Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8918 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME EL POPO8 9 1 8 /0 1 REPUBBLICA TALTANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 8678/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI SCIARELLI Consigliere Cron.·20278 1 Dott. Guglielmo Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Corrado Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI, che la rappresenta e difende ANGELOZZI all'avvocato PERRI MARIO, giusta delega in unitamente atti;
- ricorrente
contro
IC MI ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8\12, rappresentato e difeso dall'avvocato VETERE VINCENZO presso FORGIONE ERCOLE, 2001 giusta delega in atti;
- controricorrente 1634 -1- avverso la sentenza n. 626/98 del Tribunale di COSENZA, emessa il 24/04/98 R.G.N. 880/96;880/96; Sep.il 4/5/38; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Cosenza, adito con ricorso del 10.2.92 dalla sign. AL BR, ha condannato il suo datore di lavoro, sign. Alfredo UL, a pagargli lire 5.612.166 pei prestazioni di bracciantato protrattesi per 101 giornate lavorative. Ha invece escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti il Tribunale della stessa città che con sentenza del 4.5.98 ha ritenuto che dalle prove testimoniali emergesse la sola prova della materiale presenza della lavoratrice sul fondo di proprietà dell'appellante ma non anche quella dell'assoggettamento al potere di costui, imprescindibile elemento per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La sign. BR chiede la cassazione di tale decisione con ricorso sostenuto da un unico motivo. Il sign.UL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente si duole, denunciando motivazione carente e contraddittoria, che il Tribunale abbia fondato la propria decisione solo su uno dei fatti rilevanti, fra cuelli acquisiti al processo, ai fini del decidere, trascurando gli altri che avrebbero portato ad altra lettura della prova testimoniale. In particolare, non alcun rilievo risulta attribuito al fatto che il sign.UL, sia in primo grado che in appello, aveva basato la propria difesa sulla pretesa esistenza di un rapporto di compartecipazione fra le parti, senza alcuna specificazione circa la effettiva entità della stessa;
così come all'esistenza di un certificato dell'Ufficio Circoscrizionale di Cosenza da cui risulta che la ricorrente era stata avviata al lavoro dal sign. UL con la qualifica di bracciante per il periodo 6.5.91- 14.10.91. In tal modo la decisione era stata emessa omettendo l'esame di punti decisivi della controversia. La censura è fondata. Come si è detto il Tribunale ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle risultanze della prova testimoniale dalla quale, secondo tale giudice, non emerge la sussistenza della subordinazione. Ora se è vero che il giudice di merito è libero, nell'ambito degli elementi fattuali acquisiti al processo, di prescegliere quelli da lui più ritenuti idonei per giustificare il proprio convincimento, risultando implicita la inidoneità di quelli non utilizzati senza che la loro esclusione debba esser espressamente giustificata- è tuttavia necessario che risulti che tale procedimento selettivo sia avvenuto valutando tutti i punti che possono ritenersi decisivi ai fini della risoluzione della controversia. La valutazione della decisività del punto rientra fra i poteri del giudice di legittimità quale garante di una decisione che assolva all'obbligo di una motivazione logica e sufficiente. 2 Tale carattere assumono sia la mancata specificazione della pretesa compartecipazione della lavoratrice al rapporto di lavoro sia le risultanze del predettɔ certificato. Non risulta che essi,in quanto elementi idonei ad individuare l'esistenza, o menɔɔ, della subordinazione, pur acquisiti al processo, siano stati oggetto di esame da parte del giudice d'appello mancando qualsiasi riferimento alla loro esistenza;
sicchè non può dirsi che vi è stata consapevole opzione , sia pure implicita, per la prova. testimoniale, non risultando essi ricompresi,quanto meno come elencazione degli elementi fattuali acquisiti al processo, fra i punti esaminati. Il ricorso va quindi accolto la sentenza cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà alla predetta regola.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro. Roma 5 aprile 2001 Il Consigliere es. водено заувал ись 5 N . 3 3 3 - 1 1 8 7 E - G L E G E L L D A O R I D T I T N I I E O A S D S L E L ' R A . T 1 0 Il Presidente R E I S G T D A E N G O I P S S T E A , A S S A D L , I O A B O L O P S T I M T E N B A E E S еліно выборомий IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria ogo 2 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 3