Sentenza 3 maggio 2002
Massime • 2
Nel leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell'uso dei beni. Per contro nel leasing traslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto è da escludere la nullità per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell'art. 1523 cod. civ. in tema di vendite a rate con riserva di proprietà, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.
In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.
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- 1. LEASING: la clausola che pone a carico dell’utilizzatore l’intero rischio di perdita del bene non è vessatoriaAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2019
ISSN 2385-1376 In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Armano – Rel. Iannello, con la sentenza n. 13956 del 23.05.2019. IL CASO Una società di leasing otteneva dal giudice di merito decreto ingiuntivo di pagamento, per l'importo richiesto a titolo di penale contrattuale, …
Leggi di più… - 2. LEASING: non è vessatoria la clausola che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del beneAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 gennaio 2017
- 3. Risoluzione del 20/10/2008 n. 389 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 20 ottobre 2008
Con istanza concernente l\'esatta applicazione dell\'art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e\' stato esposto il seguente Quesito Nell\'ambito di una ristrutturazione aziendale la societa\' Alfa S.p.A. (di seguito "la Societa\'") intende apportare in un fondo di gestione immobiliare (di seguito "il fondo"), oltre ad alcuni beni immobili, anche una serie di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili attualmente concessi in locazione ordinaria. Al riguardo l\'istante precisa che "la forma giuridica in base alla quale il fondo subentrera\' nei leasing e\' rappresentata da un comunissimo conferimento di beni che dara\' luogo ad una successione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO MA, MO BI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO GARGIULO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCAPERTA SPA, già TECHNOLEASING ITALIANA SPA, con sede in Sondrio, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Renato Bartesaghi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI VALBUZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ALPI ASSIC SPA IN LCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 70/99 del Tribunale di SONDRIO, emessa il 03/03/99 e depositata il 09/03/99 (R.G. 275/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Claudio DI PIETROPAOLO;
udito l'Avvocato Dino VALENZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 56 del 1997 il pretore di Sondrio rigettò l'opposizione di FA e UR SI, rispettivamente utilizzatore di un'autovettura concessagli in locazione finanziaria dalla Technoleasing Italiana s.p.a. e fideiussore delle relative obbligazioni, avverso il decreto ingiuntivo in data 1.7.1995 col quale era stato loro intimato di pagare alla Technoleasing la somma di L. 14.163.864, oltre accessori, quali canoni a scadere (attualizzati all'1.7.1994) per l'utilizzazione del bene, andato distrutto a seguito di incendio. Gli opponenti avevano chiamato in causa, chiedendo di esserne manlevati in caso di condanna, la Alpi Assicurazioni s.p.a. in liquidazione, con la quale era stato concluso, in esecuzione dell'obbligazione assunta con la società concedente e con vincolo della polizza a suo favore, un contratto di assicurazione per la copertura del rischio del perimento o della perdita del bene.
2. Il tribunale di Sondrio ha rigettato l'appello dei SI sui rilievi:
- che l'art. 6 del contratto di leasing pone inequivocamente a carico dell'utilizzatore il rischio del perimento o della perdita della cosa per causa non imputabile alle parti;
- che l'art. 7, relativo all'obbligo dell'utilizzatore di stipulare una polizza assicurativa a favore del concedente, contempla solo un'ulteriore garanzia a favore di quest'ultimo, senza alcun obbligo di preventiva escussione dell'assicuratore;
- che, dunque, il rischio dell'inadempimento dell'assicuratore grava sull'utilizzatore.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione UR e FA SI, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso Bancaperta s.p.a. (già Technolesing Italiana s.p.a.). L'intimata Alpi Assicurazioni s.p.a. in liquidazione non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo di ricorso - deducendo "violazione degli artt. 1322, comma 2, 1325, 1418, comma 2, 1421 c.c., nonché omessa motivazione circa il relativo punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio" - i ricorrenti di dolgono dell'omesso rilievo della nullità, per mancanza di causa, della clausola di cui all'art. 6 del contratto di leasing, che per il caso del perimento del bene impone all'utilizzatore il pagamento di una somma pari all'ammontare dei canoni non ancora scaduti, maggiorata dell'ammontare dell'opzione finale di acquisto attualizzata al tasso del prime rate A.B.I.. Sostengono che, in relazione alla previsione del successivo art. 7, che impone all'utilizzatore di stipulare l'assicurazione contro il rischio d'incendio a favore del concedente, gli interessi delle parti sono soddisfatti dall'assicurazione, sicché non vi sarebbero "altri interessi da soddisfare con la clausola che fa gravare sull'utilizzatore un rischio già trasferito, a sue spese ed a favore del concedente, sull'assicuratore".
