Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nel prevedere il diritto all'indennità mensile di frequenza nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, presuppone l'esistenza di uno stato di malattia di durata circoscritta nel tempo, che non è incompatibile con l'ulteriore requisito, coessenziale ma non esclusivo, della "persistenza" delle difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito la quale aveva escluso integrare il requisito delle "persistenti" difficoltà previsto dalla norma la situazione del minore che aveva seguito terapia chemioterapica con ricovero giornaliero per un periodo di tempo limitato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA LV quale padre esercente la patria potestà sul figlio minore CA OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 668/96 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 02/12/96 R.G.N.3562/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il sign. OR RA ha fatto domanda,l'11.11.95,al Ministero dell'interno per ottenere l'indennità di accompagnamento, ai sensi della l. 11.2.80 n. 18, od in subordine quella di frequenza prevista dalla legge n.289/90 a causa dell'invalidità del figlio minore, affetto da leucemia.
Non avendola ottenuta ha fatto ricorso al Pretore,in data 22.11.94, che ha rigettato la domanda.
Il Tribunale di Cagliari,con sentenza del 2.12.96, ha confermato la decisione pretorile basandosi sulla c.t.u. espletata in primo grado. Essa aveva accertato,ha rilevato il Tribunale,che nel 1992 le condizioni del minore a seguito del trattamento chemioterapico cui lo stesso era stato sottoposto, venivano considerate stabilizzate per la scomparsa di alterazioni morfologiche caratteristiche della malattia. Egli infatti, aveva frequentato la scuola con buoni risultati ed anche svolto attività sportive.
Doveva pertanto, considerarsi soggetto in grado di svolgere in modo autonomo e completo tutti i compiti e le funzioni proprie della sua età sicché non gli spettava ne' la indennità di accompagnamento nè quella di frequenza.
Nè il requisito sanitario, ha rilevato il Tribunale, poteva esser ancorato unicamente al periodo in cui il minore aveva eseguito la terapia chemioterapica, sia con la degenza a tempo pieno che in regime di day hospital, giacché tale situazione precaria e circoscritta nel tempo in funzione dei tempi della cura, non appare comunque idonea ad integrare la condizione di "difficoltà persistenti" richiesta dalla legge ai fini della concessione della provvidenza richiesta.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto abnorme e frutto di un travisamento dei fatti il provvedimento con il quale la commissione di prima istanza della USL in data 12.10.95, a fronte di un quadro anamnesico coincidente con quello analizzato dal consulente dopo aver dato atto che le condizioni cliniche del paziente sono soddisfacenti ha riconosciuto la sussistenza di difficoltà permanenti. Il sign. RA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
il Ministero dell'interno resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliart. 1 ss. della l. 11.10. n.289 e motivazione insufficiente e contraddittoria.
Premesso che il figlio era rimasto ricoverato dal settembre 1991 all'aprile del 1992 e quindi aveva praticato la chemioterapia in day hospital fino al gennaio 1993, egli imputa al Tribunale di non aver approfondito il predetto periodo durante il quale al figlio spettava l'indennità in questione facendo riferimento l'art.1 della l.289/90 anche al ricorso continuo o anche periodico di trattamenti riabilitativi o terapeutici.
L'istituto di clinica pediatrica dove il minore era stato ricoverato aveva rilasciato certificato da cui risultava che la terapia era durata sino al gennaio del 1993 e che durante tutto il periodo di terapia il paziente era fortemente limitato a compiere le attività proprie della sua età e aveva continua necessità di un accompagnatore.
Di tale certificato il Tribunale non aveva tenuto alcun conto negando che durante la terapia spettasse l'indennità richiesta trarttandosi di una situazione circoscritta nel tempo che non integrava le difficoltà persistenti richieste dalla legge per l'erogazione, della stessa.
Il Tribunale non aveva valutato che trattavasi di indennità e non di pensione per la quale assumono rilievo anche i periodi circoscritti. La censura è fondata nei limiti appresso indicati.
Essa,in sostanza imputa al Tribunale di aver escluso,in tesi, che durante il periodo di chemioterapia possa spettare l'indennità in questione giacché tale periodo non potrebbe esser compatibile con la persistente difficoltà richiesta dalla legge per la erogazione della stessa.
L'asserzione del Tribunale è smentita dal tenore del testo legislativo.
L'art.1 della l.n.289 del 1990 prevede al primo comma, che ai mutilati ed invalidi civili cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età è concessa per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione una indennità mensile di frequenza.
Tale indennità è subordinata dal secondo comma della norma stessa alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati purché operanti in regime convenzionale.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere il Tribunale una delle funzioni percipue dell'indennnità in questione - le altre sono specificate dal comma 3 della predetta norma - presuppone proprio la frequentazione, continuativa, di centri ospedalieri - e quindi i periodi di malattia - che invece, secondo il Tribunale, sarebbero, pressocché, ontologicamente incompatibili con le persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Questo requisito, lungi dal trovarsi con il primo in rapporto di esclusività, ha rispetto ad esso funzione coessenziale. L'erogazione della indennità resta, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'Art.3 della l. in esame allorché il minore, in persistente difficoltà, sia in stato di ricovero.
Ora, poiché è incontestato che il minore per cui è causa restò in tale situazione dal settembre 1991 sino all'aprile del 1992, per tale periodo l'indennità non spetta.
Per il periodo successivo, sino al gennaio del 1993,essa spetta ove venga accertato la condizione di persistente difficoltà in relazione alla quale il giudice di rinvio si atterrà oltre che al predetto principio di diritto alla disposizione dell'art.445 cpc . Nella stessa censura il ricorrente si duole altresì del fatto che per il periodo successivo alla fine delle terapie per le quali il Tribunale ha ritenuto sulla base della consulenza, che fosse avvenuta una piena riabilitazione del minore tale da consentirgli una normale esistenza, esso abbia disatteso il provvedimento della commissione ritenendolo del tutto abnorme e frutto di un travisamento. Tale punto della censura è inammissibile giacché esso non denuncia alcun errore diagnostico frutto di devianza da consolidati principi medici ma si limita a contrapporre allc.t.u.,su cui il Tribunale ha fondato la sua decisione, un mero dissenso diagnostico.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,per quanto di ragione,cassa e rinvia nche per le spese al Tribunale di EM NI .
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999