Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17461 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 746 1 / 02 RE P UBB L ICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.11567/00 IT Fernando Lupi Consigliere " Mario Putaturo Donati Viscido "I Rep. "" Francesco A.Maiorano It Cron.41037 "1 Alessandro De Renzis "J Ud.4/7/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DELL'INTERNO, In persona del Ministro pro- MINISTERO tempore, elett.dom. in Roma, via dei Portoghesi n.12,presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
RICORRENTE CONTRO3297 GENOVEFFA GALLUSCIO;
INTIMATA * per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 24 maggio 1999, n.628 (R.G.N.1360/1997); 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/7/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 luglio 1996 il Pretore del lavoro di Rossano, in accoglimento del ricorso dell'll aprile 1994 di Genoveffa Galluscio,condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione, relativamente ai ratei erogatele il 28 luglio 1990 a titolo di provvidenze economiche riconosciute agli invalidi civili, della somma corrispondente alla rivalutazione monetaria dal 1° novembre 1983 sino a quella data, oltre ulteriori interessi e rivalutazione ai sensi della legge n.412 del 1991. Avverso la decisione proponeva appello il Ministero insistendo sulla prescrizione decennale del diritto azionato, ma la pronuncia del giudice di primo grado veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 24 maggio 1999. Osservava, in particolare,il Tribunale che:quanto al termine di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei relativi al beneficio economico, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.442 c.p.c.,gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dal giorno in cui si sono 2 verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore e, quindi, dalla data delper il ritardo nell'adempimento provvedimento di reiezione dell'istanza in sede amministrativa, oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato;
quanto alla decorrenza del termine di prescrizione decennale cui è soggetto il credito per interessi e rivalutazione monetaria su somme spettanti per prestazioni assistenziali,fino al momentoprevidenziali della liquidazione della prestazione il beneficiario è nella impossibilità legale di fare valere il proprio diritto al conseguimento degli interessi e della rivalutazione. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.437 c.p.c.,2935 c.c., dei principi in materia di prescrizione e di riconoscimento delle provvidenze economiche in favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione e in materia di maturazione del relativo diritto nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce che il Tribunale, nel disattendere l'eccezione di prescrizione sul rilievo che la beneficiaria si era trovata, prima del pagamento del capitale da parte del Ministero cioè dei ratei del beneficio - richiesto in via amministrativa in una condizione di esercitare il proprio diritto, non ha impossibilità legale di considerato che il credito per interessi e rivalutazione sulle 3 provvidenze economiche a favore degli invalidi civili costituisce un accessorio del credito principale e che il relativo diritto matura e decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo diritto alla provvidenza nell'adempimento. Nella specie il rivalutazione monetaria è economica e agli interessi e alla dalla presentazione dellasorto, al più, dopo centoventi giorni istanza in via amministrativa per cui era onere della interessata attivarsi per promuovere un'azione legale. Né è rilevante la circostanza che il beneficiario non sapesse se si fosse verificato O meno un inadempimento dell'Amministrazione posto che il mancato inizio dell'azione legale è un impedimento di fatto che non rientra negli impedimenti legali ex art.2935 c.c.Né può sostenersi il pagamento della somma capitale abbia costituito che riconoscimento del diritto e, quindi, interruzione del termine di prescrizione agli erelativamente interessi alla rivalutazione Argomentandosi dall'art.2944 c.c., il pagamento del capitale equivale, infatti, a riconoscimento solo nei limiti del riconosciuto e, pertanto, limitatamente al solo credito capitale. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti perché fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal presentazione della centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa di prestazione e,per le somme calcolate con successivi, dalla scadenza di ciascuno di riferimento ai ratei essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art.2944 c.c., salvo che il "solvens" non abbia considerato stesso, con riserva di provvedere parziale il pagamento successivamente al versamento di somme ulteriori (Cass.,8 febbraio 2001, n.1804;26/7/2000,n.9825;8 aprile 1999,n.3437). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado sul rilievo che il termine prescrizionale per il credito riguardante la rivalutazione era iniziato a decorrere, nella specie, solo dalla data di liquidazione della prestazione previdenziale e,cioè, dal 28 luglio 1990 allorchè la beneficiaria aveva avuto la possibilità di fare valere il proprio diritto. Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata altro giudice va cassata con rinvio della causa ad che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma, 4 luglio 2002 MauerRecuderiet Vivd. Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Miles 5 " AU T O 31063 { sode SER V ESENTE DA IMPOSTS I SOLL L REGISTRO, E DA OGNI SP A, TAUS O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 11:43 N.