Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Integra il delitto di ingiuria e non quelli previsti dagli artt. 336 o 337 cod. pen. il profferire all'indirizzo di agenti di polizia intenti a compiere il proprio dovere una frase dall'apparente contenuto minaccioso di un male non concretamente realizzabile ma tale da integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di disprezzo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 13374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13374 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 321
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49586/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RC N. IL 16/02/1961;
avverso la sentenza n. 10/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 20/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 1 luglio 2009 il Giudice di Pace di Cagliari assolveva LA MA dal reato di ingiuria aggravata (art. 594 e art. 61, n. 10) contestatogli per aver rivolto le espressioni indicate nel capo di imputazione a cinque agenti di polizia. La Corte di Cassazione, sezione 5^, con pronuncia del 7 maggio 2010, annullava detta pronuncia ed il giudice di rinvio, in data 15.12.2011, condannava l'imputato alla pena di Euro 700,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, condanna, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, confermata in sede di appello dal Tribunale di Cagliari in data 26 giugno 2012. 2.1 Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia di secondo grado l'imputato, personalmente, denunciandone, con un primo motivo di ricorso, l'illegittimità per violazione dell'art. 15 c.p., artt. 129 e 649 c.p.p., sul rilievo che il reato di ingiuria per cui è causa deve intendersi assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., commesso nel medesimo contesto di tempo e di luogo in riferimento alle medesime pp.ll.. Argomenta il ricorrente che tra i due reati di cui agli artt. 594 e 337 c.p. ricorre un rapporto di specialità, vertendosi nella ipotesi concreta di un medesimo fatto riconducibile in tutti i suoi elementi alle due figure criminose, fatto caratterizzato dalla circostanza che il reato di resistenza risulta commesso anche attraverso le ingiurie, le quali assumono pertanto il ruolo di modalità esecutiva del reato più grave. Di qui la violazione del principio del ne bis in idem giacché già giudicato l'imputato per il reato di resistenza a P.U.. 2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4 e art. 59 c.p., comma 4, in particolare osservando di essere stato trattato in modi violenti, ammanettato, circondato da cinque poliziotti e condotto in caserma, di guisa che nella fattispecie ricorrono i requisiti della esimente invocata quanto meno nella dimensione putativa in applicazione dell'art. 59 c.p., comma 4. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto al primo motivo di impugnazione osserva la Corte che le ingiurie rivolte dall'imputato agli agenti di polizia che lo perquisivano, in quanto non espressive di un atteggiamento di resistenza ovvero di minaccia ed in quanto comunque inidonee a costituire un ostacolo all'azione istituzionale degli agenti di polizia, non integrano alcun nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma rappresentano l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da inquadrare nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 c.p. ed abrogata dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 18 (Cass., Sez. 6, 13/11/2008, n. 44976) attualmente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 594 c.p., correttamente contestata pertanto nel caso in esame.
A conferma della tesi ora esposta giova rammentare che già in passato questa corte di legittimità, in ipotesi di minaccia a P.U., ha avuto modo di chiarire che l'efficacia intimidatrice di una frase, che la fa qualificare, a seconda dei casi, come reato di cui all'art. 336, o di cui all'art. 337 ovvero all'art. 612 c.p., è direttamente proporzionale all'attualità del danno che ne formi oggetto. Di conseguenza, se il male minacciato si presenta, ex se, non concretamente realizzabile, non è configurabile alcuna aggressione, penalmente rilevante, alla sfera psichica del soggetto passivo. Se, però, il profferire alcune parole apparentemente minacciose manifesta, e raggiunge, l'intento dell'agente di esprimere il proprio disprezzo per l'interlocutore, esso integra, a seconda dei casi, gli estremi del reato di cui all'art. 341 o di quello di cui all'art. 594 c.p. (Cass., Sez. 6, 10/06/1993, n. 8008; Ravidà. Nella specie la
Cassazione ha ritenuto che la minaccia dell'imputato di sodomizzare gli agenti operanti non presentasse alcuna oggettiva attitudine ad intimorire, ma costituisse una plateale offesa al loro prestigio e, dunque, integrasse il reato di cui all'art. 341 c.p).
3.2 Quanto, invece, al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che la censura di arbitrarietà del comportamento dei pubblici ufficiali dedotta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4 si appalesa del tutto generica dappoiché, a fronte del motivato argomentare contrario alla tesi difensiva dei giudici territoriali, l'imputato oppone semplicemente una opposta opinione priva di sostegno argomentativo, rilievo questo che rende altresì generica la ulteriore doglianza, alla prima subordinata, circa la ricorrenza, nella fattispecie, di una arbitrarietà putativa rilevante ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 4. 4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013