuale della responsabilità configurata dall'art. 1337 c.c., che si configura quando le trattative siano interrotte senza una ragionevole giustificazione e non si pervenga pertanto alla stipula del contratto cui esse erano preordinate.
La Corte d'appello ha poi preso in esame le altre censure contenute nell'appello proposto dal SE ed ha osservato che la censura relativa alla clausola "promette di vendere anche per persona da nominare" e quella relativa al termine fissato per la stipula del contratto definitivo si riferivano a considerazioni aggiuntive fatte dal Tribunale per ritenere che la parziale alienità del bene promesso in vendita era nota al SE, considerazioni aggiuntive che però non avevano avuto alcuna incidenza sulla decisione adottata dal primo giudice, fondata su altri presupposti logici (altrove esposti); la Corte ha altresì osservato che comunque il Tribunale aveva accertato il comportamento colpevole della EL nel promettere in vendita un fondo solo in parte di sua proprietà, e che tali considerazioni avevano nel loro insieme carattere assorbente. Dopo di ciò la Corte ha aggiunto altre considerazioni per dimostrare che le censure del SE non potevano comunque essere condivise, ed ha concluso affermando che il Tribunale non aveva comunque pronunziato la risoluzione del contratto preliminare - contrariamente a quanto affermato dal SE - dato che nessuna statuizione in tal senso era contenuta nella motivazione ne' nel dispositivo.
A fronte di questa decisione e considerate nella loro natura e nel loro contenuto le domande espressamente proposte dal ricorrente ai giudici di primo e di secondo grado - così come in precedenza riportate - le censure del ricorrente si risolvono in una critica frammentaria della motivazione che si rivolge, senza un filo conduttore organico, contro argomentazioni formulate ad abundantiam, che non attiene a punti decisivi della controversia, che riguarda la questione della natura del contratto (già esaminata nel precedente motivo) e che si risolve in una inammissibile richiesta d'una nuova e più favorevole interpretazione dei contratti e di valutazione delle prove.
Anche il terzo motivo di ricorso va rigettato.
4. Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1385, 1453, 1458, 1337, 2043, 1150 e segg. c.c., 61 e segg., 91 e segg., 106 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il Tribunale aveva implicitamente, con la condanna della EL alla restituzione del prezzo e al pagamento della penale, pronunziato la risoluzione del contratto;
la Corte però ha disatteso erroneamente la sua richiesta diretta a conseguire il risarcimento del danno pur riconoscendo che questo era di entità maggiore rispetto all'ammontare della penale e che l'inadempimento della EL era volontario e quindi colpevole;
la Corte ha poi erroneamente disconosciuto la natura di debito di valore all'obbligo della EL di restituire il prezzo per effetto della risoluzione;
inoltre, pur essendo vero che egli non aveva mai chiesto la risoluzione del contratto, anzi proprio per questo, aveva diritto a conseguire il risarcimento del danno;
non ha considerato poi che la penale "copre il futuro inadempimento contrattuale ma non riguarda gli inadempimenti precontrattuali già maturati"; errati dovevano considerarsi altresì il rigetto della richiesta d'una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare i miglioramenti apportati al fondo e la sua condanna alle spese processuali. Le doglianze sono infondate.
Come si è detto esaminando il precedente motivo di ricorso la Corte ha affermato che il Tribunale non aveva affatto pronunziato (stante anche la mancanza d'una domanda in tal senso) la risoluzione del contratto preliminare, nessuna statuizione essendo possibile reperire nella motivazione o nel dispositivo della decisione di primo grado.
Inoltre, la condanna della EL alla restituzione del prezzo ed al pagamento della penale risulta pronunziata interpretando in senso estensivo, in considerazione del suo contenuto sostanziale, la domanda del SE, il quale aveva chiesto, con formula onnicomprensiva, la condanna della EL al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti ed indicato il loro ammontare in £. 80.000.000.
