Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 2
La dichiarazione di riscatto di fondo rustico, per poter produrre i suoi effetti di sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, deve essere tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma quinto della legge n. 590 del 1965, e deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.
È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, anche se ancora in itinere, preveda per il terreno una destinazione non agricola, anche se la destinazione agricola sia contemplata dallo strumento urbanistico vigente, essendo irrilevante che il nuovo piano regolatore non sia poi approvato se risulta adottato al momento della conclusione del contratto, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n.590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore, poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT EN, TA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio legale GIANNI, ORIGONI GRUPPO & PARTNERS (Avv. RICHARD CONRAD MORABITO), difesi dall'avvocato GIAN CARLO BONGIOANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IO ZO, NO RO IN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
LS RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 362, presso lo studio dell'avvocato PIERO DE BENEDETTI BONAIUTO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE SANDRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1809/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 1^ Civile, emessa il 24/11/00 e depositata il 20/12/00 (R.G. 666/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.12.1992 NO NC e OM, esponendo di essere affittuari di un fondo agricolo in Vezza d'Alba di proprietà dei coniugi AT LO e MA RO, catastalmente censito alla partita 7335, f.4 n.44, e che in violazione del diritto di prelazione spettante ad essi istanti ex art. 8 l. n. 590/1965 tale fondo con atto per Notaio Toppino del 29.1.1992 era stato venduto a EL MA, convenivano quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Alba per sentir dichiarare il riscatto del terreno. Si costituiva in giudizio il convenuto, che sosteneva di avere ignorato l'esistenza del contratto.
Si costituivano, altresì, per chiamata in causa, i venditori, che contestavano la sussistenza del diritto di prelazione e riscatto degli attori, in particolare negando la natura agricola del terreno e contestando l'esistenza delle condizioni soggettive in capo ai medesimi attori.
All'udienza collegiale del 3.2.1998, a seguito della comunicazione della morte di NO NC, veniva dichiarata l'interruzione del processo, che veniva riassunto da NO OM e nel quale si costituiva ST AN, moglie ed erede di NO NC. Il Tribunale con sentenza emessa il 5.7.1999 rigettava la domanda attorea, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal convenuto. Il detto giudice riteneva "dirimente" la mancanza della natura agricola del terreno al momento dell'esercizio del diritto di riscatto, ai cui fini, quale data utile, non poteva essere considerata quella della lettera dei NO del 24.11.1992, attesa l'inefficacia di tale comunicazione perché priva dell'indicazione del prezzo offerto, ma quella della notifica dell'atto di citazione del 12.12.1992, data in cui il terreno in oggetto già risultava incluso come zona edificabile in progetto preliminare di variante al P.R.G. deliberato il 30.6.1992 cui aveva fatto seguito adozione definitiva deliberata il 30.11.1992.
La sentenza veniva impugnata dai soccombenti NO OM e ST AN, i quali deducevano: a) la nullità della sentenza, in quanto il Tribunale aveva pronunciato nei confronti di NO OM e NC, senza tener conto della costituzione, in luogo di quest'ultimo, della ST, il che aveva comportato una estromissione della stessa dalla causa, con gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.;
b) l'erronea esclusione del carattere agricolo del terreno. Assumevano al riguardo che la variante al P.R.G. era stata deliberata dal Comune di Vezza d'Alba il 30.11.1992 e non il 30.6.1992 (con conseguente anteriorità della lettera di retratto pervenuta al compratore il 24.11.1992 e che in ogni caso, ai fini dell'accertamento del requisito della natura agricola del terreno, doveva quanto meno ritenersi rilevante la data della compravendita o della sua trascrizione ampiamente anteriore alla variante) e non il momento dell'esercizio del riscatto, che appare in contrasto con gli artt. 3 e 44 Cost.. Con sentenza emessa il 24.11.2000 la Corte d'Appello di Torino, in contraddittorio delle controparti, rigettava l'appello, assorbita la domanda subordinata di manleva del EL.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NO OM e ST AN ved. NO sulla base di tre motivi. Resistono con distinto controricorso AT LO e MA RO in AT nonché EL MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 161, 287 o/e 112 c.p.c., 2902 c.c. e vizi della motivazione - i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello pronunciato nei confronti di NO NC e OM, senza fare menzione del fatto che il primo era deceduto nelle more del processo e che, dopo la riassunzione di questo, si era costituita in giudizio ST AN, moglie ed erede di NO NC. A tale omessa pronuncia conseguiva, secondo i ricorrenti, che la ST era stata di fatto estromessa dal giudizio o comunque non aveva ottenuto pronuncia alcuna nei propri confronti, con la conseguenza di un'evidente nullità della sentenza di primo grado.
