Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 7363
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad una Casa circondariale ai fini del rinnovo di una convenzione professionale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato avviso di conclusione delle indagini per altro reato, posto che il procedimento inizia con l'iscrizione della "notitia criminis" e si conclude con la sentenza definitiva, a differenza del processo in senso stretto, che inizia solo con l'esercizio dell'azione penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto la non innocuità del falso in questione, argomentando dal fatto che la P.A. avesse chiesto la dichiarazione perché evidentemente interessata ad un'informazione veritiera circa la circostanza domandata).

Commentario1

  • 1Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2012, n. 7363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7363
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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