Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'Autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1998, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 15/12/1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere N. 2884
3. Dott. Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N. 29046/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale della Repubblica della Corte d'appello di Campobasso in procedimento penale a carico di:
D'AM AD nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura di Isernia del dì 8 aprile 1997. Visti gli atlti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Gianfranco CIANI, che ha concluso per l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Pretore competente.
La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe, procedendosi con il rito di cui all'art. 444 c.p.p., all'imputato sopra indicato fu applicata la pena dallo stesso richiesta, previo consenso del pubblico ministero, in ordine all'imputazione di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione di norme sulla circolazione stradale (art. 590 commi 2 e 3 c.p.).
2. Ricorre per cassazione il prefato Procuratore generale denunziando violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgv. 30 aprile 1992 n. 285, e non ostacolata dalla circostanza che il procedimento sia stato definito con il rito speciale di applicazione della pena su richiesta di parte, trattandosi di sanzioni amministrativa e non di pena accessoria.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Plurime decisioni di questa Corte hanno posto in rilievo come la sanzione della sospensione della patente di guida sia qualificata dal vigente codice sulla circolazione stradale sanzione amministrativa accessoria e, che pertanto, non rientrando nel divieto di cui all'art. 445 c.p.p., deve essere necessariamente applicata dal Giudice anche d'ufficio e pure, ovviamente, nell'ipotesi di definizione dell'accusa con il rito speciale alternativo del quale il ricorrente ha fruito.
Tale indirizzo ermeneutico è stato recentemente avallato dalla Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 24 maggio 1998, Bosio, C.E.D. n. 210982) e, deve, pertanto, ritenersi ormai "diritto vivente".
In tale occasione, la Corte ha evidenziato come il divieto di cui all'art. 445 c.p.p. - di natura eccezionale - non è estensibile alla sanzione amministrativa la quale, invece, deve essere applicata dal giudice del procedimento ogni qual volta questo non si concluda con una decisione liberatoria dall'accusa, e anche quando sia necessario determinare la durata della sanzione entro termini minimi e massimi prefissati dalla legge secondo i parametri di cui all'art.217 comma 2 codice della strada.
La decisione del giudice, sul punto, non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'Autorità amministrativa, anche se, ovviamente, in sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dal Prefetto e il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.
4. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria de qua con rinvio ,olia stessa Pretura a qua per la determinazione sul periodo di sospensione, secondo i criteri prevista dalla disciplina codicistica.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 623 c.p.p. a n n u l l a la sentenza impugnata limitatamente, alla omessa applicazione della sa accessoria della sospensione della patente di guida e r i n v i a alla Pretura circondariale di Isernia, altro magistrato, per il giudizio sulla determinazione del periodo di sospensione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999