Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1695
CASS
Sentenza 19 marzo 1998

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Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in tema di riacquisto dello "status libertatis" nelle more della definizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento coercitivo del g.i.p.)

In tema di impugnazioni è regola generale che occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che, in sede di riesame o di appello, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal g.i.p., qualora l'interessato, nelle more del procedimento, sia stato rimesso in libertà, sempre che i motivi di ricorso pongano in discussione la sussistenza delle esigenze cautelari e non dei gravi indizi di colpevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1695
    Data del deposito : 19 marzo 1998

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