CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10744 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AH DI, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 11/11/2022 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto emesso in data 25 ottobre 2022 dal GIP del Tribunale di Genova di sequestro preventivo di una Volkswagen con targa tedesca per l'esportazione nei confronti di DI AH, indagato per il reato di cui agli art. 282 lett. d) e 293 d.P.R. n. 43 del 1973 e per il reato di cui all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva acriticamente recepito l'interpretazione delle norme da parte dell'Agenzia delle dogane, del PM e del GIP e aveva ritenuto configurato Penale Sent. Sez. 3 Num. 10744 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/01/2023 il delitto tentato di reintroduzione di merci sul territorio italiano mediante attraversamento degli spazi doganali senza aver pagato o aver garantito il pagamento dei diritti per un ammontare pari a euro 12.658,83, di cui euro 3.700 a titolo di dazio ed euro 8.954,87 a titolo di IVA. Sostiene che l'auto era stata acquistata usata in Germania dall'indagato residente in [...]e con targa provvisoria tedesca era uscita dal territorio dell'Unione in data 13 agosto 2022 per farvi rientro 1'11 settembre 2022. Aggiunge che la targa permetteva di circolare per motivi di prova collaudo e trasferimento e che aveva piena validità in Italia in base a un accordo bilaterale con la Germania. Esclude pertanto la configurazione del reato di contrabbando doganale. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché l'Iva all'importazione era equiparata a quella interna, per cui doveva aversi riguardo solo all'importo del dazio, che non superava la soglia di punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha diffusamente analizzato la fattispecie. Sono pacifici i fatti. Il ricorrente è stato controllato a Genova mentre faceva ritorno da Tunisi diretto verso la Francia con auto dotata di targa provvisoria per l'esportazione, che quindi rientrava nel territorio dell'Unione dopo esserne uscita. Correttamente i Giudici hanno considerato irrilevante l'argomento difensivo secondo cui la targa provvisoria consentiva di circolare per motivi di prova, collaudo e trasferimento. Infatti, la possibilità di circolare si era consumata nel momento in cui il veicolo era uscito dal territorio dell'Unione. La nota ministeriale del 10 marzo 2004 prodotta dal ricorrente contiene chiaramente il riferimento ai veicoli "provenienti dalla Germania" (pag. 2), condizione che non può che essere collegata a ipotesi di circolazione intra-comunitaria dell'automezzo. Del pari ineccepibile è la motivazione in merito alla violazione dei diritti di confine. Infatti, come chiarito dalla sentenza di questa Sezione n. 4978 del 13/01/2022, Gostner, par.
5.5 in motivazione, VIVA all'importazione, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali ai sensi dell'art. 34 TULD, e quindi, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, la relativa evasione integra il reato di contrabbando doganale come contestato, risultando superata la soglia di punibilità. 2 Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato. Segue al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il /Pr idente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto emesso in data 25 ottobre 2022 dal GIP del Tribunale di Genova di sequestro preventivo di una Volkswagen con targa tedesca per l'esportazione nei confronti di DI AH, indagato per il reato di cui agli art. 282 lett. d) e 293 d.P.R. n. 43 del 1973 e per il reato di cui all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva acriticamente recepito l'interpretazione delle norme da parte dell'Agenzia delle dogane, del PM e del GIP e aveva ritenuto configurato Penale Sent. Sez. 3 Num. 10744 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/01/2023 il delitto tentato di reintroduzione di merci sul territorio italiano mediante attraversamento degli spazi doganali senza aver pagato o aver garantito il pagamento dei diritti per un ammontare pari a euro 12.658,83, di cui euro 3.700 a titolo di dazio ed euro 8.954,87 a titolo di IVA. Sostiene che l'auto era stata acquistata usata in Germania dall'indagato residente in [...]e con targa provvisoria tedesca era uscita dal territorio dell'Unione in data 13 agosto 2022 per farvi rientro 1'11 settembre 2022. Aggiunge che la targa permetteva di circolare per motivi di prova collaudo e trasferimento e che aveva piena validità in Italia in base a un accordo bilaterale con la Germania. Esclude pertanto la configurazione del reato di contrabbando doganale. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché l'Iva all'importazione era equiparata a quella interna, per cui doveva aversi riguardo solo all'importo del dazio, che non superava la soglia di punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha diffusamente analizzato la fattispecie. Sono pacifici i fatti. Il ricorrente è stato controllato a Genova mentre faceva ritorno da Tunisi diretto verso la Francia con auto dotata di targa provvisoria per l'esportazione, che quindi rientrava nel territorio dell'Unione dopo esserne uscita. Correttamente i Giudici hanno considerato irrilevante l'argomento difensivo secondo cui la targa provvisoria consentiva di circolare per motivi di prova, collaudo e trasferimento. Infatti, la possibilità di circolare si era consumata nel momento in cui il veicolo era uscito dal territorio dell'Unione. La nota ministeriale del 10 marzo 2004 prodotta dal ricorrente contiene chiaramente il riferimento ai veicoli "provenienti dalla Germania" (pag. 2), condizione che non può che essere collegata a ipotesi di circolazione intra-comunitaria dell'automezzo. Del pari ineccepibile è la motivazione in merito alla violazione dei diritti di confine. Infatti, come chiarito dalla sentenza di questa Sezione n. 4978 del 13/01/2022, Gostner, par.
5.5 in motivazione, VIVA all'importazione, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali ai sensi dell'art. 34 TULD, e quindi, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, la relativa evasione integra il reato di contrabbando doganale come contestato, risultando superata la soglia di punibilità. 2 Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato. Segue al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il /Pr idente