Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6369
CASS
Sentenza 3 maggio 2002

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Nel leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell'uso dei beni. Per contro nel leasing traslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto è da escludere la nullità per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell'art. 1523 cod. civ. in tema di vendite a rate con riserva di proprietà, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Commentari3

  • 1LEASING: la clausola che pone a carico dell’utilizzatore l’intero rischio di perdita del bene non è vessatoria
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2019

    ISSN 2385-1376 In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Armano – Rel. Iannello, con la sentenza n. 13956 del 23.05.2019. IL CASO Una società di leasing otteneva dal giudice di merito decreto ingiuntivo di pagamento, per l'importo richiesto a titolo di penale contrattuale, …

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  • 2LEASING: non è vessatoria la clausola che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 gennaio 2017

  • 3Risoluzione del 20/10/2008 n. 389 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 20 ottobre 2008

    Con istanza concernente l\'esatta applicazione dell\'art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e\' stato esposto il seguente Quesito Nell\'ambito di una ristrutturazione aziendale la societa\' Alfa S.p.A. (di seguito "la Societa\'") intende apportare in un fondo di gestione immobiliare (di seguito "il fondo"), oltre ad alcuni beni immobili, anche una serie di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili attualmente concessi in locazione ordinaria. Al riguardo l\'istante precisa che "la forma giuridica in base alla quale il fondo subentrera\' nei leasing e\' rappresentata da un comunissimo conferimento di beni che dara\' luogo ad una successione dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6369
Data del deposito : 3 maggio 2002

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