Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 9961
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma -senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni- non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.

In tema di abuso di ufficio, vengono in rilievo solo le violazioni di norme che si trovino in diretto rapporto causale con il vantaggio o il danno previsti dall'art 323 cod.pen.,norme che, essendo specificamente orientate a vietare il comportamento sostanziale del soggetto pubblico, dispiegano i loro effetti su posizioni soggettive. Non integrano pertanto l'elemento materiale del delitto sopra indicato quei comportamenti che si sostanziano nella inosservanza di norme procedurali, destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento, senza incidere sulla fase decisoria di composizione del conflitto di interessi materiali, oggetto della valutazione amministrativa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto non integrare il reato di abuso di ufficio il comportamento di un soggetto, componente di una commissione esaminatrice, che aveva immotivatamente e reiteratamente fatto rinviare lo svolgimento di prova di esami, allo scopo di favorire un determinato candidato).

Commentario1

  • 1Calunnia: è punibile l'indagato che, per difendersi, accusi una persona che sa essere innocente
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 9961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9961
Data del deposito : 28 aprile 1999

Testo completo