Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della riconoscibilità del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito dell'incollocabilità al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, in quanto, essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti di iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non avrebbe alcun rilievo effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento della domanda amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10263 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul proposto da:
ET NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3919/98 del Tribunale di BARI, depositata il 29/10/98 R.G.N. 1530/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bari, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da LE EN, nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità, rilevando, preliminarmente che l'appellante aveva abbandonato la domanda già proposta in primo grado ed in via principale per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità, e che quanto alla ulteriore domanda non risultava provato il requisito della incollocabilità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971. In particolare il Tribunale considerava che dalla documentazione prodotta risultava che nel periodo compreso tra il 1984 e il 1991 nelle liste del collocamento obbligatorio non risultavano essere avvenute cancellazioni ma anche che, essendo avvenuta nel 1991 una reiscrizione in tali liste, non vi era alcuna prova certa che, nel periodo precedente e soprattutto alla data della domanda amministrativa del 21 aprile 1989 -, tale iscrizione fosse ancora in atto. Tanto più che, sia pure per un breve periodo compreso tra l'ottobre e il novembre del 1990, l'appellante aveva prestato attività lavorativa, così dimostrando di essere collocabile. Altrettanto, quanto alla insussistenza del requisito della incollocabilità, doveva dirsi per il periodo successivo, decorrente dalla cancellazione dalle liste speciali, ai sensi dell'art. 7 del dlgs n. 509/88, reso attuativo con D.M. 5.2.92, avvenuta nell'anno 1993, con successiva reiscrizione in data 29.11.95, che, ai fini della domanda non poteva considerarsi utile, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso di data anteriore, ovvero del 17.2.95. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione LE EN censurandola con un motivo per violazione di legge e vizio di motivazione: Resiste con controricorso l'intimato Ministero. Motivi della decisione
Deduce la ricorrente violazione dell'art. 13 della legge n. 118/71, oltre a difetto di motivazione, rilevando che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che l'insussistenza del requisito della incollocabilità all'atto della domanda amministrativa e comunque l'incertezza, sul piano probatorio, che a tale data la stessa ricorrente risultasse iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio, determinava la mancanza di uno, insieme a quello economico e sanitario, dei requisiti necessari al conseguimento della prestazione, dato che tale requisito va verificato non solo all'epoca della domanda amministrativa o di quella giudiziaria, ma in ogni caso all'atto della decisione. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto, essendo connaturale al requisito della incollocabilità il fatto che l'iscrizione sia fluttuante, in quanto ratio del citato art. 13 è quella di assicurare all'invalido un trattamento previdenziale per i periodi di disoccupazione, senza che ciò significhi impossibilità di svolgere per brevi periodi attività lavorativa. Sì che per decidere del diritto a tale trattamento non può aversi riguardo che al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa rispetto alla quale, per la possibile alternanza di momenti di iscrizione o non iscrizione alle liste speciali, tale accertamento non avrebbe alcun rilievo. Per i motivi che precedono la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001