Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10871 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
60393 E 6 N 8 5 9 O . 1 I / N REPUBBLICA ITALIANA Z 4 - / 10371/01 A 6 R B 2 T . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S L R I . L P G . A E D . R B Oggetto L A E A T D D IVA- I 1 SEZIONE TRIBUTARIA S 3 E contribuent minimo - N 1 T E semplificazioni . S N N I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A S E R.G.N. 10397/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Cron.23491 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 27/04/01Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - SENT ENZCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente AMPIONE CIVILE КешC sul ricorso proposto da: 60393 N. ALMER SPA, in persona del Consiglire delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI lo studio dell'avvocato DELLA FARNESINA 126, presso TE RICHTER GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato DI PAOLA CARMELO, giusta procura а margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1032 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - nonchè
contro
UFF IVA RAGUSA;
- intimato avversO la decisione n. 231/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 13/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TE RICHTER G., che si riporta al ricorso e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per سعيدا l'inammissibilità del ricorso. § 1. Svolgimento del processo La TURAG s.p.a., con sede in Ragusa, esponeva nella dichiarazione i.v.a. del 1975 un credito di lire 87.245.999, di cui lire 19.812.887 per il 1975 e lire 67.433.112 per credito residuo dalla dichiarazione 1974. Non risultava realizzato alcun volume d'affari nel 1975, e la società non aveva presentato entro il 31 gennaio dello stesso anno, come previsto dall'art.31 del d. P. R. n. 633/72, modificato dal d. P. R. n.687/74, la provenendosi da gestione con volume dichiarazione 2 d'affari zero - di rinunzia al regime dell'esonero per riconoscimento dell'eventuale creditoaver titolo al d'imposta. Da qui la richiesta di restituzione di parte del credito, che era stato rimborsato nel 1976. Con provvedimento del 21 ottobre 1980 l'ufficio chiedeva la restituzione del tributo con gl'interessi, oltre al tributo forfettario di lire 20.000, previsto dal citato art.31. Con successivo verbale di liquidazione di rimborso l'ufficio tratteneva a titolo cautelativo, sul credito vantato per il 1979, la somma di lire 27.350.000. hand La società impugnava entrambi gli atti dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Ragusa, la quale rigettava i ricorsi. Gli appelli della società venivanɔ, invece, accol- ti, previa riunione dei procedimenti, dalla commissione tributaria di secondo grado di Ragusa con decisione del 15 gennaio 1986, sulla considerazione che l'art.31 ri- guarda soltanto i contribuenti che siano già stati con- siderati aventi volume d'affari di modesta entità, e non quelli in fase di primo impianto, né, comunque, quelli che, per volume d'affari, non possono conside- rarsi contribuenti minori. Pertanto, la TURAG non aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione di rinunzia. 3 Il ricorso dell'ufficio alla Commissione Tributaria Centrale veniva da questa accolto con decisione del 13 febbraio 1997, la quale riteneva che l'art.31 si appli- casse indistintamente a tutti i contribuenti con volume d'affari inferiore ai due milioni di lire, qualunque fosse la causa di tale ridotto volume. Gli stessi, per- tanto, erano tenuti a presentare espressa dichiarazione di rinuncia al regime di esonero, atto che non ammette- va equipollenti, ove intendessero veder riconosciuto un eventuale credito d'imposta. Avverso tale decisione l'AL.MER s.p.a., incorporan- her te la TURAG, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria resiste con controri- corso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 31, in riferimento all'art. 35, del d. P.R. 633/72, la ricorrente deduce: • l'art. 31 prevedeva che i contribuenti che nell'anno solare precedente avessero realizzato un VO- lume d'affari non superiore ai due milioni di lire fos- sero esonerati dai vari obblighi di fatturazione, regi- strazione, dichiarazioni periodiche e dovessero presen- tare solo una dichiarazione annuale col pagamento for- 4 fettario di un'imposta di lire 20.000. L'ultimo comma dell'articolo stabiliva che il contribuente il quale non intendeva avvalersi del regime semplificato doveva dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio;
