Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7287
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Sentenza 13 maggio 2003

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La dichiarazione di riscatto di fondo rustico, per poter produrre i suoi effetti di sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, deve essere tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma quinto della legge n. 590 del 1965, e deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.

È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, anche se ancora in itinere, preveda per il terreno una destinazione non agricola, anche se la destinazione agricola sia contemplata dallo strumento urbanistico vigente, essendo irrilevante che il nuovo piano regolatore non sia poi approvato se risulta adottato al momento della conclusione del contratto, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n.590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore, poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7287
    Data del deposito : 13 maggio 2003

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