Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè il diritto di ricevere l'avviso della sua proposizione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la proposizione dell'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2012, n. 11634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11634 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/02/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 209
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 12137/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ER RI N. IL 22/09/1955 ricorso;
2) ET IM N. IL 21/05/1950 ricorso;
contro
3) AC OL N. IL 11/03/1950 ricorrente;
avverso il decreto n. 889/2010 GIUDICE DI PACE di PAVIA, del 24/08/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina, d'a.s.r.. RITENUTO IN FATTO
AC OL, tramite il difensore avv. F. Maurici, ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia in data 24-8-2010, nei confronti di ER RI NO e IM ET, indagati per i reati di percosse, diffamazione e minaccia a seguito di presentazione di querela da parte sua. Il ricorrente deduce violazione del contraddittorio in quanto, dovendo tenersi conto della sospensione feriale dei termini, il decreto era stato pronunciato prima della scadenza del termine per proporre opposizione. Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rilevando la fondatezza del ricorso.
Il difensore degli indagati ha depositato memoria difensiva in replica evidenziando l'intervenuto decesso della p.o. e l'intrasmissibilità agli eredi di tale qualità in quanto soltanto in casi di morte della p.o. in conseguenza del reato, i suoi diritti e facoltà sono esercitati dai prossimi congiunti della stessa (art.90 c.p.p.). Chiede quindi declaratoria di inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, essendo la persona offesa deceduta successivamente alla proposizione del ricorso, in data 18-7-2011 (come da certificato di morte allegato alla memoria difensiva presentata nell'interesse degli indagati), la facoltà di opposizione all'archiviazione non è più esercitabile, dal momento che ai suoi eredi o prossimi congiunti non compete il diritto di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, essendo previsto dall'art. 90 c.p.p., che i secondi subentrino nei suoi diritti e facoltà solo quanto il decesso sia conseguenza del reato (Cass. n. 31921/2007), il che nella specie non risulta.
Resta ferma la facoltà per gli eredi di CO di agire in sede civile allo scopo di ottenere il risarcimento del danno. La fondatezza del ricorso, divenuto inammissibile per causa sopravvenuta, rende opportuno l'esonero dalle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012