Sentenza 19 settembre 2018
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione penitenziaria per l'accesso all'istituto penitenziario come dipendente di una ditta, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato in precedenza verbale di sequestro di armi e relativo provvedimento di convalida, da cui poteva evincersi l'iscrizione della relativa "notitia criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2018, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2018 |
Testo completo
03 701-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Maria VESSICHELLI Presidente - Sent. N. 2206/2018 sez. 5 Umberto Luigi Cesare -P.U. 19/09/2018 Giuseppe SCOTTI R.G.N. 6607/2018 Rossella CATENA Barbara CALASELICE -Rel- Elisabetta MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9/11/2017 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F. Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento impugnato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale in sede, emessa in data 24 ottobre 2014, con la quale VI MA, all'esito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
2. Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione.
2.1.1. Si assume che la sentenza di appello, in ordine alle censure mosse, si era limitata a richiamare il ragionamento del giudice di primo grado. Inoltre si rileva che il Giudice aveva fondato la motivazione richiamando un precedente di questa Corte di legittimità, relativo ad un caso diverso da quello in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente aveva ricevuto la notifica della convalida di un sequestro relativo ad armi ritrovate in un posto diverso da quello denunciato;
sicché non risulta senz'altro a conoscenza del MA l'esistenza di un procedimento penale, diversamente dalla fattispecie esaminata con il provvedimento richiamato, relativo all'avvenuta ricezione da parte del dichiarante di avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Del resto il ricorrente osserva che la dichiarazione, che si assume falsa, è stata rilasciata ad un anno dalla notifica della convalida del sequestro;
sicché il ricorrente, essendo decorsi anche i termini di fase delle indagini preliminari, ben poteva attestare che non vi erano, a suo carico, procedimenti pendenti, tenuto conto, peraltro, che medio tempore non risulta notificata alcuna proroga delle indagini. Si deduce, dunque, vizio di motivazione da parte della Corte territoriale che richiama, a sua volta, l'indirizzo relativo ad ipotesi in cui era avvenuta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nella specie mai verificatasi e che valorizza l'omessa notifica dell'archiviazione all'indagato, quando, invece, la richiesta di archiviazione non è atto che deve essergli comunicato.
2.1.2. Sotto altro profilo il ricorrente assume che la dicitura barrata dal ricorrente ("procedimenti penali pendenti") non è relativa ad iscrizione del 2 dichiarante nel registro degli indagati, potendosi definire carico pendente soltanto quello esistente dal momento dell'esercizio dell'azione penale, come del resto avviene nel caso di annotazione nel casellario giudiziale, richiamando giurisprudenza sul punto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla invocata mancata concessione del minimo della pena, della sospensione condizionale della pena irrogata e delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva la Corte che il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso in quanto privo di fondamento.
2.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi, adottati in sede di legittimità, in ordine all'individuazione dei requisiti della condotta del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen. Il richiamo alla pronuncia di questa Corte operato dal giudice del gravame non è inconferente. Quella citata nel provvedimento impugnato, infatti, è pronuncia che ha evidenziato come l'inizio del procedimento, ai fini che interessano, debba essere considerato coincidente con l'iscrizione della notitia criminis, mentre la conclusione coincide con la sentenza definitiva, a differenza del processo in senso stretto, che inizia solo con l'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 7363 del 12/01/2012, Marino, Rv. 252098). Peraltro appare infondata la critica mossa al rilievo, attribuito dalla Corte territoriale, alla mancata notifica dell'archiviazione del procedimento all'indagato. E' stato, infatti, ritenuto da questa Corte, con un principio che deve essere senz'altro ribadito in questa sede, che è onere dell'interessato che è a conoscenza di una pendenza giudiziaria, accertarsi presso la segreteria del pubblico ministero circa l'intervenuta archiviazione del procedimento e non affidarsi alla sola circostanza che sia trascorso il termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, Rv. 273478 - 01). Sotto il secondo profilo prospettato, corretta appare la motivazione nella parte in cui si richiama, quanto alla descrizione del fatto e agli elementi di prova acquisiti, 3 alla sentenza di primo grado, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, nella quale è legittima la motivazione per relationem. Sul punto relativo al precedente richiamato dal ricorrente, circa il significato da attribuire alla dicitura barrata ("procedimenti penali pendenti"), cioè se questa debba essere intesa come relativa ad iscrizione del dichiarante nel registro degli indagati, ovvero relativa a procedimento penale in corso, quindi ad una fase successiva all'esercizio dell'azione penale, si osserva che il caso concreto esaminato da questa Corte in quella pronuncia, non consentiva di risalire, dalla motivazione poco chiara della sentenza di secondo grado, agli elementi di fatto in base ai quali il ricorrente fosse da reputarsi consapevole della sua iscrizione nel registro, ex art. 335 cod. proc. pen. Diversamente, nel caso in esame, i giudici di merito valorizzano l'avvenuta notifica del decreto di convalida del sequestro di armi, nei confronti dell'odierno ricorrente, in epoca antecedente alla dichiarazione mendace. Peraltro detto indirizzo è stato superato da numerose pronunce, di segno contrario, secondo le quali l'art. 483 cod. pen. costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dal d.p.r. n. 445 del 2000 (Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, Gaiera, Rv. 273806 - 01; Sez. 3, n. 7363 del 12/01/2012, Marino, già citata) ed inerisce alla falsa attestazione relativa alla conoscenza della pendenza di procedimento penale. Si è notato, infatti, che l'art. 76 del d.p.r. citato punisce, ai sensi del codice penale, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal decreto stesso. Tra le dichiarazioni prese in considerazione dal testo in questione vi è quella contenuta nell'art. 46, lett. b), relativa alla conoscenza, parte del dichiarante, di non essere sottoposto a procedimenti penali. Inoltre la giurisprudenza ha individuato la norma sanzionatoria, richiamata dall'art. 76 cit., in quella di cui all'art. 483 cod. pen., atteso che "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto in esame, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". Orbene si rileva, in conclusione, che mentre l'esercizio dell'azione penale deve essere portato a conoscenza dell'interessato, l'inizio del procedimento penale, ossia l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., può restare ignoto all'interessato almeno fino al compimento di un atto al quale l'indagato ha diritto di assistere. Ai principi dianzi esposti si sono attenuti i giudici del merito allorché hanno affermato che il MA era a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e negando tale circostanza aveva affermato il falso, tenuto conto che al ricorrente era stato chiesto, con formula chiara e in alcuna parte equivoca, non di attestare l'esistenza di un processo penale a suo carico, ma di dichiarare se fosse 4 o no a conoscenza della pendenza di un procedimento penale. Al momento dell'attestazione il ricorrente era, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei giudici di merito, a conoscenza dell'iscrizione della notitia criminis, avendo ricevuto la notifica della convalida del sequestro penale.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la sospensione condizionale della pena risultano concesse. Peraltro la pena irrogata di una misura non molto distante dal minimo edittale e, dunque, la motivazione offerta dal primo giudice (elevata esposizione al pericolo del bene giuridico protetto), comunque non censurata con motivo di appello specifico, non appare censurabile, non essendo investita da un ammissibile motivo di gravame. Del resto la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., reputandosi, anzi, neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 19/09/2018 Olelolice Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Barbara Calaselice mhuri POSITATA IN CANCELLERIA 2.5 GEN 2019 11 Funzionario indiziario Diana BAL 5