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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE CA (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. formulata da AR NE relativamente alla pena di anni 14 di reclusione di cui (t, alla sentenza in data 13.4.2015, irrevocabile 1'8.6.2017, con cui il GUP di Alessandria lo aveva condannato per il reato di omicidio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8533 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 19/10/2022 1.1. Avverso tale decisione il NE, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle condizioni di salute del NE e alla incompatibilità di queste con la sua detenzione. 1.2. Con motivi aggiunti il difensore ha depositato una relazione medico- legale. 2. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 27.09.2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore, avv. Piero Monti, munito di procura speciale. La rinuncia è stata motivata evidenziando che, a seguito della grazia concessagli dal Presidente della Repubblica, la pena comminata al NE è stata ridotta in misura tale da consentirgli di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 13.01.2022. Il difensore ha pertanto dedotto la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. A tale declaratoria non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 2. Questo Collegio è consapevole del contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Srl, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325) secondo il quale, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. Si ritiene, tuttavia, di dover aderire al difforme e maggioritario orientamento secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione 2 non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo :e quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)». 3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. formulata da AR NE relativamente alla pena di anni 14 di reclusione di cui (t, alla sentenza in data 13.4.2015, irrevocabile 1'8.6.2017, con cui il GUP di Alessandria lo aveva condannato per il reato di omicidio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8533 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 19/10/2022 1.1. Avverso tale decisione il NE, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle condizioni di salute del NE e alla incompatibilità di queste con la sua detenzione. 1.2. Con motivi aggiunti il difensore ha depositato una relazione medico- legale. 2. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 27.09.2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore, avv. Piero Monti, munito di procura speciale. La rinuncia è stata motivata evidenziando che, a seguito della grazia concessagli dal Presidente della Repubblica, la pena comminata al NE è stata ridotta in misura tale da consentirgli di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 13.01.2022. Il difensore ha pertanto dedotto la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. A tale declaratoria non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 2. Questo Collegio è consapevole del contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Srl, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325) secondo il quale, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. Si ritiene, tuttavia, di dover aderire al difforme e maggioritario orientamento secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione 2 non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo :e quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)». 3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.