Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 2
Secondo la formulazione del paragrafo X, primo comma, del Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto della persona estradanda sia per via diplomatica, sia tramite l'Interpol. La forma della relativa domanda - che non è soggetta a termini di decadenza - specificata solo quanto al contenuto necessario nelle disposizioni successive al paragrafo X, è lasciata alla libertà delle Parti contraenti, di guisa che non ha rilievo alcuno ne' la lingua adoperata ne' il mezzo di trasmissione della domanda medesima, sempre che esso consenta il controllo della sua provenienza.
Con riferimento al Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, l'autorità giudiziaria, verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e quelli ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio, non può sindacare la domanda sotto il profilo della sussistenza degli indizi, essendo questo potere riservato, in via esclusiva, all'autorità richiedente, ma deve limitarsi a valutare nel merito la sussistenza del pericolo di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/1999, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 21.4.1999
Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N.1461
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE LA GRECA Consigliere N.5940/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE IC, nato in [...] il [...]
alias
DE ZI, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza 4.2.1999 del Presidente della Corte d'Appello di Bologna.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con provvedimento del 4.2.1999 il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, ravvisatine i presupposti di cui all'art. 716/2 c.p.p., convalidava l'arresto per fini estradizionali di EJ IM operato in persona del sedicente EN CI da personale della Questura di Modena su segnalazione effettuata dal Servizio Interpol della richiesta dell'Autorità Giudiziaria del Quebec - Canadà, che aveva emesso mandato di arresto per omicidio.
Contestualmente, ravvisatine presupposti, esigenze e condizioni di cui all'art. 715/2 c.p.p., applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.
Tramite difensore, ricorre per cassazione il predetto e, sostenendo di chiamarsi EN CI, come dichiarato alla Polizia in sede odi sua identificazione, denunzia erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale penale.
Deduce che in fattispecie non ricorrevano i presupposti e le condizioni di legge sia per procedere al suo arresto sia per l'applicazione della misura custodiale a) perché la copia di un messaggio in lingua francese pervenuto, presumibilmente per telegrafo, il lontano 13.10.1993 dalla Polizia di Montreal non integra una dichiarazione dello Stato estero circa l'avvenuta emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale a suo carico;
b) perché non risulta che detto Stato - conformemente al punto X^ del trattato 6.5.1981 tra Italia e Canadà recepito con legge 22.4.1985 n. 158 - abbia confermato per diplomatica la richiesta inoltrata tramite Interpol interno e che abbia fornito la descrizione dei fatti e la specificazione del reato così come non risulta che la domanda di arresto provvisorio contenesse una dichiarazione attestante l'intenzione di chiedere l'estradizione dell'arrestando, una descrizione delle circostanze relative alla perpetrazione del reato, una copia del mandato di arresto.
Rileva che la descrizione sommaria del fatto è richiesta altresì dal comma 2 lettera b) dell'art. 292 c.p.p, applicabile in soggetta materia perché richiamato dall'art. 714/2.
Rileva ancora che sono stati violati i suoi diritti di difesa perché non gli è stato nominato un interprete, che lo rendesse edotto dei motivi dell'arresto, come disposto dall'art. 143 c.p.p. e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In punto di motivazione osserva infine che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è ritenuto di identificare JA IM nella sua persona.
Con memoria successivamente depositata il suo difensore ha espresso infine considerazioni aggiuntive ad illustrazione ulteriore dei motivi dedotti.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Partitamente esaminando nell'ordine logico loro proprio, motivi che lo supportano, il Collegio rileva in primo luogo che secondo l'inequivoca formula del paragrafo X^, primo comma, del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada ratificato con legge 22.4.1985 n. 158, "le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto della persona" estradanda sia per via diplomatica, sia tramite l'Interpol, come nel caso di specie.
