Sentenza 22 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), poiché il concetto di <
Commentario • 1
- 1. L'invasione arbitraria di immobile e l'attenuante del particolare valore socialehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 agosto 2020
La sentenza in commento offre numerosi spunti di riflessione: il giurista potrà apprezzarne i passi relativi al ruolo del Giudice penale nell'accertamento della verità processuale (il noto problema dei limiti dell'applicazione dell'articolo 507 c.p.p. in un sistema “accusatorio”), sull'elemento oggettivo della fattispecie prevista e punita dall'art. 633 c.p., sul principio di offensività ed il suo rapporto con la cd. tenuità del fatto ex art. 34 D.lgs. 274/200, nonché sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. Innanzitutto i fatti accertati in sentenza: nel primo pomeriggio di sabato 15 giugno 2002 uno stabile di proprietà privata, inutilizzato da molti anni, veniva occupato da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2000, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Morelli CE Presidente del 22/02/2000
1. Dott. Cosentino US Consigliere SENTENZA
2. " AR LO " N. 1044
3. " TR AR IO " REGISTRO GENERALE
4. " NO IN " N. 31365/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato avverso la sentenza (6.4.1999) del Pretore di Prato - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di FA ND, IA CE, OC CE, GG IC US, NE UI, RA LU, SS OB, ER LU, BI MO, UZ NA e RE IQ. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. V. NO Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerazioni in fatto e in diritto
Il Pretore di Prato, con sentenza del 6.4.1999, dichiarava "non luogo a procedere... perché il fatto non sussiste - per il reato di cui agli artt. 110, 633 - 639 bis c.p. (... occupazione dei locali dell'Istituto tecnico "Tullio Buzzi" con rifiuto di seguire le lezioni ordinarie...) - nei confronti di FA ND + 10 (così come in atti).
Proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Pretore (6.4.1999) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato e il Procuratore Generale di Firenze, osservando come il Pretore fosse incorso nell'erronea violazione di legge degli artt.633 e 639 bis c.p.: ritenendo che la condotta contestata agli studenti non configurasse il reato di occupazione abusiva..., anche per l'insussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Veniva, infatti, rilevato che la normativa contestata aveva lo scopo di punire, non solo l'arbitraria occupazione, ma "qualsiasi occupazione illegittima"; e che dovesse ritenersi tale, come nel caso di specie, l'occupazione che non avesse alcun collegamento con la funzione realistica ed educativa e fosse diretta solo ad effettuare una protesta.
Il punto in diritto è di vedere se sia da qualificare come "arbitraria invasione... di edifici pubblici" qualunque tipo di "occupazione illegittima" per uno scopo strumentale e "dimostrativo" - comunque non collegato alla funzione istituzionalmente esercitata in quello stabile... Più in particolare, se costituisce "arbitraria invasione... di edifici pubblici l'occupazione, per fini dimostrativi, di un istituto scolastico da parte degli studenti che abbiano inteso solo effettuare una protesta... Ribadendo le legittimità della decisione impugnata, forse non è inutile rafforzarne le argomentazioni con qualche ulteriore riflessione tecnico - giuridica in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. (inversione di terreni o edifici), dalla giurisprudenza assai spesso malinteso, osservando:
1-. Nel quadro della disposizione dell'art. 12/1 delle preleggi - che valorizza il criterio esegetico della significazione dell'espressione normativa alla stregua della sua portata semantica e secondo l'uso linguistico generale - non c'è dubbio che la locuzione "invasione" vada rapportata ad una qualunque intromissione dall'esterno con modalità violente. Che questo sia l'intendimento del legislatore lo si desume chiaramente dall'art. 614 c.p., nel quale - parlandosi di "introduzione" e non di "invasione" - si fa riferimento al fatto di chi entra in un posto con modalità non aggressive, ma, anche a condividere l'indirizzo giurisprudenziale di un accesso arbitrario nel terreno o edificio altrui, in un'accezione generica non comprensiva di modi ostili, non si può assolutamente prescindere dall'idea di una introduzione dall'esterno da parte di chi non vi aveva diritto perché estraneo. L'intendimento, pertanto, che sottende l'omologazione del concetto di ingresso arbitrario con quello di permanenza non consentita... perché in contrasto con la volontà di chi ha il diritto dello "ius excludendi" - che è nel pensiero dei procuratori ricorrenti attestati sui margini di una superata giurisprudenza, secondo la quale "l'iniziale diritto degli studenti di accedere