Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 2
La calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma -senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni- non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.
In tema di abuso di ufficio, vengono in rilievo solo le violazioni di norme che si trovino in diretto rapporto causale con il vantaggio o il danno previsti dall'art 323 cod.pen.,norme che, essendo specificamente orientate a vietare il comportamento sostanziale del soggetto pubblico, dispiegano i loro effetti su posizioni soggettive. Non integrano pertanto l'elemento materiale del delitto sopra indicato quei comportamenti che si sostanziano nella inosservanza di norme procedurali, destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento, senza incidere sulla fase decisoria di composizione del conflitto di interessi materiali, oggetto della valutazione amministrativa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto non integrare il reato di abuso di ufficio il comportamento di un soggetto, componente di una commissione esaminatrice, che aveva immotivatamente e reiteratamente fatto rinviare lo svolgimento di prova di esami, allo scopo di favorire un determinato candidato).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: è punibile l'indagato che, per difendersi, accusi una persona che sa essere innocenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 28/4/1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Ugo SCELFO " N. 857
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " LA LO " N. 44376/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) CC NT, nato ad [...] il [...]; 2) SE TO, nato ad [...] il [...]; 3) LE SC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza la sentenza 23.6.1998 della Corte di appello di Lecce. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GALGANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del CC e del ME e per il rigetto del ricorso del EU.
Uditi i difensori Avv.ti Aldo GUAGLIANI e Ennio MASIELLO che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23.6.1998, dichiarava: a) CC NT colpevole del reato di istigazione non accolta alla corruzione nonché di tentato abuso di ufficio;
b) ME TO colpevole del reato di istigazione non accolta alla corruzione;
c) EU SC colpevole del reato di calunnia. Le imputazioni relative al CC e al ME si riferiscono a fatti avvenuti tra il 30.5 e il 1^.
6.1991 e traggono origine, quanto alla istigazione, dalla pressione svolta dai due, entrambi quali consiglieri provinciali e il CC anche presidente di una commissione di concorso per indurre, senza esito, SE EN, componente della commissione, a favorire il candidato EU SC.
L'imputazione relativa al EU attiene alle accuse rivolte a due componenti della commissione (dottori Lucrezio e Pignatelli) di aver minacciato il EU, intimandogli di accettare il 2^ posto in graduatoria, per non aver ripercussioni negative nella carriera. Tali fatti risultano verificatisi tra il 7 e il 16.9.1991. Concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, la Corte condannava i medesimi alle pene ritenute eque.
2. Nell'interesse del CC ha proposto ricorso l'avv. Federico Massa, il quale deduce i seguenti motivi:
2.1) illegittimità della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dott. EN SE, per violazione dell'art. 512 c.p.p.;
2.2) illogicità della motivazione in riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni del SE;
2.3) carenza di motivazione sul punto della mancata interferenza del CC nello svolgimento delle operazioni concorsuali;
2.4) violazione dell'art. 322 c.p., dato che per la sussistenza dell'istigazione non basta l'offerta di una futura disponibilità;
2.5) violazione dell'art. 323 c.p., in quanto l'azione presuntivamente compiuta dal CC per favorire il EU non è riconducibile allo svolgimento della funzione di presidente della commissione esaminatrice;
2.6) violazione dell'art. 323 c.p. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. Il CC si attivò tempestivamente per la regolare conclusione del concorso, la cui protrazione derivò da una indisponibilità del SE.
3. Nell'interesse del ME ha proposto ricorso l'avv. Aldo Guagliani, il quale fa propri i motivi altrui e deduce altresì:
3.1) prescrizione del reato;
3.2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine: - alla valutazione di alcune circostanze favorevoli all'imputato; - alle questioni riguardanti la testimonianza del SE;
- all'asserito concorso col CC.
4. Nell'interesse del EU ha ricorso l'avv. Ennio Masiello, il quale deduce violazione dell'art. 368 c.p., in quanto non sussistono gli elementi costitutivi del reato, come si evince dalle circostanze della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di istigazione non accolta alla corruzione, contestato al CC e al ME al capo a) della rubrica, risulta essersi consumato tra il 30.5 e il 1^.