A tal proposito la Corte ha osservato che non spettava al SE il risarcimento del danno a titolo di svalutazione ne' ad altro titolo tra quelli indicati, sia perché il patto contrattuale relativo alla penalità di £ 600.000 costituiva clausola penale, cui è collegato lo scopo di predeterminare in via anticipata e forfettaria il danno da risarcire, sia perché il SE non aveva mai avanzato domanda di risoluzione del contratto preliminare e non poteva pretendere pertanto il danno effettivo neppure se nella clausola fosse stata ravvisabile una caparra confirmatoria.
Quanto all'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo la Corte ha osservato che il SE non aveva mai neppure indicato quali essi fossero e la consulenza tecnica d'ufficio richiesta a tale scopo era inammissibile sia a causa del tempo trascorso sia per la natura processuale della consulenza stessa, che non ha la funzione di sopperire alla carenza probatoria di chi la richiede. Ciò posto, appare evidente che la Corte d'appello ha ravvisato nella penalità di £. 600.000 convenuta dalle parti per il caso di inadempimento la clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. ed ha condannato la EL al suo pagamento, oltre che alla restituzione del prezzo versato, in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dal SE nei suoi confronti, poi meglio precisata in secondo grado come domanda di risarcimento "di tutti i danni causati e causandi, delle migliorie effettuate sul fondo e di tutte le spese della presente causa", in considerazione anche dell'ammissione resa dalla stessa EL in ordine alla sua proprietà solo parziale dell'immobile interamente promesso in vendita. Decidendo di limitare il risarcimento alla somma di £. 600.000 la Corte ha fatto corretta applicazione della norma sopra indicata, secondo la quale la clausola penale svolge la duplice funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione cui è tenuto il contraente inadempiente, considerata la mancanza di un accordo sulla risarcibilità del danno ulteriore. La decisione in tal senso adottata dalla Corte non è in contrasto con la mancata proposizione da parte del SE della domanda di risoluzione del contratto preliminare, ben potendo il giudice - di fronte alla prova dell'inadempimento dell'altra parte fornita dal creditore - condannare il convenuto al pagamento della penale, nella sua funzione sanzionatoria della mancata osservanza di un comportamento dovuto, senza pronunziare la risoluzione del contratto, data l'autonomia causale della relativa obbligazione rispetto a quella principale.
Nella sua funzione di liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall'inadempimento la somma dovuta a titolo di penale costituisce debito di valuta ed è pertanto insuscettibile di rivalutazione.
Debito di valuta e non di valore, come tale insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria, è anche l'obbligo della promittente venditrice di restituire la somma ricevuta a titolo di prezzo, per cui la decisione si presenta corretta anche su questo punto in mancanza di prova di eventuali danni ulteriori.
Per quanto riguarda le spese, la condanna del SE alla refusione delle spese in favore di NT, OR e FR EL si presenta corretta, considerato che il predetto risulta soccombente rispetto alla domanda di simulazione proposta in via riconvenzionale, la quale è del tutto estranea alla garanzia impropria che US EL avrebbe dovuto prestare limitatamente alla domanda di rivendicazione proposta contro di lui da FR EL. Il quarto motivo va dunque rigettato.
5. Col quinto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 112 c.p.c. Deduce che la Corte non si è pronunziata sulla sua domanda di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di cessione delle quote, già impugnato per simulazione, in relazione al pregiudizio che lo stesso gli arrecava ed al consilium fraudis intervenuto tra tutti gli eredi EL. Poiché dalla richiesta di dichiarare un atto inefficace, già impugnato per simulazione, non può desumersi, in mancanza di ulteriori specificazione sulle relative condizioni indicate dall'art. 2901 c.c., il promovimento dell'azione revocatoria, la censura formulata col motivo in esame attiene ad una domanda mai proposta, ed è, come tale, inammissibile.
6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza, con la condanna del ricorrente alle spese di questa fase di legittimità in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di FR e PE EL, liquidate nella complessiva somma di £. 139.900, oltre a £.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 25 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 27/03/1999.