Sentenza 5 maggio 2000
Massime • 1
L'avviso al difensore per la partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l'udienza è stabilita dall'ufficio giudiziario; poiché la convalida dell'arresto o del fermo è soggetta a termini molto ristretti, costituzionalmente imposti, deve escludersi l' obbligo dell'ufficio di avvisare un eventuale difensore di fiducia successivamente nominato, che avrà l'onere, se vuole intervenire all'atto, di adoperarsi per assumere le necessarie informazioni; ne' risulta in tal modo violata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n.848, che non specifica le modalità cui gli Stati membri debbono attenersi per consentire l'esercizio del diritto di difesa che, come deciso dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (ad es. CEDU 27.11.1997, K. F: c. Germania), può ben essere regolato e condizionato a seconda delle esigenze dell'ordinamento interno, ferma restando la necessità che il difensore, tempestivamente nominato, sia posto in grado di intervenire e liberamente esplicare il proprio mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2000, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI NI Presidente del 05/05/2000
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GALBIATI RUGGERO " N. 2761
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 09965/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FE IC NI n. il 02.02.1971
avverso ordinanza del 31.12.1999 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LOSAPIO MAURO DOMENICO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Moretti che ha chiesto il rigetto
La Corte rileva.
1. Dall'ordinanza impugnata risulta che, a seguito di specifico servizio di appostamento, la polizia giudiziario sorprese l'odierno ricorrente nella detenzione di 10 bustine di cocaina (per circa 10 grammi) nascoste negli indumenti;
inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, vennero sequestrate altre 13 bustine, del tutto simili a quelle detenute sulla persona, rinvenute nascoste in diversi luoghi dell'appartamento. All'atto dell'arresto il FE IC dichiarò di non avere un difensore di fiducia, sicché ne venne nominato uno di ufficio in relazione all'udienza di convalida già fissata;
tuttavia, dopo che gli avvisi per tale udienza erano stati spediti e notificati, il predetto nominò un difensore di fiducia che, ovviamente, non potè essere avvertito.
Conclusa l'udienza di convalida, il G.I.P. su conforme richiesta del pubblico ministero, applicò la misura cautelare detentiva evidenziando sia il coacervo indiziario sia le più esigenze di cautela oltreché le ragioni di adeguatezza della misura adottata. Sulla richiesto di riesame del difensore di fiducia, come sopra nominato, il Tribunale de libertate di Bologna, con l'ordinanza oggi in disamina, confermò la misura adottata rigettando sia l'eccezione procedurale relativa all'assunta nullità dell'udienza di convalida e nullità dell'interrogatorio con consequenziale perdita di efficacia della misura, sia i motivi di doglianza sul merito relativi all'adeguatezza della misura per diniego della custodia domiciliare.
2. Tramite il difensore GI FE IC ricorre per cassazione deducendo due mezzi di annullamento (almeno così sembra doversi ritenere stante l'inusuale articolazione dell'atto di impugnazione).
2.1. Con il primo mezzo si denunzia violazione degli artt. 302 e 392 c.p.p., anche con riferimento alla "norma interposta" costituita dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Secondo il deducente il G.I.P. aveva obbligo di far notificare l'avviso dell'udienza camerale di convalida al difensore di fiducia benché nominato dopo la spedizione dell'avviso al difensore risultante dagli atti al momento in cui fu emesso il decreto che fissò l'udienza di convalida, vale a dire il difensore di ufficio. Questo obbligo deriverebbe da una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni codicistiche, alla luce anche della citata disposizione di livello sovrannazionale. Secondo il deducente, tale innovativo interpretazione del sistema processuale troverebbe avalli in alcune decisioni della Cassazione da leggere secondo l'intento difensivo. Erronea sarebbe anche, sempre a giudizio del deducente, la convinzione espressa dal Tribunale del riesame secondo la quale le norme pattizie imporrebbero l'assistenza del difensore solo in sede dibattimentale e comunque la nomina di un difensore di ufficio sarebbe sufficiente a salvaguardare i diritti dell'accusato. Conclusivamente, a dire del ricorrente, dovrebbe essere dichiarata la nullità dell'udienza di convalida, la nullità dell'interrogatorio di garanzia, l'inefficacia della misura cautelare.
