Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
La pronuncia che decida congiuntamente una opposizione alla esecuzione e più opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello unicamente per il capo relativo alla prima statuizione, mentre, per quel che riguarda le altre statuizioni, l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio ELl'avvocato FRANCESCO ASTONE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FABIO VALENTI, giusta ELega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA SALENTO SPA, Credito OL IN S.p.A., corrente in Lecce, quale successore a titolo universale EL Credito OL IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio ELl'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GERARDO LAFORGIA, giusta ELega in atti;
- controricorrente -
contro
CAM.PI.LO CALCESTRUZZI SRL IN LIQ, con sede in Poggiardo (Le) in persona EL liquidatore Sig. DE NE TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio legale POMPEI COSSA, difesa dagli avvocati GIOVANNI FINA, ALDO POMPEI, giusta ELega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SALVATORE AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2760/98 EL Tribunale di LECCE, emessa il 06/10/98 e depositata il 16/11/98 (R.G. 2793/97);
udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 12/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato TO DE FRANCESCO (per ELega avv. Fabio VALENTI);
udito l'Avvocato Franco VOLTAGGIO LUCCHESI;
udito l'Avvocato Maurizio ALVITI;
udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto EL ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per il recupero di un suo credito di lire 125.019.180 la CA di Credito OL IN (successivamente trasformata in CA EL TO) procedeva in danno di ON RA al pignoramento ELle quote sociali di partecipazione EL debitore alla srl La Campana.
Nella procedura esecutiva interveniva MA TO per realizzare il suo credito di lire 20.000.000, in ordine al quale, in altra procedura esecutiva di espropriazione presso terzi ad istanza ELlo stesso creditore pendeva giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. Nella procedura attivata dalla CA per la espropriazione
ELle quote sociali interveniva anche la società Camp.Ri.Lo. Calcestruzzi srl per un suo credito di lire 35.000.000 in virtù di decreto autorizzativo di sequestro concesso a favore ELla società dal presidente EL tribunale di Lecce.
Con due ricorsi denominati di opposizione a precetto, alla esecuzione ed agli atti esecutivi (depositati, rispettivamente, il 9.7.1996 ed il 19.7.1996), il debitore esecutato ON CA deduceva che la CA creditrice aveva proceduto in base a cambiali, che erano state oggetto di sequestro in sede penale e che il creditore non aveva provveduto a sostituire nel processo esecutivo con la copia autentica dei titoli azionati;
che nel processo esecutivo non era stata osservata per la vendita dei beni pignorati la disciplina di cui agli articoli 167 disp. att. EL c.p.c. e 2480 c.c.; che l'intervento di MA TO doveva essere dichiarato illegittimo, poiché le cambiali, su cui il credito si fondava, erano scadute;
che l'intervento ELla società Camp.Ri.Lo calcestruzzi srl non era fondato su un titolo idoneo;
che, nonostante la sua espressa precedente istanza, la esecuzione non era stata sospesa.
L'opponente chiedeva, pertanto, che, accordatagli la richiesta cautela ELla sospensione, fosse dichiarata la nullità EL procedimento esecutivo.
L'adito pretore di Lecce, provvedendo sui ricorsi riuniti in simultaneo processo nella sezione distaccata di Maglie con sentenza pubblicata il 22.7.1997, rigettava le opposizioni e compensava interamente le spese processuali.
Il pretore, in ordine alle questioni propostegli, riteneva quanto appresso:
1. l'intervento di MA TO era legittimo, in quanto basato su titoli di credito per i quali l'azione cambiaria non era prescritta ed alla quale il creditore non aveva rinunciato, essendo falsa la prodotta dichiarazione di impegno ELlo stesso a restituire i titoli medesimi al debitore esecutato;
2. non sussisteva la denunciata nullità ELla vendita ELle quote sociali pignorate, non essendo stata violata la disposizione di cui agli articoli 167 disp. att. EL c.p.c. e 2480 c.c.;
3. la suddetta vendita neppure poteva considerarsi nulla per il fatto che essa era stata disposta a mezzo di commissionario. Sull'appello di ON CA decideva il tribunale di Lecce con sentenza depositata il 16.11.1998, la quale confermava la sentenza EL pretore e condannava l'appellante alle spese EL grado. I giudici di appello rilevavano che non era stata riproposta in appello la censura relativa alla prescrizioni dei titoli cambiari azionati da MA TO, il cui intervento era legittimo. Ritenevano che la società Camp.Ri.Lo. Calcestruzzi srl aveva azionato un suo credito, che era giustificato dal provvedimento giudiziale di sequestro non caducato.
Consideravano che la CA procedente agiva in base ad un decreto ingiuntivo e non in virtù di titoli di credito.
Aggiungevano, infine, che la opposizione ex art. 617 c.p.c. era inammissibile con riguardo a taluni atti ed infondata quanto alla pretesa nullità ELla vendita a mezzo commissionario e senza la indicata pubblicità, non avendo ciò comportato una alienazione ad un prezzo non congruo.
Per la cassazione ELla sentenza ha proposto ricorso ON CA, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resistono con controricorso la CA EL TO e la società Cam.Ri.Lo. Calcestruzzi srl in liquidazione, la quale eccepisce la inammissibilità EL ricorso non notificato a tutti i litisconsorti necessari. Non ha svolto difese MA TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, questa Corte che la eccezione ELla società Cam.Ri.Lo. Calcestruzzi srl in liquidazione di inammissibilità EL ricorso, per il fatto che esso non sarebbe stato notificato a tutti i litisconsorti, non è fondata, giacché sia il presente giudizio che quelli dei pregressi gradi si sono svolti nel contraddittorio EL debitore esecutato e dei creditori tutti (procedente ed intervenuti).
