Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1999, n. 1461
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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Secondo la formulazione del paragrafo X, primo comma, del Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto della persona estradanda sia per via diplomatica, sia tramite l'Interpol. La forma della relativa domanda - che non è soggetta a termini di decadenza - specificata solo quanto al contenuto necessario nelle disposizioni successive al paragrafo X, è lasciata alla libertà delle Parti contraenti, di guisa che non ha rilievo alcuno ne' la lingua adoperata ne' il mezzo di trasmissione della domanda medesima, sempre che esso consenta il controllo della sua provenienza.

Con riferimento al Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, l'autorità giudiziaria, verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e quelli ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio, non può sindacare la domanda sotto il profilo della sussistenza degli indizi, essendo questo potere riservato, in via esclusiva, all'autorità richiedente, ma deve limitarsi a valutare nel merito la sussistenza del pericolo di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1999, n. 1461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1461
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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