all'edificio scolastico si tramuta in condotta illecita quando essi si rifiutino all'intimazione del preside o dell'autorità di polizia..." -, è radicalmente erroneo: perché il legislatore ha voluto tenere distinte le due condotte, e quando ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all'interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa (art. 614, 2^ cpv. c.p.); perché non è concepibile l'equivalenza dell'atto d'introduzione lecito - che ha carattere d'istanteneità - con la sopraggiunta mancanza delle condizioni legittimanti l'accesso iniziale, che può, eventualmente considerarsi elemento sufficiente per attribuire rilievo penale al comportamento successivo (... essendo del tutto ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la prosecuzione); perché, diversamente, si finirebbe con il violare il principio di "determinatezza della fattispecie", recependo il meccanismo della vietata analogia "in malam partem" e trasgredendo, di conseguenza, il principio di stretta legalità - cui è soggetta la stessa interpretazione della legge penale. Se, pertanto, si dovesse accedere all'interpretazione, sostanzialmente sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale il diritto degli studenti - nel caso specifico - di accedere all'edificio scolastico possa ritenersi legittimo solo quando venga esercitato entro i limiti e le modalità stabiliti dai regolamenti scolastici, tramutandosi in condotta illecita, quando, viceversa, si trasformi in un'occupazione a fini di protesta - incompatibile con la naturale destinazione dell'istituto - : sarebbe inevitabile l'ingerenza logica per la quale l'illiceità sarebbe una "sopravvenienza" all'ingresso; e che, per aversi "occupazione" sarebbe necessaria la prosecuzione non consentita di una condotta inizialmente lecita (perché espressione dell'esercizio di un diritto soggettivo): da cui lo svisamento logico di collegare la fattispecie penale di cui all'art. 633 c.p., non già ad un "accesso arbitrario", ma ad una permanenza non consentita nell'istituto perché l'iniziale diritto di accesso non è stato contenuto nei margini di regolamenti scolastici e funzionalmente all'esercizio della solo attività didattica. La considerazione dei procuratori ricorrenti, secondo la quale gli studenti avevano maturato il loro progetto occupatorio fin da quanto entrarono in istituto - con la conseguenza che anche l'ingresso era da caratterizzare illegittimo - è certamente la forzatura, non consentita in sede di legittimità, di una rivisitazione del fatto, che la Suprema Corte non è tenuta a rivalutare: avendo essa il compito, come è noto, solo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge: assolvendo ad una funzione di controllo del ragionamento probatorio, da cui è escluso qualsiasi accertamento nel merito.
2-. Un secondo profilo è la mancata integrazione dell'elemento normativo peculiare "dell'altruità" - richiesto dalla fattispecie in relazione alla perfezione del reato de quo, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggetti (... come consapevolezza di trovarsi in un luogo effettivamente altrui). Se e, infatti, innegabile che l'edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non deve essere danneggiato, è altrettanto vero che la Scuola - anche in forza del d.p.r. 31.5.1974 n. 416 - costituisce una realtà non "estranea" agli studenti, che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento: nel senso, cioè, che gli studenti non sono dei semplici frequentatori..., ma soggetti attivi della comunità scolastica a mezzo di una partecipazione nella gestione..., che conferisce loro un ben più incisivo potere - dovere di collaborazione, di protezione e di conservazione della stessa, nonché d'iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi d'insegnamento; e non sembrando, invero, configurabile un loro limitato diritto d'accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto.
3-. L'ultimo profilo riguarda l'inciso attinente al dolo specifico dell'art. 633 c.p. "... al fine di occupazione o di trarre altrimenti profitto".
L'interpretazione letterale delle norme sembrerebbe giustificare un'eccezione piuttosto ampia della locuzione "profitto": potendosi ritenere sufficiente che i soggetti abbiano agito con l'intenzione di occupare l'edificio per ricavarne una qualunque utilità (... che potrebbe anche consistere in un vantaggio non economico, come quello di dare maggiore risonanza alla loro manifestazione di protesta attraverso l'occupazione).
Tuttavia, questo aspetto della questione non può dirsi rilevante una volta ritenuta e bene argomentata dal primo giudice, l'insussistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 633 c.p. I ricorsi, pertanto, dei procuratori ricorrenti sono da rigettare.
P.T.M.
rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2000