Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO04539/0 1 REPUBBLIC IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Ud. 14/11/00 Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO 66 CRON.9247 Dott. Giovanni SETTIMJ Rep-1574 CORTE B A RAZIONE Dott. FR OL FIORE } Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL-SOLE-24ORE. per diritti L. 3000 SENTENZA 12.8 MAR 2001- IL CANCELLE sul ricorso iscritto al n. 20918/98 R.G. proposto 066ETTO: TESTAMENTO. da ER AS, quale erede legittimo riservatario della madre CANCELLERIA ST AR deceduta nelle more del giudizio, elettivamente domiciliato in Roma, Via B.Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv. Fernando Aristei Strippoli, difeso dall'Avv. Teobaldo Millemaci in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
ME US, quale erede di De TO CH, intimata 1 1860/00 e nei confronti di ER OL e ER FR, quali altri figli ed eredi di ST AR, intimati per la cassazione della sentenza 22 maggio-18 agosto 1997 n. 265/97 della Corte d'appello di Messina. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14 novembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1985 AR ST convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Messina, CH De TO, vedova senza prole di suo fratello MA ST, chiedendo che il testamento pubblico redatto da quest'ultimo il 23.3.1973 a ministero del notaio Gregorio, con il quale aveva istituito erede universale la predetta De TO, fosse dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 428 cod. civ., per incapacità di intendere e di volere del testatore e che, conseguentemente, fosse dichiarata aperta la successione legittima in base alla quale essa attrice aveva diritto, quale unica sorella del de cuius, a conseguire un terzo dell'asse ereditario. La convenuta, costituitasi, negò ogni fondatezza alla pretesa avversaria e il Tribunale, con sentenza del 29.6.1993, dopo aver 2 respinto con ordinanza un reclamo della De TO che contestava l'ammissibilità della prova per testi dedotta ex adverso, rigettò la domanda attorea. Proposto gravame dalla soccombente, al quale resistettero prima la De TO e poi, deceduta la stessa, la di lei erede US ME, la Corte d'appello di Messina, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di prime cure, escludendo previa valutazione delle deposizioni rese da AS, OL e FR ER, figli della ST, e da AN RA, tutti testi di parte attrice, nonché della cartella clinica di ricovero ospedaliero che - fosse rimasta provata la pretesa incapacità di intendere e di volere del defunto MA ST (per etilismo cronico) al momento della redazione del testamento. Ricorre per cassazione AS ER, quale erede della madre AR ST deceduta nelle more del giudizio, affidandosi a tre motivi. Il ricorso, oltre che alla controparte US ME, risulta notificato per contestatio litis, anche agli altri eredi dell'originaria attrice, germani del ricorrente, OL e FR ER. Nessuno degli intimati ha presentato controricorso. All'udienza odierna è comparso a discutere l'Avv. Fulvio Mancini, quale difensore dell'intimata ME US in base a procura notarile del 3.11.2000, ma si è poi accertato, e lo ha 3 riconosciuto lo stesso Avv. Mancini, che tale procura (rilasciata, oltre che dalla ME, anche da tal RG RI), pur indicando il numero di R.G. del presente ricorso e la data di discussione fissata per lo stesso, riguarda, in realtà, altro procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziandosi violazione dell'art. 110 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice - si sostiene che preliminare ad ogni altra indagine era l'esame della richiesta di rinvio formulata dal procuratore dell'appellante, nell'udienza collegiale del 17.4.1997, per poter prendere visione della costituzione di US ME in luogo della madre CH De TO, ossia per verificare, ai fini della regolarità del contraddittorio, se fossero stati prodotti il certificato di morte di quest'ultima ed il suo testamento contenente l'istituzione di erede. La censura non ha alcuna consistenza, non essendo dato comprendere in che modo l'eventuale mancata produzione, da parte di US RO, del certificato di morte dell'appellata TO, già costituitasi in appello, e del testamento della stessa contenente l'istituzione di erede di essa ME, costituitasi in luogo della defunta, potesse incidere sulla regolarità del contraddittorio e sulla possibilità di prosecuzione del processo, visto che il rapporto processuale si era già regolarmente instaurato con la notifica dell'atto di appello alla predetta TO, che la successiva morte di costei, non dichiarata, non dette 4 luogo ad interruzione del processo e che la ME si costituì spontaneamente in sua vece dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice, esponendosi che l'appellante aveva prodotto, con l'atto di appello, la sentenza della Cassazione n. 2017 del 19.2.1993 (emessa in altro processo), nonché l'atto di riassunzione davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria quale giudice di rinvio, il certificato della relativa iscrizione a ruolo e i verbali di causa, e sostenendosi che la Corte messinese non poteva ignorare che "propedeutica" alla sua decisione, come argomentato nella comparsa conclusionale dell'appellante in data 2.3.1996, era la decisione della Corte reggina la quale doveva stabilire, secondo quanto demandatole dalla sentenza rescindente, se fosse valido l'atto di vendita 15.3.1973 o il testamento pubblico di MA ST. - si sostiene col motivo in esame la sentenza In sostanza " impugnata aveva omesso di rilevare che con la domanda proposta da AR ST nel novembre del 1985 era stata impugnata una delazione testamentaria "dichiarata inesistente" con la richiamata sentenza di questa Suprema Corte e che la decisione in sede rinvio potrebbe assorbire anche la validità ed efficacia del testamento o, comunque, influire sugli apprezzamenti di merito della causa. Neppure questa censura è meritevole di accoglimento. 5 La sentenza impugnata, in verità, non contiene nessuna espressa statuizione sulla richiesta di sospensione del processo, che pur venne formulata in sede di merito, come risulta dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza stessa, ma la reiezione dell'istanza è implicita nella conferma della decisione di primo grado e la ricorrente, nel dolersene, non spiega minimamente come sarebbe stato suo onere - in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione in - che modo dalla definizione dell'altra controversia, pendente in sede di rinvio davanti alla Corte reggina, potesse dipendere la decisione della presente causa, astenendosi persino dall'indicare quale fosse il preciso oggetto di quella controversia, a parte un generico accenno ad una "delazione dichiarata inesistente" dalla sentenzatestamentaria rescindente di questa Suprema Corte e una altrettanto generica considerazione secondo la quale "la decisione che adotterà la Corte di rinvio potrebbe assorbire anche la validità ed efficacia del testamento e comunque costituire un antecedente che influirà sugli apprezzamenti di merito della causa" - intitolato violazione degli artt. 116 e 257 Con il terzo motivo cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice si contesta la valutazione che la Corte messinese ha fatto delle prove, sostenendosi che non è corretto sotto il profilo logico-giuridico affermare che le testimonianze dei figli dell'attrice non erano idonee a provare il perenne stato di ubriachezza del testatore sol perché il teste 6 RA, pur ammettendo che costui "strammuliava tutto", cioè che non si reggeva in piedi, aveva detto di aver trattato con lui la vendita dei limoni e sol perché dalla cartella clinica dell'ospedale oncologico non emergeva alcun dato rivelatore dell'etilismo, quasi che una siffatta attestazione dovesse per forza essere fatta in relazione ad un soggetto ricoverato perché affetto da tumore. T il motivoprosegue che la Corte, indicando i testi La verità è ER come "figli" dell'appellante, ne aveva, per implicito ed aprioristicamente, demolito l'attendibilità senza motivare in alcun modo al riguardo. Si lamenta, inoltre, che non sia stato dato rilievo alla dichiarazione scritta resa da un tal Genovese, sebbene essa, in quanto incontestata, non potesse ritenersi in violazione dell'art. 2725 cod. civ.. Anche tali censure sono del tutto prive di pregio, costituendo esse un inammissibile tentativo di ottenere in questa sede una nuova e più favorevole valutazione del materiale probatorio, in contrasto con quella incensurabilmente compiuta dai giudici del merito, ossia di far ritenere prevalenti e maggiormente attendibili e significative le dichiarazioni provenienti dai testi MO e OL ER (figli e oggi coeredi, insieme col ricorrente AS ER, della originaria attrice AR ST) rispetto a quelle di AN RA e alle risultanze della cartella clinica motivatamente valorizzate dalla Corte territoriale. 7 Del tutto generica, infine, è la doglianza riguardante il mancato rilievo dato alla dichiarazione scritta del Genovese, della quale, a parte la sua astratta valenza probatoria, non è minimamente indicato neppure il contenuto. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento è dovuto in ordine alle spese del presente procedimento, stante l'assenza di attività difensive in questa sede da parte dell'intimata ME. 10T 250.000
P. Q. M.
40000 LA CORTE TOT. 290000 Rigetta il ricorso. 24.00 8065 Così deciso in Roma il 14 novembre 2000. 7 .7 3 IL PRESIDENTE 7 Vinage Beldadarmane 1 LA CONSIGLIERENSIGLIERE ESTENSORE Нина впие О т IL CANCELLIERE 01 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 FR Catania APR. 2004 Serle A Re € 173,77 versate DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 (OUTO CENTOSETTANTA TRE 177 Dirigente Area Servizi Roma (Dotsoa Maria Grazia DILIPPO) IL CANCELLIERE C #Responsabile Servizio A Cadiziari (Dr. M. RACCIC ) IT- Frances " 8