Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 009 08 /0 1 .37 O B E N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , E 1 N 9 UFFICIO COPIE O -19 0 09 08 ZI AN A 1-14 LICA ITA R Richiesta copia studio IST 2 dal Sig. AGT G . PA E L R I 9 3 D A D E E per diritti L.3000 IC E 6 T D 4 INN N IU . il 23-01-01 SE T C T E E P N IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabilitor con SEZIONE SECONDA CIVILE hattuale e downl Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13527/98 BALDASSARREDott. NC - Cron.1868 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Rep. - Consigliere- Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.06/07/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 dal Sig. 23 GEN. 2001 DITTA LAVANDERIA ELENSEC DI CARDINALE MARIA TERESA, in IL CANCELLIERF persona della titolare DI CARDINALE MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BOLOGNA 2, presso lo studio dell'avvocato GARGIULO MAURIZIO, che CANCELLERIA la difende unitamente all'avvocato GUARINI LUDOVICO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575269
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VOZZA VINCENZO;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimato dal Sig. KROMOS per diritti L. 3000 avverso la sentenza n. 25/97 del Giudice conciliatore 2000 || 23.01.01 1350 di CHIETI, depositata il 18/12/97; RKREN IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni 3000 per diritti L. 12.9 GEN. 2001 SETTIMJ;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato GARGIULO Maurizio, difensore del l'accoglimentoricorrente che ha chiesto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso UFFICIO ABDIE per il rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig.Mersal per diritti L. 300s 26 GEN 2001 il IL CANCELLIERE _ CANCELLERIA CANCELLERIA DIRITTI DI ՀԱՅՈՑ ԼՈՒ 1000 CANCELLERIA CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AUG09512 Richiesta copia studio dal Sig. JOB DE 5000 per diritti L 01 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale far Sig. GARGIULO per diritti L. 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE -2- 13527/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 15.3.90, NC ZA - premesso che aveva ri- chiesto alla Lavanderia Elensec di provvedere al lavaggio d'un proprio giaccone;
che l'indumento era stato restituito gravemente danneggiato e, quindi, inutilizzabile - conveniva in giudizio innanzi al giudice conciliatore di Chieti MA TE Cardinale, titolare dell'esercizio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Costituendosi, la Cardinale contestava l'avversa domanda e ne chiede- 1 va la reiezione. Espletata c.t.u., con sentenza 18.12.97 il giudice conciliatore - rite- nuto che, al fine d'accertare la responsabilità della convenuta in ordine alla danno dedotto in citazione, fosse necessario accertare se la stessa avesse eseguito le procedure di lavaggio rispettando le istruzioni contenute nella targhetta interna del capo d'abbigliamento; rilevato che dette istruzioni indicavano una temperatura "tiepida" per lo stiraggio del capo in questione;
rilevato che, invece, dalle risultanze peritali si evinceva chiaramente come durante la fase di asciugatura dei capi lavati "a secco" con percloro, come quello in esame, le macchine lavatrici raggiungevano la temperatura di 50 gradi centigradi;
ritenuto che
, pertanto, la convenuta avrebbe dovuto tener conto di ciò e, conseguentemente far asciugare il capo ad una temperatura più appropriata, ovvero, nell'impossibilità, non effettuare il lavaggio - accoglieva la domanda proposta dal ZA condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 280.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese del giudizio. Avverso tale decisione MA TE Cardinale proponeva ricorso per cassa- zione con due articolati motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. 13527/98 沸 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente (che è MA TE Cardinale e non la "Lavanderia Elensec di Cardinale MA TE", giacché la ditta è solo il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività e non è, pertanto, soggetto di diritto cui possano essere riconosciute legitimatio ad causam e legitimatio ad processum) - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, siccome espressamente prospettato dalla convenuta (art. 360 n. 5 CPC) - si duole che il giudice conciliatore abbia confuso o, comunque, immotivatamente assimilato la fase di asciugatura, realmente effettuata nel caso in esame, in quanto costituente parte integrante del procedimento di lavaggio "a secco", a quella della stiratura, cui il giaccone de quo non è stato sottoposto;