2.2. Osserva il Collegio che il complesso motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al provvedimento di convalida dell'arresto, e relativa udienza, va rilevato che le relative censure possono essere proposte solo tramite ricorso per cassazione ex art. 391 comma 4 c.p.p., da formulare nei termini perentori prescritti per tale mezzo d'impugnazione; con la conseguenza che, elasso il termine e non proposto il ricorso, ogni questione non può più essere dedotta. Sotto il profilo procedimentale, risulta certamente corretta la decisione impugnata là dove ha stabilito, in conformità a un costante orientamento di questa Corte, come l'avviso per l'udienza di convalida deve essere dato al difensore risultante dagli atti al momento il cui il giudice emette il provvedimento che fissa l'udienza stessa.
Quanto all'udienza di convalida, che è quella qui riguarda, è una esigenza assolutamente insuperabile che così si proceda, perché, com'è noto, la convalida dell'arresto (e del fermo) è sottoposta a termini molto ristretti rivenienti, oltre che dalla norme di rito (artt. 390 comma 1 e 391 comma 7 c.p.p.), proprio da regole costituzionali (art. 13 comma 1), sicché mancherebbe il tempo materiale per poter avvertire, con ragionevole anticipo, ogni difensore successivamente nominato dall'arrestato a suo piacimento prima che scada il tempo dell'udienza.
Il richiamo alla norma pattizia (Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentale dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, e relativo Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) non appare pertinente. Nè l'art. 5 ne' l'art. 6 stabiliscono le modalità cui uno Stato membro sia obbligato ad attenersi per consentire l'esercizio del diritto di difesa che, come più volte deciso dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (ad es.:
CEDU, 27/11/1997, K.-F. c. Germania), può ben essere regolato e condizionato asseconda le esigenze dell'ordinamento interno. Quello che rileva, è, invece, che il difensore sia posto in grado di intervenire e liberamente esplicare il proprio mandato. Pare persino ovvio che, ove l'interessato nomini il suo difensore con ritardo rispetto all'atto da compiere, non possa farsi carico all'ufficio di un impossibile - quanto a tempestività - avviso, ma sia onere del difensore di intervenire all'atto, previamente adoperandosi per assumere le opportune informazioni;
possibilità che nel caso di specie non risulta in nulla impedito e, per il vero, non' è neppure dedotta.
La manifesta infondatezza del motivo di ricorso coinvolge analogo giudizio quanto ad eccezione di costituzionalità, peraltro solo enunciata.
2.3. Con il secondo mezzo di annullamento si denunzia violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. nella parte in cui il Giudice del riesame avrebbe espresso giudizi "assolutamente non condivisibili" quanto a inidoneità della misura custodiale attenuata (arresti domiciliari) a garantire le esigenze di cautela relative alla reiterabilità delle condotte illecite. L'avere giudicato il prevenuto come soggetto inaffidabile, insofferente verso l'ordine costituito e carente di autodisciplina sarebbe da ritenere, da un canto, giudizio superficiale, dall'altro canto, giudizio privo di concretezza.
2.4. Osserva il Collegio che anche questo motivo è inammissibile per essere dedotto in linea di fatto e per motivo non consentito. Il Tribunale de libertate ha indicato anche altri elementi (precedenti penali, luogo di nascondiglio della droga convivenza con l'altro imputato, ecc.), oltre a quelli selezionati dal deducente, dalla considerazione dei quali ha tratto la convinzione della inadeguatezza della misura attenuata a garantire le esigenze di difesa sociale. Dunque, una motivazione è stata fornita;
la circostanza che il deducente non la condivida non è ne' idonea ne' sufficiente a giustificare il coinvolgimento della Corte di legittimità su una questio facti.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale non esente da colpa, di L. 2.000.000.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 611, 616 c.p.p. DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 2.000.000.
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 delle disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000