Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di ripristino della custodia cautelare contestualmente alla sentenza di condanna, l'entità della pena inflitta, ancorchè elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'unico parametro di riferimento ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione di un giudizio nel merito circa la probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza quando questa divenga irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2008, n. 42806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42806 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 25/09/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2025
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15514/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo Giudice Vincenzo, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza emessa il 2 aprile 2008 dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Fiorello Lillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato il provvedimento del 29 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Agrigento, a seguito della condanna inflitta a Vincenzo Lo IU a sedici anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, nonché per ulteriori reati contro la pubblica amministrazione, tutti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, ripristinava nei confronti del medesimo imputato la misura cautelare della custodia in carcere, dichiarata inefficace per decorrenza dei termini computati ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ritenendo inalterate le ragioni che avevano determinato l'originaria applicazione della misura.
In particolare, il Tribunale di Agrigento, ritenuta provata l'appartenenza di Vincenzo Lo IU, già assessore al lavori pubblici della Regione Sicilia, all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", ha rilevato un aggravamento della sua posizione dopo l'istruttoria dibattimentale in cui erano state acquisite le dichiarazioni accusatorie del coimputato IZ Di TI e ha considerato sussistente il pericolo di fuga a seguito della pena inflitta.
2. - Il giudice d'appello cautelare, dopo avere ritenuto irrilevanti le argomentazioni del Tribunale di Agrigento circa l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p., comma 3 e le deduzioni difensive in ordine alla necessità di un aggravamento delle originarie esigenze cautelari ovvero del superamento del giudicato cautelare, premesso che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), dedicato alle ipotesi di ripristino della custodia cautelare, ha riconosciuto la sussistenza del pericolo di fuga.
3. - Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia, avvocato Lillo Fiorello, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), e il vizio di motivazione. Si assume che l'ordinanza impugnata non abbia fatto alcun riferimento al concreto pericolo di fuga, così come richiesto dal citato art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ma abbia confermato il provvedimento ripristinatorio della misura cautelare prendendo in considerazione solo la natura e la gravità dell'imputazione nonché l'entità della pena inflitta. Sotto altro profilo si rileva che i giudici hanno ritenuto la probabilità di fuga sulla base di proposizioni apodittiche, sfornite di valutazioni concrete, omettendo di indicare specifici elementi fattuali, senza considerare che l'imputato, dopo la scarcerazione, ha mantenuto una condotta corretta senza mai dare adito a propositi fuggitivi e senza prendere in esame la gravità delle sue condizioni di salute che gli impedirebbero ogni forma di mobilità. In data 19 settembre 2008 è stata depositata una memoria difensiva in cui si ribadiscono i motivi proposti nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati.
Nel caso in esame a seguito della intervenuta scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia è stata ripristinata la misura cautelare originaria in base alla previsione di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), cioè contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado. In tale ipotesi, l'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'esclusivo parametro di riferimento per il ripristino della misura, ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna (v. Sez. un., 11 luglio 2001, n. 34537, Litteri;
nonché, Sez. 6, 10 luglio 2007, n. 30972, Vaglica;
Sez. 2, 9 maggio 2006, n. 19464, Di Graziano;
Sez. 1, 31 maggio 2005, n. 22188, Giuliano). Peraltro, la giurisprudenza ritiene che possa rivestire un significativo rilievo l'apprezzamento che il prevenuto - ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione, espressione di piena adesione a detto sodalizio - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza che "cosa nostra" non fa mancare ai suoi adepti e, quindi, sottrarsi all'esecuzione della pena (Sez. 5, 9 marzo 2005, n. 23119, Gallo). A questi principi il Tribunale di Palermo si è strettamente attenuto nella sua decisione, dovendo escludersi che, come assume il ricorrente, i giudici abbiano omesso ogni considerazione concreta sul pericolo di fuga e preso in esame esclusivamente la gravità delle imputazioni e l'entità della pena inflitta.
Con estrema chiarezza l'ordinanza impugnata ha valutato innanzitutto la sussistenza del pericolo di fuga, così come richiede la norma, in relazione a fattori e circostanze concreti, riguardanti direttamente l'imputato, fuggendo ogni considerazione astratta e a questi fini sono stati individuati quali indici di riferimento la natura delle imputazioni, le frequentazioni e l'entità della pena inflitta. In particolare, in relazione a quest'ultimo indice è stato messo in rilievo come da solo non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), ed infatti i giudici dell'appello cautelare hanno preso in esame l'accertata appartenenza al sodalizio mafioso dell'imputato, tenendo conto che in tale contesto di criminalità organizzata è consueta la latitanza dei partecipi e l'aiuto prestato a questi fini dall'organizzazione. La ragionevole probabilità che il Lo Giudice se libero possa darsi alla fuga è desunta dalla circostanza che lo stesso risulta inserito nell'organizzazione criminale denominata "cosa nostra" caratterizzata dallo stato di clandestinità e di latitanza degli appartenenti. In questo contesto l'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna è stata correttamente valutata dai giudici non come prova della esigenza cautelare, bensì come indicatore altamente significativo della spinta che può rendere pressante la tendenza alla fuga.
Deve convenirsi con quanto affermato dai giudici di merito, secondo i quali l'intervenuta condanna consente di ritenere non decisivo il comportamento tenuto dall'imputato dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, dal momento che dopo la sentenza di primo grado si è modificata la situazione di fatto.
Infine, appare altrettanto corretta la motivazione là dove ritiene che le condizioni di salute dell'imputato non valgano ad elidere il pericolo di fuga: sulla base di argomentazioni e valutazioni di fatto, non censurabili in questa sede, i giudici hanno ritenuto che tali condizioni non appaiono tali da impedire la fuga dell'imputato e che, inoltre, non sarebbero comunque di "ostacolo alla predisposizione da parte dell'organizzazione criminale di supporti di natura logistica ed economica diretti a favorire la latitanza". In conclusione, la rilevata infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008