6.1991. Poiché la pena prevista per tale reato è inferiore ai cinque anni di reclusione, il termine massimo della prescrizione si è compiuto il 1^ dicembre 1998. Non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., si deve sul punto annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
2. Il solo ME è stato ritenuto colpevole, a titolo di tentativo, del delitto di abuso di ufficio contestatogli al capo c) della rubrica. Secondo l'accusa il ME, il 31.5.1991 asserendo che era impegnato nel Consiglio provinciale e il successivo 1^ giugno comunicando che il concorso non si sarebbe svolto, rinviandone lo svolgimento a data da destinarsi per autonoma determinazione, abusò del proprio ufficio allo scopo di favorire il EU.
Al riguardo - motivando con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito della violazione di norme di legge, richiesto dall'art. 323 c.p. nella formulazione derivata dalla modifica disposta con l. n. 172/1997 - la Corte di appello osserva che l'amministrazione pubblica, allorquando stabilisce i giorni di svolgimento delle prove di esame, introduce un obbligo procedimentale, il cui mancato rispetto, ove del tutto immotivato come nelle specie, si risolve nel vizio di violazione di legge. Questa Corte ha però già statuito che, ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio, non rilevano violazioni di leggi o di regolamento purchessia, ma soltanto violazioni di norme che si trovino in rapporto causale con il vantaggio o il danno, incidendo su posizioni soggettive sostanziali. Di conseguenza va esclusa dall'area della punibilità l'inosservanza di norme procedurali destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento, senza incidere in modo diretto o mediato sulla fase decisoria di composizione del conflitto di interessi materiali oggetto della valutazione amministrativa. In altri termini, la norma violata deve essere intrinsecamente dotata di un sufficiente livello di significatività sul piano del disvalore criminale, specificamente orientata a vietare il comportamento sostanziale del soggetto pubblico e portatrice di qualche riflesso sul contenuto dispositivo della determinazione finale (Cass., sez. VI, 11.2.1999, Chirico;
30.9.1998, De Simone e Bonis).
Al contrario, per restare nell'ambito della specie sulla quale si deve decidere e per rendere chiara la diversità delle possibili situazioni configura il corrispondente elemento costitutivo del reato la violazione di una norma di legge regionale espressamente diretta a salvaguardare l'ordine di priorità nell'assegnazione dei posti a seguito di una procedura concorsuale (Cass., sez. VI, 28.1.1999, Scorza).
Poiché il caso considerato non può rientrare che all'interno della prima categoria di ipotesi, deve concludersi per la con configurabilità dell'elemento della violazione di legge o di regolamento e quindi per l'inevitabile annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.
3. Nel medesimo senso deve decidersi con riguardo al EU, per quanto attiene all'accusa di calunnia.
Risulta dalla stessa sentenza impugnata che le dichiarazioni calunniose rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in data 16.9.1991 furono precedute dalla denuncia di analogo contenuto presentata il 7.9.1991 da NZ RI, segretario provinciale del sindacato C.I.S.A.S.
Con riferimento a simili situazioni, questa Corte ha reiteratamente ricordato che la calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona innocente. Pertanto le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possono considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81 c.p.p. (Cass., sez. VI, 23.1.1998, Vallone e altro, 210384; 24.2.1998, Iantorno, 210215; 10.12.1996, 207509). Il principio è stato espressamente riferito anche al caso di denuncia presentata da persona diversa dal primo denunciante (Cass., sez. VI, 6 marzo 1979, Miccoli, 142662; 13.3.1967, Girardini, 104239).
Sulla base di questa giurisprudenza, dalla quale non si ritiene di doversi discostare, la corrispondente parte della sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di CC NT e di ME TO in ordine al reato di cui al capo a) della rubrica perché è estinto per prescrizione, nonché nei confronti del solo CC in ordine al reato di cui al capo e) e nei confronti di EU SC in ordine al capo d) perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999