Affermano ancora che la prospettata nullità della clausola si evidenzia anche sotto un ulteriore profilo, in quanto il perimento del bene, del tutto casuale, farebbe ottenere all'utilizzatore "tutti i canoni contemporaneamente, maggiorati del prezzo finale di opzione, oltre all'indennizzo assicurativo", in tal modo concedendogli vantaggi maggiori di quelli che avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
1.2. Il motivo è infondato.
A differenza di quanto accade nel leasing con funzione di finanziamento a scopo di godimento per la durata del contratto (nel quale i canoni costituiscono il corrispettivo del godimento), nel leasing cosiddetto "traslativo" l'eccedenza del valore residuo del bene rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. In tale tipo di contratto non è dunque nemmeno ipotizzabile la nullità per mancanza di causa di una disciplina pattizia conforme al disposto dell'art. 1523 c.c., che in tema di vendite a rate con riserva della proprietà pone i rischi a carico del compratore dal momento della consegna.
Nè i ricorrenti sostengono che non si vertesse in ipotesi di leasing traslativo. Si limitano a rilevare che l'interesse del concedente a non sopportare il rischio della perdita del bene sarebbe già stato soddisfatto dall'obbligo (nella specie adempiuto dall'utilizzatore) di stipulare una polizza assicurativa a favore del concedente.
Ma è evidente che, essendo il rischio posto già pattiziamente a carico dell'utilizzatore (dalla clausola n. 6 del contratto), l'obbligo per il medesimo di stipulare una polizza a favore del concedente per il caso di perimento della cosa vale solo ad aumentare la probabilità di realizzazione dell'interesse del concedente. Non anche a soddisfarlo definitivamente, com'è dimostrato da quanto accaduto nella specie a seguito della liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, che la società concedente non era obbligata ad escutere preventivamente, come affermato dal tribunale con sentenza non gravata sul punto. Privo di pregio si rivela l'assunto che, a seguito del perimento della cosa concessa in leasing, il concedente riceverebbe più di quanto avrebbe ottenuto altrimenti, giacché non è contestato l'obbligo del concedente - affermato dal tribunale - di svincolo della polizza in caso di soddisfazione e poiché i canoni non ancora scaduti sono stati richiesti in misura "attualizzata" ad epoca anteriore.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 1469 bis, comma 1, e 1469 quinquies, commi 1 e 3, c.c., nonché "omessa motivazione circa il relativo punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio" per la non rilevata vessatorietà ed inefficacia della clausola che, ponendo a carico dell'utilizzatore il rischio del perimento del bene, provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali in suo danno. Osservano i ricorrenti, per un verso, che le norme citate sarebbero applicabili in quanto la pretesa del concedente si protrae sotto il vigore della legge n. 53 del 1996 e, per altro verso, che non varrebbe evidenziare che la clausola n. 6 del contratto si limita a riprodurre il dettato dell'art. 1523 c.c., giacché nella vendita il passaggio del rischio al momento della consegna è giustificato dal carattere esclusivamente traslativo del contratto, mentre nel leasing non può negarsi la centralità dell'interesse alla protrazione del godimento del bene per il periodo di tempo stabilito.
2.2. Anche tale censura è infondata.
È stato affermato (Cass., 11 febbraio 1997, n. 1266) e va qui ribadito che nel leasing traslativo la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita della cosa non ha carattere vessatorio, in quanto contempla una disciplina pattizia conforme al dettato normativo di una disposizione analogicamente applicabile a tale tipo di contratto, qual è quella di cui all'art. 1523 c.c. in tema di vendita a rate con riserva della proprietà.
3.1. Col terzo motivo la sentenza è da ultimo censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c. Si afferma che, qualora la corte di cassazione ritenesse applicabile al contratto di leasing l'art. 1588 C.C. (in tema di perdita e deterioramento della cosa locata), il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul problema, del quale era stato espressamente investito, della non imputabilità all'utilizzatore dell'incendio. Benché - concludono i ricorrenti - all'applicazione analogica della predetta disposizione, sia preferibile quella diretta dell'art. 1463 c.c.. 3.2. Il motivo è inammissibile, non essendo il vizio di omessa pronuncia prospettabile in via ipotetica, in relazione all'opinione della cassazione sulla applicabilità di una determinata disposizione normativa, volta che esso sussiste o meno in riferimento al petitum precisato innanzi al giudice del merito.
Nè può ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso prospettare - pur se in termini impropri - la violazione dell'art. 1463 c.c., che, nei contratti a prestazioni corrispettive, regola gli effetti della liberazione di una parte per sopravvenuta impossibilità della prestazione, del tutto estranea al caso di specie, che attiene al rischio del perimento fortuito della cosa dopo la consegna del bene all'utilizzatore.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 156,70, oltre ad Euro 1.600,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2002