La censura non è fondata.
L'anomalia della sentenza di primo grado, per aver omesso di considerare la vicenda processuale, oggettivamente intervenuta e risultante dagli atti di causa, della costituzione dell'erede ST AN in luogo dell'originaria parte NO NC, deceduto nel corso del giudizio, pretermettendola in sentenza, non ha infatti implicato - secondo la Corte torinese - che la medesima ST non abbia in realtà partecipato al giudizio sino all'esito di esso, giacché vi ha svolto le attività processuali del caso e depositato, infine, comparsa conclusionale.
L'effettiva partecipazione della parte al giudizio e la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non hanno dunque concretato - ad avviso della stessa Corte - alcuna ipotesi di estromissione a prescindere dal rilevarsi che mai un eventuale vizio di omessa pronuncia sarebbe riconducibile alle tassative previsioni di cui all'art. 354 c.p.c. e tanto meno di inesistenza della sentenza di primo grado, dovendosi piuttosto ravvisare nella siffatta pretermissione la ricorrenza - che esclude anche qualsiasi nullità della sentenza - di un mero errore materiale nella intestazione della sentenza (con l'indicazione dell'originario attore anziché del suo successore a titolo universale costituitosi in giudizio) e nella esposizione dello svolgimento del processo (con la omissione dell'avvenuta costituzione dell'erede in luogo della parte originaria).
In diritto, la suddetta conclusione è in piena consonanza con l'indirizzo espresso da questo giudice di legittimità (v., in particolare, Cass. n. 14367/1999), secondo cui la mancata indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che hanno partecipato al giudizio non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra, quindi, motivo di nullità della sentenza stessa, ma mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., qualora dal contesto della decisione e dagli atti processuali compiuti o intervenuti nel corso del processo sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa e sia possibile di conseguenza stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.
In questo caso, la certezza che la sentenza di primo grado è stata emessa anche nei confronti di ST AN trova ragione, in base ai dati acquisiti al processo e rifluiti nella sentenza impugnata, nella qualità di successore a titolo universale della stessa, nella sua costituzione in giudizio in tale veste in luogo del marito deceduto e nella reale attività processuale svolta per quanto la interessava.
Con il secondo motivo - per contraddittorietà o/e carenza di motivazione su punto essenziale della controversia e violazione e falsa applicazione della legge n. 590/1965 e succ. mod. - i ricorrenti deducono che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto non impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo alla valenza della lettera 24.11.1992 e alla mancata offerta in essa del prezzo e ritenuto, altresì, come esistente uno strumento urbanistico idoneo a sottrarre gli immobili in questione alla prelazione agraria.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Con autonomo rilievo - il che rende inammissibile il primo profilo di censura - la stessa Corte territoriale ha ritenuto "indispensabile che la dichiarazione di riscatto contenga l'indicazione del prezzo offerto" facendone logicamente derivare da questa asserzione che nel caso di specie data del retratto - essendo inefficace per mancata indicazione del prezzo offerto la precedente comunicazione stragiudiziale effettuata con lettera del 24.11.1992 - era quella di notifica dell'atto di citazione eseguita il 12.12.1992, epoca in cui (però) il terreno in controversia già risultava incluso come zona edificabile nella variante al P.R.G. del Comune di Vezza d'Alba adottata in via definitiva con delibera consiliare del 30.11.1992, impedendo, pertanto, per il venir meno della destinazione agricola del fondo, il sorgere del diritto di prelazione e di quello conseguente di riscatto.
