Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad una Casa circondariale ai fini del rinnovo di una convenzione professionale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato avviso di conclusione delle indagini per altro reato, posto che il procedimento inizia con l'iscrizione della "notitia criminis" e si conclude con la sentenza definitiva, a differenza del processo in senso stretto, che inizia solo con l'esercizio dell'azione penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto la non innocuità del falso in questione, argomentando dal fatto che la P.A. avesse chiesto la dichiarazione perché evidentemente interessata ad un'informazione veritiera circa la circostanza domandata).
Commentario • 1
- 1. Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 88
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33674/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
MA AO, nato a [...] il 23 giugno del 1956;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 febbraio del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza impugnata, osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 9 febbraio del 2011, confermava quella resa dal tribunale della medesima città in data 14 maggio del 2009, con cui MA AO era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 in relazione all'art. 483 c.p., per avere nell'autocertificazione presentata alla Casa Circondariale di Palermo, attestato falsamente di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso, mentre nei suoi confronti all'epoca era pendente il procedimento nel quale, in data 17 settembre del 2003, era stato notificato avviso di conclusione delle indagini. Fatto commesso in Palermo il 22 luglio del 2004.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il MA, quale ingegnere iscritto nell'elenco degli esperti qualificati tenuto presso l'Ispettorato medico del lavoro, in sede di rinnovo della convenzione della quale era titolare, nell'autocertificazione, presentata alla Direzione della Casa Circondariale di Palermo il 22 luglio del 2004, aveva attestato di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a suo carico. Invece all'epoca, come dianzi evidenziatola pendente a suo carico il procedimento n. 9777 in relazione al quale il 17 settembre del 2003 era stato notificato avviso di conclusione delle indagini. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore con un unico articolato motivo con cui deduce la violazione della norma incriminatrice sotto un duplice profilo Sotto il primo profilo perché la pendenza del procedimento penale si insatura con la richiesta di rinvio a giudizio e non con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini. Di conseguenza, nel negare la conoscenza della pendenza di un procedimento penale, il prevenuto non aveva dichiarato il falso. Sotto il secondo profilo per l'irrilevanza del falso in quanto la convenzione poteva essere revocata solo a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato e non per la mera pendenza di un procedimento penale. La riprova dell'irrilevanza del falso è costituita dalla rinnovo della convenzione nonostante la falsità.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi, perché si ripetono censure già disattese dai giudici del merito senza l'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato In ogni caso è manifestamente infondato.
In proposito è opportuno premettere che uno dei principi fondamentali dell'attuale codice di procedura penale consiste nella ripartizione delle fasi del procedimento penale. Con tale termine si intende una serie coordinata di atti diretti alla pronuncia definitiva. Ciascun atto, come è stato rilevato, in quanto validamente compiuto fa sorgere il potere di porre in essere il successivo e contemporaneamente è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. Il procedimento sorge con l'iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro tenuto dalla procura e si conclude con la sentenza definitiva. Nell'ambito del procedimento si inserisce il processo penale in senso stretto, il quale quindi costituisce una fase o una porzione del procedimento, il processo penale inizia con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e si conclude con la sentenza definitiva. Quindi processo penale e procedimento penale non sono sinonimi tanto è vero che nel codice vengono utilizzati nel loro significato tecnico. Ora, mentre l'esercizio dell'azione penale deve essere portato a conoscenza dell'interessato, l'inizio del procedimento penale ossia l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. può rimanere ignoto all'interessato almeno fino al compimento di un atto al quale l'indagato ha diritto di assistere.
Ai principi dianzi espositi si sono attenuti i giudici del merito allorché hanno affermato che il MA era a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e negando tale circostanza aveva affermato il falso Invero al ricorrente non era stato chiesto di attestare l'esistenza di un processo penale a suo carico,ma di dichiarare se fosse o no a conoscenza della pendenza di un procedimento penale. Al momento dell'attestazione egli era a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale perché aveva già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, avviso che a suo volta costituisce il presupposto per il valido esercizio dell'azione penale.
Il riferimento alla sentenza n. 1625 del 2008 di questa Corte non è pertinente perché in quella fattispecie si era ritenuto che la domanda formulata dalla pubblica amministrazione fosse equivoca nel senso che non si era precisato se richiedesse un'attestazione circa la pendenza dell'azione penale ovvero di essere informata circa semplici iscrizioni nel registro degli indagati.
Nel caso in esame, invece, secondo i giudici del meritoria cui valutazione non essendo illogica, si sottrae al sindacato di legittimità, la domanda della pubblica amministrazione era chiara D'altra parte, il riferimento alla mera conoscenza della pendenza da parte dell'interessato e non all'effettiva pendenza,rendeva palese il riferimento al procedimento penale e non all'esercizio dell'azione penale proprio perché la pendenza del procedimento penale può essere ignota all'interessato fino al compimento di un atto al quale l'interessato ha diritto di assistere o fino alla chiusura delle indagini preliminari.
Il falso non può considerarsi innocuo per gli stessi principi enunciati dai giudici del merito che non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza citata nel ricorso:
la n. 35076 del 2010, Invero la pubblica amministrazione nel formulare la domanda aveva dimostrato di avere interesse alla conoscenza della pendenza di un qualsiasi procedimento penale. Se non avesse avuto interesse a tale conoscenza non avrebbe formulato la domanda o si sarebbe limitata ad invitare l'interessato ad indicare le sole sentenze di condanna definitive. Quindi il falso in questione essendo astrattamente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento non può considerarsi innocuo. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012