Non risulta a questo giudice di legittimità che nel processo esecutivo fossero presenti altri soggetti interessati alla esecuzione dal lato attivo o passivo;
la società istante, nel formulare la sua eccezione, neppure ha indicato quali sarebbero le parti non citate e per le quali sarebbe stata necessaria la integrazione EL contraddittorio;
la eccezione è, pertanto, EL tutto generica e al difetto di autosufficienza sul punto ELle deduzioni ELla parte neppure può ovviarsi mediante il rilievo officioso EL relativo vizio di integrità EL contraddittorio, in quanto gli atti processuali non consentono di affermare la presenza nella procedura esecutiva di altri soggetti, oltre gli attuali intimati.
Con il primo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione ELle norme di cui agli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. ELlo stesso codice - il ricorrente denuncia la nullità ELla sentenza impugnata per la omessa esposizione dei fatti rilevanti ELla causa nella motivazione ELla decisione di secondo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione - deducendo la violazione ELle medesime norme indicate nel precedente primo motivo e di quelle di cui agli artt. 111 Cost. e 167 disp. att. EL c.p.c. - il ricorrente denuncia il difetto di motivazione su punti decisivi ELla controversia.
Le censure svolte con i due predetti mezzi sono le seguenti:
a) la impugnata sentenza aveva omesso di riferire, sia pure sommariamente, la complessa vicenda processuale, trascurando di riportarne i vari episodi e di descrivere la natura degli atti processuali spiegati dal ricorrente;
b) il giudice di secondo grado non aveva dato atto che il ricorrente aveva dichiarato di vantare un credito nei confronti ELla società Cam.Ri.Lo. srl ed aveva ignorato che era stata eccepita la violazione ELl'art. 167 disp. att. c.p.c. (in relazione al mancato processo verbale di consegna ELle cose pignorate al commissionario incaricato ELla vendita) e ELl'art. 2480, comma 2, c.c. (in relazione all'omessa notificazione alla società ELl'ordinanza dispositiva ELla vendita ELle quote sociali pignorate);
c) sia il pretore che il tribunale avevano omesso di valutare rilevanti eccezioni in diritto e non avevano spiegato la ritenuta ininfluenza ELla violazione ELl'art. 167 disp. att. c.p.c.;
d) il tribunale non aveva neppure valutato l'altra eccezione di violazione ELl'art. 2480 c.c.;
e) il medesimo tribunale non aveva preso in esame la censura relativa alla declaratoria EL credito vantato dal ricorrente nei confronti ELla società;
f) il tribunale, infine, non aveva motivato sulle ragioni per le quali aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., presentata il 19.7.1996, ne' aveva manifestato un orientamento conforme a quello espresso dal primo giudice. Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutti i motivi esposti a sostegno ELl'impugnazione ELla sentenza di secondo grado, emessa dal tribunale, riflettono questioni relative a domanda di opposizione in rito ex art. 617 c.p.c., che non potevano costituire l'oggetto di un giudizio di appello dopo la sentenza EL pretore, che, in ordine alle statuizioni sulle opposizioni riflettenti atti EL processo esecutivi, doveva essere impugnata soltanto per Cassazione, ai sensi ELl'art. 111 Cost. e per i motivi ammessi per detto ricorso diretto.
La sentenza EL pretore - che in unico contesto dichiarava di decidere sia la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che le altre distinte opposizioni ai denunciati singoli atti esecutivi ex art. 617 stesso codice - risultava, pertanto, impugnabile con l'appello solo con riguardo alla opposizione sostanziale ex art. 615 c.p.c. e, in ordine a tale azione, la pronuncia di primo grado,
confermata dalla sentenza di secondo grado EL tribunale, è divenuta definitiva, in quanto non è stata fatta oggetto EL presente ricorso per Cassazione.
Di conseguenza, poiché il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame propostogli relativamente alle opposizioni agli atti esecutivi rigettate dal pretore, non mette conto in questa sede stabilire se la dichiarata inammissibilità ELla opposizione agli atti esecutivi sia stata dal tribunale adeguatamente motivata;
se la stessa sentenza sia affetta dal vizio denunciato dal ricorrente in base alla censura di cui innanzi sub a);
se, infine, la decisione sia o meno corretta nella parte in cui conferma la legittimità degli atti esecutivi opposti. La verifica di legittimità ELla sentenza EL pretore in ordine alle opposizioni in rito ex art. 617 c.p.c. doveva dal ricorrente essere richiesta con il rimedio EL ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. ed alla omissione nei termini di suddetto mezzo di impugnazione non è possibile rimediare tardivamente con il ricorso in oggetto.
Poiché la inammissibilità ELl'appello in relazione a sentenza emessa su domanda ex art. 617 c.p.c. ha costituito l'oggetto EL doveroso rilievo officioso da parte di questo giudice di legittimità, in ciò si ravvisano i giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese EL giudizio di Cassazione.
Nessuna pronuncia sulle spese deve essere emessa quanto alla posizione ELl'intimato MA TO, il quale in questa sede non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese EL giudizio di Cassazione. Nulla spese per l'intimato MA TO.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003