Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 56049
CASS
Sentenza 20 luglio 2017

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In tema di giudizio abbreviato, il diritto alla controprova spettante all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, deve essere tempestivamente esercitato nel corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi, in assenza di deduzione, completo il quadro processuale utilizzabile ai fini della decisione; ne consegue che è preclusa la richiesta di ammissione della prova contraria formulata per la prima volta in grado di appello, che può valere solo come sollecitazione affinché il giudice dell'impugnazione si avvalga dei poteri di integrazione probatoria officiosa, qualora ricorra un'ipotesi di assoluta necessità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 56049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 56049
    Data del deposito : 20 luglio 2017

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