Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
È abnorme, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l'archiviazione del procedimento, condanna l'indagato al pagamento delle spese processuali, giacché, non essendo stata esercitata l'azione penale, neppure può essere compiuto alcun accertamento diverso da quello concernente i motivi dell'archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 10989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10989 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Ан 10 9 89 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/01/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PIETRO ANTONIO SIRENA - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere- "136/2014 GIACOMO FOTI Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 29545/2013 Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TA N. IL 20/02/1983 avverso il decreto n. 1578/2007 GIUDICE DI PACE di LECCE, del 07/04/2008 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. an in claments жиг nn hoامن Udit i difensor Avv.; A 29545/2013 RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto di archiviazione emesso in data 7 aprile 2008 il giudice di pace di Lecce disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di TI AR in relazione al reato di cui all'art. 590 cod.pen. per intervenuta remissione di querela e condannava il querelato al pagamento delle spese processuali. Con decreto del giudice di pace in data 9 novembre 2012 veniva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione dalla TI proposto a seguito della notifica alla medesima della cartella esattoriale per il recupero delle spese di giustizia di cui al predetto decreto di archiviazione (euro 2215,19 corrispondenti a euro 1515,41 di liquidazione del compenso al consulente del pm, euro 403,96 ed euro 296,14 per recupero e custodia dei mezzi coinvolti nell'incidente); il giudice di pace riteneva inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione sostenendo che la richiesta formulata costituiva una impugnazione del decreto di archiviazione, non consentita e quindi inammissibile.
2. Ricorre per Cassazione la predetta TI. Osserva che il decreto di archiviazione è illegittimo, in quanto la querela era stata presentata da persona non legittimata (madre della persona offesa maggiorenne, in assenza di procura speciale), con la conseguenza che la declaratoria di estinzione avrebbe dovuto essere adottata con la formula "per mancanza della condizione di procedibilità della querela", senza porre a carico della querelata le spese del procedimento. Deduce la incostituzionalità dell'art. 409 cod.proc.pen. laddove la norma non prevede la necessità di notificare in ogni caso il provvedimento di archiviazione alla persona offesa. Quanto al decreto di inammissibilità della richiesta di incidente di esecuzione rileva che il giudice di pace avrebbe dovuto fissare la camera di consiglio e dichiarare la violazione da parte del primo provvedimento degli artt. 129 e 469 cod.proc.pen.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio di entrambi i decreti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. L'impugnazione proposta nell'interesse della TI nei confronti del decreto in data 29.11.2012 del giudice di pace di Lecce ha riguardato anche il provvedimento di archiviazione che era stato pronunciato il 7 aprile 2008; la predetta impugnazione era fondata. Il provvedimento di archiviazione, nella parte in cui statuisce sulle spese processuali era infatti atto abnorme perché statuiva in una materia non consentita. Deve in proposito ricordarsi che la Corte Costituzionale con sentenza n.134 del 1993, ribadita con la ordinanza n. 59 del 2001, ha affermato che "nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione; si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (artt. 427 e 542 cod. proc. pen.); la non configurabilità di una condanna al rimborso delle spese nel provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del 1993), trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che un'azione penale non è stata intrapresa e che, pertanto, nessun accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi per quali l'archiviazione è disposta;
ciò è vero sia nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409), sulle quali si è soffermata questa Corte nel precedente appena citato, sia in quelle previste dall'art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione di procedibilita, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o ancora il fatto non è previsto dalla legge come reato: fattispecie, queste, che hanno tutte in comune, sul piano processuale, il mancato promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero".
2.In tale situazione deve essere annullato senza rinvio sia il provvedimento impugnato che il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace di Lecce il 7 aprile 2005, quest'ultimo limitatamente alla condanna della TI al pagamento delle spese processuali, condanna questa che, per le ragioni di cui sopra, deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace di Lecce il 7 aprile 2008 limitatamente alla condanna della TI al pagamento delle spese processuali, che elimina. Così deciso il 23.1.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Luisa Bianchi Pietro Antonio Sirena Reisebriand Pretro men CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -- 6 MAR. 2014 A CASSAL M E R FUNZIONARIO SUDIZIARIO P U S Giulio Mari TIRERIO 3