La conclusione, anche in questo caso, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per realizzare i suoi effetti occorre che la dichiarazione di riscatto, tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma 5 l. n. 590/65, contenga l'offerta del prezzo con i requisiti di determinatezza, completezza e serietà e faccia, quindi, riferimento al prezzo della contestata compravendita (v. Cass. n. 8789/1994), nel mentre non è di per sè sufficiente il richiamo al rogito notarile, per aversi come richiamati tutti gli elementi costitutivi dell'atto stesso, compreso il prezzo, dal momento che il diritto di riscatto è riconosciuto soltanto a parità di condizioni, subordinato cioè alla mera accettazione dello stesso prezzo pattuito tra l'originario proprietario e l'acquirente, donde la necessità che la richiesta di riscatto faccia riferimento a quel prezzo.
Non inducono peraltro a diversa conclusione le obiezioni di parte ricorrente a) che la variante al P.R.G. è stata adottata dal Consiglio comunale di Vezza d'Alba con delibera del 30.11.1992, e quindi in data successiva non solo alla vendita del fondo in questione ma anche alla dichiarazione dei NO 20-23-24.11.1992 di voler esercitare il riscatto, come da diffide in atti;
b) che la predetta variante è stata approvata dalla Giunta regionale con delibera del 30.10.1995, quindi sempre in epoca successiva al rogito Notaio Toppino del 29.1.1992 e alle ricordate diffide;
c) che rileva solo la destinazione urbanistica del fondo oggetto di retratto al momento in cui è sorto il diritto di prelazione azionato in causa.
Come già evidenziato, è stato accertato che il diritto di riscatto è stato esercitato dai NO quando ormai era venuta meno, in conseguenza della variante, la destinazione agricola del fondo, essendo la relativa comunicazione pervenuta al terzo acquirente EL in data 12.12.1992 con la notifica della citazione in giudizio (e che a tale data il terreno in controversia già fosse stato incluso in comprensorio edificabile lo avevano riconosciuto- come si legge in sentenza (pag. 9) - gli stessi ricorrenti). Non rileva, d'altronde, che la variante al P.R.G. adottata il 30.11.1992 sia stata approvata dalla giunta regionale nell'ottobre 1995, in epoca, cioè, successiva al rogito notarile e alle diffide, essendo sufficiente ad escludere la prelazione ed il conseguente riscatto che la destinazione economica delle aree, diversa da quella agricola, sia prevista da un qualunque strumento urbanistico (anche se ancora in itinere) che incide sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili ai terzi interessati.
Nè altresì rileva la destinazione esistente al momento in cui è sorto il diritto, giacché le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, coincidente con il momento in cui la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che segna il concludersi della j vicenda traslativa con il subingresso del primo al secondo (cfr., tra le altre, Cass. n. 4739/1996, che esplicitamente ha affermato, di conseguenza, che il mutamento della destinazione, da agraria ad industriale, del fondo oggetto del diritto di retratto, quando si verifichi fra il primo e il secondo di questi momenti, è di ostacolo alla vicenda acquisitiva in favore del retraente): in questo caso non avrebbe infatti senso tutelare la formazione della piccola proprietà coltivatrice attraverso il retratto di un terreno che più non si presti a tale destinazione. Con il terzo motivo si deduce la illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 44 Cost., per irragionevolezza e manifesta ingiustizia, là dove viene trattata diversamente e in termini assurdamente e ingiustificatamente più onerosi per l'avente diritto alla prelazione l'ipotesi dell'azione di retratto a seguito di stipula di atto pubblico non comunicato rispetto a quella dell'esercizio della prelazione a seguito di notifica del preliminare.
La questione di illegittimità costituzionale proposta si palesa manifestamente infondata, in relazione ai caratteri e alla funzione del sistema di pubblicità immobiliare accolto nel nostro ordinamento.
Posto che in caso di vendita del fondo in violazione del diritto di prelazione la legge prevede - rispetto a quello di 30 gg. concesso nel caso in cui sia stata comunicata la proposta di vendita - il diverso termine di un anno dalla data di trascrizione dell'atto di vendita per esercitare il coltivatore pretermesso il riscatto nei confronti del terzo acquirente, è di tutta evidenza che tale disciplina contempera in modo razionale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici (che non possono restare indefinitamente esposti ad azioni retrattarie di terzi) e la tutela dei diritti del coltivatore prelazionario, che dispone di un termine considerato obiettivamente sufficiente per far valere la propria pretesa, conseguendo pertanto dallo stesso la legale conoscenza del negozio, ciò che esclude qualsiasi assiomatico comportamento fraudolento. Il ricorso va dunque rigettato. Compensate le spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003