Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
In materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi (costituente parte integrante del credito base, secondo la disciplina dei crediti di lavoro estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993, salvi i limiti alla cumulabilità delle due componenti posti dall'art. 16 legge n. 412 del 1991), senza che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) costituisca riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RR SE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 691/96 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 03/05/96 R.G.N. 3377/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato Antonio VOLPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Rossano, con sentenza del 7 marzo 1995, rigettava l'opposizione al decreto con il quale era stato ingiunto al Ministero dell'Interno di pagare alla Sig. SE UE l'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma a quest'ultima erogata a titolo di provvidenze economiche quale invalida civile, dal centoventunesimo giorno dalla maturazione del diritto sino alla effettiva erogazione dei ratei maturati. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il Ministero dell'Interno.
Il Tribunale di Catanzaro lo accoglieva parzialmente riformando la sentenza impugnata solo sul punto relativo alle spese del giudizio di primo grado. Riguardo al merito della causa rilevava che il credito per competenze accessorie su somme spettanti per prestazioni previdenziali e assistenziali è soggetto a prescrizione decennale e che, nel caso di specie, tenuto conto della data in cui la prestazione assistenziale era stata liquidata in favore dell'invalida, tale termine non era decorso.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell'Interno propone ricorso fondandola su un unico motivo. L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2934, comma1, e 2935 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., il Ministero rileva che pur applicando la prescrizione decennale, il diritto vantato dall'invalido era ormai prescritto in quanto, ai sensi dell'art.7 della legge n.533/1973 il termine prescrizionale per interessi e rivalutazione su somme spettanti per prestazioni assistenziali decorre dalla data del provvedimento di rigetto dell'istanza in sede amministrativa oppure dopo il centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, qualora l'amministrazione abbia omesso di pronunciarsi. Osserva che nel caso di specie la decorrenza della prescrizione assistenziale risaliva al 1982 (anche se l'erogazione della prestazione assistenziale era avvenuta successivamente), sicché l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il 1992 mentre la ricorrente aveva agito in giudizio nel 1994. Rileva, inoltre, che il pagamento effettuato dal Ministero equivaleva a riconoscimento del diritto esclusivamente dei limiti del credito principale corrisposto. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale (v. Cass. 14 gennaio 1998 n. 292, 22 agosto 1997 n. 7882) i crediti relativi ad interessi e rivalutazione su ratei arretrati di prestazioni previdenziali o assistenziali maturati prima della liquidazione, sono soggetti a prescrizione decennale (principio che non è oggetto di censura nel presente giudizio), la quale decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'amministrazione debitrice per il ritardo nell'adempimento e, quindi, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in sede amministrativa, oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'Istituto si sia pronunciato (v. sentenze n. 156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte Costituzionale, e, in termini, tra le tante, Cass. sez.un.7 agosto 1991 n. 8587, Cass. 18 gennaio 1993 n. 551). Questa Corte ha poi rilevato che la mancanza di liquidazione del credito non impedisce il decorrere della prescrizione in quanto essa costituisce un mero impedimento di fatto alla sua realizzazione e non ne impedisce l'esercizio ai sensi dell'art.2935 cod. civ., ossia l'attività del creditore intesa alla propria soddisfazione ( Cass.22 agosto 1997 n. 7882, 16 luglio 1975 n. 2794, 18 febbraio 1964 n. 356). Nè può ritenersi che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) costituisca riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c. anche riguardo agli interessi e la rivalutazione in quanto il riconoscimento del debito capitale non comprende anche il riconoscimento del debito accessorio, ove non sia a questo chiaramente riferito, in quanto, sebbene interessi e rivalutazione costituiscano componenti essenziali del credito assistenziale pagato con ritardo, permane tuttavia la loro autonomia causale. In definitiva il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito per interessi e rivalutazione decorresse dalla data in cui è stata liquidata la prestazione previdenziale nel solo importo capitale.
Va tuttavia considerato che dal rapporto assistenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo (Cass. sez.un. 26 giugno 1996 n. 5895); è con riguardo all'inadempimento di ciascun rateo che va, dunque, accertato se il credito per interessi e rivalutazione si è o meno prescritto. Ne consegue che la prescrizione ha avuto il suo decorso soltanto per gli interessi e la rivalutazione maturati sui ratei scaduti prima del decennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato nel Tribunale di Reggio Calabria, il quale riesaminerà la controversia alla stregua dei criteri enunciati. Al giudice di rinvio si demanda altresi il regolamento delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999