abbia attribuito alla prescrizione dettata per la stiratura nell'etichetta del capo d'abbigliamento un significato assolutamente errato, ritenendo che l'aggettivo "tiepido" potesse essere letto secondo il lessico comune, laddove, invece, in materia di procedimento di stiratura, ad esso corrisponde un grado termico limite di 110 gradi centigradi, al quale, alla stregua delle istruzioni riportate sulla targhetta stessa, A l'indumento quest'ultimo era idoneo ad essere sottoposto. Il motivo non merita accoglimento. In tema di vizi di motivazione, infatti, è stato ripetutamente evidenziato come la sentenza resa dal conciliatore ex art. 113 sec. co. CPC possa formare oggetto di censura in sede di legittimità soltanto ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fon- data su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (e pluribus. Cass. 12.2.98 n. 1470, 12.11.96 n. 9904, 15.2.95 n. 1630). 13527/98 3 Nel ricorso in esame non è dedotto alcuno dei menzionati specifici vizi mo- tivazionali – né, può aggiungersi ad abundantiam, ne sono ravvisabili nell'impugnata sentenza, essendo del tutto logico il ragionamento del conciliatore che, nell'ambito del suo potere di valutare equitativamente la questione sottoposta al suo giudizio, dall'istruzione di sottoporre il capo d'abbigliamento a stiraggio soltanto "tiepido" ha dedotto l'ovvia esigenza d'evitare al capo stesso trattamenti "a caldo” di qualsiasi genere, quanto meno in via precauzionale mediante astensione dall'operazione - onde le censure in esame, che si sostanziano in una diffusa quanto irrilevante contestazione delle argomentazioni svolte dal conciliatore e non condivise dalla ricorrente, non sono ammissibili. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2043 CC ex art. 360 n. 3 CPC - si duole che il conciliatore abbia ritenuto potersi riconoscere nella sua condotta elementi di responsabilità in ordine al fatto ex adverso denunziato nonostante tale condotta fosse stata improntata all'uso di cure e cautele tali da esonerarla da ogni addebito, quindi formulato nei suoi confronti un "giudizio di responsabilità del tutto avulsa dall'attribuzione di un coefficiente di colpevolezza", coefficiente che, nel caso di specie, "non avrebbe potuto validamente obliterarsi, non versandosi in ipotesi di responsabilità oggettiva" con conseguente violazione dei principi sull'imputazione dell'illecito aquiliano ex art. 2043 CC. Il motivo non merita accoglimento. Quanto alle pretese violazioni od erronee applicazioni delle norme di legge, infatti, è stato del pari ripetutamente evidenziato come la sentenza del conciliatore, W live, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa 13527/98 - art. 113 sec. co. CPC, nel testo sostituito dall'art. 3 della L 30.7.84 n. 399 - anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all' equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferi- mento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la cor- rispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità (e pluribus.Cass. 21.9.99 n. 10182, 17.5.95 n. 5422, 8.7.95 n. 7545). Onde la sentenza del conciliatore, pronunziata a norma dell'art. 113 sec. co. CPC, è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto in relazione ad errores in procedendo, la regolarità del rito essendo estranea alla decisione del merito, e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio d'equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore;
salvo tener presente che l'art. 113 sec. co. CPC, nel testo di cui all'art. 3 della L 30.7.84 n. 399, nell'imporre al conciliatore il ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame, tuttavia gli impone anche il controllo della conformità della decisione adottata ai principi regolatori della materia, mentre è imprescindibile l'obbligo di conformità della stessa con il dettato costitu- zionale e con i principi fondamentali dell'ordinamento, donde consegue che la relativa pronunzia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione soltanto sotto il profilo della violazione dei citati limiti del giudizio d'equità (e pluribus. Cass. 21.9.99 n. 10182, 8.10.97 n. 9978, 13.11.97 n. 11223). Ora, negli esaminati motivi di ricorso non si rinviene alcuna specifica mo- tivata censura basata sulla violazione di definiti principi costituzionali o principi regolatori delle materie invocate o principi generali dell'ordinamento, bensì solo di singole norme dalla cui portata precettiva il conciliatore può discostarsi ove le sue valutazioni equitative lo richiedano, onde il motivo deve ritenersi inammissibile. 13527/98 Ciò non di meno, può anche evidenziarsi, ad abundantiam, come nella spe- cie non si verta in materia di responsabilità aquiliana ma di responsabilità contrat- tuale, onde il motivo sarebbe stato, comunque, respinto come del tutto infondato. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dun- que, respinto. Non v'ha luogo a provvedere sulle spese non avendo l'intimato svolto atti- vità difensiva.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 6.7.2000. Il Presidente Кінно Влатил II est. Hettney IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DE C Roma 2.3. GEN. 2001 O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 A E - 1 R C T I 2 S . I D L G U E I 9 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T E I ( S R E A