. erroneamente la decisione ha ritenuto applica- bile la predetta norma nel caso di specie. La TURAG era una società di primo impianto e, a norma dell'art. 35, aveva comunicato che nel corso dell'anno solare il Vo- lume d'affari avrebbe superato gli 80 milioni di lire;
l'ultimo comma dell'art. 35 recitava < I sogget- час ti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte ○ professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione dell'art.31, degli articoli 32 e 33 o del quarto comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispetti- vamente stabilita >>. Lo scopo di tale norma era quello di evitare che le imprese di primo impianto potessero speculare su una iniziale e momentanea carenza di volu- me di affari per sottrarsi agli adempimenti di legge, ed aveva, così, stabilito una presunzione di esclusione del regime di cui all'art. 31. Pertanto, la TURAG era soggetta al regime ordinario, e solo mediante una espressa indicazione contenuta nella dichiarazione di inizio attività avrebbe potuto essere sottoposta al re- 5 gime semplificato.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 31 d. P. R. n. 633/72, in riferimento agli articoli 19 e 28 dello stesso decreto. Espone, in particolare: • erroneamente la Commissione centrale ha afferma- to che la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 31 dovesse avvenire in modo esplicito e forma- le, e non fosse sufficiente un comportamento, portato a conoscenza dell'ufficio, incompatibile con la volontà how di avvalersi del regime semplificato per le imprese mi- nime. La disposizione, anche nel testo nuovamente modi- ficato dal d.P.R. n.888/77, non richiedeva l'impiego di formule sacramentali, stabilendo soltanto che la volon- tà di opzione fosse manifestata all'ufficio; • inoltre, il diritto al rimborso sarebbe in ogni caso svincolato dall'adempimento formale in questione, essendo esclusivamente disciplinato dagli articoli 19 e 28 del d. P.R. n. 633/72, i quali non fanno alcuna men- zione dell'art. 31 ○ di una diversa disciplina per contribuenti minori. D'altra parte, l'art. 31 disciplina soltanto il regime semplificato dei contribuenti mino- ri, e non si occupa del rimborso;
sarebbe, pertanto, ingiustificato che un contri- 6 buente, certamente non minore, il quale ha, anzi, espressamente optato per il regime ordinario e non ha prodotto volume d'affari perché all'inizio del ciclo produttivo, ed ha maturato il diritto al rimborso, si veda opporre che tale comportamento non sarebbe suffi- ciente per la mancanza di una dichiarazione che ha fi- nalità diverse.
2.3. La difesa dell'Amministrazione oppone che dalle disposizioni in materia di i.v.a. nel periodo 1973 1977 non si ricava una nozione di contribuenti minimi, ma solo di ditte che avevano realizzato un vo- hous lume di affari superiore o inferiore a lire 5 milioni per gli anni 1973 e 1974 e lire 2 milioni per gli anni dal 1975 al 1977. La risoluzione ministeriale n.360080 del 25 gennaio 1978 stabiliva che la norma dell'art.31 aveva carattere speciale, prevalente sulla regola generale dell'art.19. Inoltre, la legge 19 febbraio 1979, n.53, disponeva che ogni omissione dell'adempimento di cui all'art.31 sarebbe stata risolta a condizione che entro il 7 mag- gio 1979 si fosse presentata la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art.31. $ 3. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, essendo stato notifica- to all'Amministrazione Finanziaria il 5 maggio 1998, e 7 cioè quando il termine lungo di cui agli articoli 38, comma terzo, del d.l.vo n. 546/92 e 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza ( 13 febbraio 1997 ) era abbondantemente scaduto. La precedente notifica nei confronti dell'ufficio i.v.a. di Ragusa, avvenuta il 30 maggio 1998, oltre ad essere inesistente e pertanto non suscettibile di sana- toria, era stata, comunque, eseguita oltre il termine lungo. La ricorrente deve essere, in conseguenza, condan- nata alle spese, da liquidarsi in complessive lire 6.200.000, di cui lire sei milioni per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ri- corrente alle spese, liquidate in complessive lire 6.200.000, di cui lire 6 milioni per cnorari, oltre al- le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni OllaZiovanni Enrico Altieri From B ай IL CANCELLIERE DEPOSITA WYCANDA Oggi. 6 AGO 2001 Innocenzo Bailey IL CANCELNESC 01 8 Inn