Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 2
Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in tema di riacquisto dello "status libertatis" nelle more della definizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento coercitivo del g.i.p.)
In tema di impugnazioni è regola generale che occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che, in sede di riesame o di appello, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal g.i.p., qualora l'interessato, nelle more del procedimento, sia stato rimesso in libertà, sempre che i motivi di ricorso pongano in discussione la sussistenza delle esigenze cautelari e non dei gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.1695
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.1785/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA ND, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 13.12.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. VENEZIANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art.310 c.p.p. - rigettava l'appello proposto dal AP avverso quella del G.I.P. che, in data 13.11.1997, negava la revoca o la sostituzione della misura custodiale in carcere, applicatagli siccome indagato per concorso.
Premesso che non vi era contestazione sulla esistenza di gravi indizi, rilevava il Tribunale che permanevano esigenze cautelari, affrontabili esclusivamente con la misura coercitiva concretamente applicata al AP.
La cattura di quest'ultimo era stata originariamente giustificata dal G.I.P. con il pericolo di fuga e di reiterazione del reato;
ma il Tribunale, in sede i riesame, aveva escluso la seconda esigenza, affermando invece quelle del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. L'ordinanza appellata confermava tale giudizio. In proposito, rilevava il Tribunale che il pericolo di fuga doveva correttamente collegarsi ad una affermazione (telefonicamente intercettata) del AP, secondo cui egli (che parlava, ovviamente, in stato di libertà) sarebbe scappato se la situazione fosse dovuta peggiorare;
e se egli aveva manifestato tale concreta intenzione prima del peggioramento (e questo era avvenuto con il suo arresto) a maggior ragione poteva valutarsi l'attualità del pericolo.
Quanto all'inquinamento probatorio, il AP, aveva, accertatamente, fornito notizie sul processo a complici rifugiatisi in Albania;
che ciò avesse fatto perché minacciato, come costui sosteneva o per scelta spontanea (come opinava il Tribunale, valutando le contraddizioni del suo racconto e il suo contenuto), non si spostavano i termini della questione, giacché rimarrebbe immutato il giudizio sul pericolo di ulteriori inquinamenti delle prove - salva, eventualmente, una diversa considerazione della personalità del AP.
Ne conseguiva che, per quanto fossero avvenuti in prosieguo ulteriori arresti (ma un'indagata era già stata liberata e altri potevano validamente interferire sul regolare svolgimento delle indagini), occorreva garantire che il AP non cedesse alle ragioni della paura o dell'amicizia, in funzione di una alterazione del compendio probatorio;
per il che l'unica misura concretamente idonea era quella della custodia in carcere.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il AP, denunciando:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per avere il Tribunale omesso di dichiarare la nullità dell'ordinanza appellata, carente di motivazione;
- con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in punto di esigenze cautelari. In relazione al pericolo di fuga, mancava, qualunque concretezza in quello ravvisato dal Tribunale, peraltro risalente a mesi prima e non seguito da alcuna attuazione;
e del resto era illogico affermare che la situazione fosse peggiorata, dal momento che già all'epoca il AP si sapeva indagato per omicidio. In relazione all'inquinamento probatorio, le argomentazioni del Tribunale denotavano che, eventualmente, si trattava di un fatto già avvenuto, con l'unico riferimento alle confidenze fatte per telefono dal ricorrente a persona, peraltro, poi arrestata;
mancava, quindi, qualunque concretezza e attualità del paventato pericolo.
Era pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nei termini di legge il AP ha fatto pervenire a questa Corte memoria difensiva, con la quale ulteriormente insiste per l'annullamento dell'ordinanza del G.I.P., priva di motivazione. Rilevava preliminarmente la Corte che dagli atti emerge (ma, del resto, ne dà atto lo stesso ricorrente nella sua memoria qui da ultimo inviata) come il AP sia stato nel frattempo scarcerato, a seguito di revoca dell'ordinanza custodiale, in data 10.2.1998. Ciò pone un problema di ammissibilità del ricorso, in relazione all'interesse alla sua coltivazione (non alla proposizione, evidentemente, avvenuta com'è in vigenza della custodia carceraria). Come questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di impugnazione è regola generale che occorra avervi interesse;
esso, richiesto dall'art.568 c.4 c.p.p. quale, condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e cioè a mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (cfr. Sez.Un. 6.12.1996, Vitale). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, contro il provvedimento del Tribunale che, in sede di riesame o di appello, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal G.I.P, qualora l'interessato nelle more del procedimento sia stato rimesso in libertà, perché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia.
Vero è che, in tema di misure cautelari, le stesse Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'esistenza dell'interesse all'impugnazione ricorre anche nel caso in cui la misura sia stata nel frattempo revocata (sent.12.11.1993, Durante);
tale principio, tuttavia, proprio perché affermato con riferimento al diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione conseguente all'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non è applicabile quando - come nel caso in esame - essi non siano in contestazione (cfr. Sez.Un. 25.6.1997, Chiappetta + 1).
Pertanto, essendo venuto meno in capo al ricorrente, nelle more del presente giudizio, l'interesse all'impugnazione proposta, il cui corso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendovi soccombenza di parte - poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione declaratoria di inammissibilità non seguono le ulteriori consuete statuizioni (cfr. Sez.Un. Vitale, sopra citata).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria 4 maggio 1998