Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15560 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
S TE DA REGISTRAZIONE NSI DEL D.P.R. 26/4/1986 31 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 55 60 / 03 reddito d'impresa - accertamento sintetico Composta dagli Il mi R.G.N. 2497/99 Dott. Ugo FAVARA Presidente - Consigliere Dott. Enrico PAPA .31720 Cron. Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Stefano SCHIRO' ha pronunciato la seguente hand SENTENZA sul ricorso proposto da: FO PP, RT RI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio legale associato CLARICH, LIBERTINI, MACALUSO E LL difesi dagli avvocati GIGLIO ANTONELLA, LEONE MAURIZIO VIA TURATI 29 MILANO, giusta procura in calce;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 140/97 della Commissione 2003 tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato LEONE che ha si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Svolgimento del processo La commissione tributaria di primo grado di Milano annullava gli accertamenti emessi dal locale ufficio imposte dirette per gli anni 1982 e 1983, ai fini л емещ 1.r.pe.f. ed i.lo.r., nei confronti dei coniugi Giusep- pe NA e AR RO TE. Con sentenza del 4 novembre 17 dicembre 1997 la 2 commissione tributaria regionale della Lombardia acco- glieva parzialmente l'appello dell'ufficio, osservando che i primi giudici non avevano preso in considerazione la richiesta subordinata dei contribuenti di ridurre il reddito accertato e che, comunque, gli stessi non ave- vano contrastato gli elementi offerti per dimostrare il maggior reddito percepito. Riduceva, quindi, i redditi, applicando le sanzioni nel minimo. Avverso tale sentenza PE NA e AR RO sulla TE hanno proposto ricorso per cassazione, base di quattro mezzi d'annullamento. 2 L'amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva.
2. I motivi di ricorso 2.1.Col primo, terzo e quarto motivo, denunciando omessa, insufficiente ed erronea motivazione, i ricor- renti deducono che la sentenza non conterrebbe un' ade- guata esposizione delle ragioni del decidere sui se- guenti punti: - avrebbe erroneamente individuato una volontà dei ricorrenti di accettare un minore reddito imponibile;
non avrebbe preso in considerazione le difese سمن svolte nel ricorso introduttivo e i documenti prodotti, in relazione agli smobilizzi realizzati e alla loro parziale destinazione al ripianamento delle perdite;
non avrebbe considerato la capacità di accumulo di risparmio.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 38 d.P.R. 29 settem- bre 1973, n.600, e 1, secondo comma, del d.m. 21 luglio 1983, i ricorrenti lamentano che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il con- tribuente può contrastare con idonei mezzi di prova l'applicazione del c.d. redditometro, il che, nella specie, era avvenuto, essendo stata dimostrata la rea- lizzazione di disinvestimenti per un importo di lire 3 2.000.366.000. da esaminarsi congiuntamente 3. Motivi della decisione Le censure in punto di motivazione meritano acco- glimento. La sentenza, infatti, contiene soltanto la generica affermazione di un tenore di vita lussuoso tenuto dai contribuenti, il quale non sarebbe giustificato dai di- sinvestimenti che gli stessi avrebbero effettuato. Orbene, tale motivazione non consente alla Corte di esercitare il controllo ad essa demandato sulla corret- tezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento kar che ha sostenuto la decisione. In particolare, come ha esattamente rilevato la difesa dei ricorrenti, i giudi- ci di merito non hanno neppure esposto le ragioni svol- te a sostegno del ricorso e quelle dell'ufficio, né si sono dati carico del contenuto dei documenti che, se- condo gli stessi ricorrenti, avrebbero fornito la prova della provenienza delle disponibilità patrimoniali da disinvestimenti. La decisione, inoltre, non contiene un analitico esame dell'oggetto della domanda proposta in via subor- dinata. Tali carenze non consentono di verificare se sia stato correttamente applicato il metodo di accertamento di cui all'art.38 del d. P.R. n.600 / 73. In definitiva, si tratta di vizi che vanno ben ol- -re la previsione dell'art.360, n. 5, cod. proc. civ., traducentisi in violazione di legge ( art.111 Cost.). L'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata, con assorbimento delle censure svolte nel secon- do motivo. Il giudice di rinvio designato in altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia ― dovrà, pertanto, effettuare un approfondito iesame delle difese delle parti, dandone conto con adeguata motivazione e decidere anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della commissione tributaria regionale del- la Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- La Sezione tributaria, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Enrico Altieri (dr. Favara) еее CANCELLIERE dott. Luigi Riitano LCASS DEPOSITATO IN CANCELLERIA D 77071.2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Lagi Riitano 5