Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1705
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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L'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nel prevedere il diritto all'indennità mensile di frequenza nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, presuppone l'esistenza di uno stato di malattia di durata circoscritta nel tempo, che non è incompatibile con l'ulteriore requisito, coessenziale ma non esclusivo, della "persistenza" delle difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito la quale aveva escluso integrare il requisito delle "persistenti" difficoltà previsto dalla norma la situazione del minore che aveva seguito terapia chemioterapica con ricovero giornaliero per un periodo di tempo limitato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1705
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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