La forma della relativa domanda, specificata solo quanto al contenuto necessario nelle parti successive del predetto paragrafo X^, è dunque lasciata alla libertà delle parti contraenti, di guisa che non ha rilievo alcuno ne' la lingua adoperata ne' il mezzo di trasmissione della domanda medesima, sempre che essa consenta il controllo della sua provenienza.
Ne è soggetta a scadenza la domanda, che all'evidenza presuppone da parte dello Stato richiesto ricerche dell'estradando la cui durata non è predeterminabile nel tempo.
Ne consegue che l'irrilevanza delle censure levate dal ricorrente in ordine alla forma e alle modalità di inoltro della domanda medesima e alla sua risalenza nel tempo.
Va rilevato indi che, di contra a quanto asserito dal ricorrente, la domanda di arresto pervenuta tramite Interpol fa menzione - il che è sufficiente alla stregua del punto d) del secondo comma del citato paragrafo X^ - del provvedimento di arresto adottato dall'Autorità giudiziaria canadese, indica il delitto di omicidio per il quale e stato emesso, fornisce le generalità e la cittadinanza della vittima, ne identifica addirittura i parenti residenti in altro, segnalato Stato europeo, fornisce data e luogo del delitto, segnala possibili vie di fuga dell'estradando ritenuto omicida e contiene la dichiarazione attestante l'intenzione di chiedere in evento l'estradizione del soggetto indicato, se arrestato. Poiché le notizie così fornite sono indubbiamente sufficienti a definire il fatto-reato nelle sue connotazioni essenziali, il Collegio ritiene che esse integrino la descrizione della circostanze relative alla perpetrazione del reato richiesta dal punto c) del secondo comma del ridetto paragrafo X^ (cfr. Cass. VI, 17.9.1996 n. 1690 rv. 206007). Infondata è altresì la censura levata per l'asserita mancanza di indicazioni circa le ragioni di l'atto e di diritto per le quali si è ritenuto di identificare JA IM nella persona del ricorrente. Tali ragioni sono infatti indicate a chiarissime lettere al punto 3 dell'ordinanza impugnata, laddove si afferma che il ricorrente è stato identificato dalla Polizia giudiziaria attraverso una sua fotografia fatta pervenire dall'Interpol.
Quanto alla misura custodiale applicata e alla sua motivazione la Corte rileva che, verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione, in fattispecie non contestati, e di quelli ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio, l'Autorità giudiziaria non può sindacare la domanda sotto il profilo della sussistenza degli indizi, essendo questo potere riservato in via esclusiva all'autorità richiedente, ma deve limitarsi a valutare nel merito la sussistenza del pericolo di fuga (v. ex plurimis e da ultimo Cass. V 19.9.1996 n. 1973, rv. 205934), nel caso di specie rettamente ravvisato dalla Corte di merito nella condotta anteatta dell'arrestato, proprio con la fuga sottrattosi già alla Giustizia in Canada, come risultante dalla domanda di arresto provvissorio.
E infine quanto alla mancata assistenza di un interprete va rilevato che, secondo l'inequivoco disposto dall'art. 143 c.p.p., mentre lo straniero, il quale non conosce la lingua italiana, ha diritto di farsi assistere da un interprete, il potere, che la legge conferisce alla autorità procedenti, di nominare detto interprete d'ufficio e residuale e limitato alla traduzione, si sia resa necessaria, di uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero alla verbalizzazione di dichiarazioni di persone, che non conoscono la lingua italiana, di guisa che, quando lo straniero, nel caso do specie debitamente assistito da difensore di fiducia non si sia avvalso delle facoltà connesse al diritto, che la legge gli riconosce, dimostrando o almeno dichiarando di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla e sollecitando per tale via, di persona o a mezzo del difensore dalla legge abilitato ad assisterlo, la nomina di un'interprete, il giudice - o l'autorità giudiziaria o di polizia procedente - non può e non deve di propria iniziativa provvedere in tal senso (cfr. ex plurimis Cass. VI, 20.5.1993, n. 5221, rv. 194023).- Infondati i motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricoprente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1999.-
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999