Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO044 84 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Mutus Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1342/99 Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron. 9610 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Rep. 1528 Ud. 09/11/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Rich sta copia studio sul ricorso proposto da: dal IL SOLE 24 ORE.. 3000 per dirity L "28. MAR. 2001. ACCORSI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GARUTI, che la difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato CATALDO MASCOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR OB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIERO PANARITI, che la difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - -controricorrente dal Sig. 2000 avverso la sentenza n. 736/98 del Tribunale di FERRARA, per diritti L. 9000 28 MAG.2001 1790 emessa il 01/07/98 e depositata il 03/11/98 (R.G. IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2313/97);
7. Rilasciata copla al SIG. per diritti L5000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica # 23 MAG 2001 udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
II. CANCELLIERE udito l'Avvocato Cataldo MASCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 16.1.96 Accorsi Ja54683 EL conveniva dinanzi al Pretore di ER Arto- 077-115000 si ER per sentirla condannare al pagamento di lire 37 milioni, corrispondenti alla metà della somma mutua- ta alla predetta SI ed al figlio AN FE *NOIZY per l'acquisto di un immobile. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda assumendo che la somma era stata data in donazione in vista del futuro matrimonio. All'esito della istruttoria, il Pretore con senten- za del 16.9.97 condannava la SI alla restituzione della somma di lire 26 milioni, oltre interessi. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la SI assumendo che il Pretore aveva erroneamente ri- tenuto la esistenza del contratto di mutuo da Accorsi con gravame incidentale chiedeva il pagamento della in- 2 tera somma. Il Tribunale di ER con sentenza del 3.11.98 rigettava la domanda proposta dalla Accorsi, nonché l'appello incidentale. Condannava la Accorsi al paga- mento delle spese del doppio grado. Motivava, tra l'altro, il Tribunale che, in concre- mancava la prova che la somma era stata erogata a to, titolo di mutuo, ma soprattutto che era stata prestata pro quota al figlio FE AN ed alla sua fidan- zata SI ER. In effetti, non era stato provato dalla parte istante che la somma fosse stata prestata alla futura nuora SI essendo, invece, emerso dall'espletata istruttoria che la somma era stata data al figlio AN FE. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la Accorsi sulla base di tre motivi. На resistito con controricorso la SI che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la Accorsi cen- sura la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove sotto il profilo logico giuridico. Con il secondo mezzo di annullamento la Accorsi censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove documentali. 3 Con il terzo mezzo di annullamento la Accorsi la- menta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza. Tali doglianze, prospettate ex art. 360 n. 5 cpc, vanno esaminate congiuntamente per connessione, e di- sattese. Secondo il Costante orientamento di questa Corte (4197/98, 1461/00) la consegna di una somma di denaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restitu- zione allorquando, ammessa la ricezione, l'accipiente contesti il titolo della consegna e correlativamente l'obbligo di restituzione. Infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie causali, la con- testazione ad opera dell'"accipiens" impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto Co- stitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Sulla base della predetta giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di dissentire, il Tribunale ha ritenuto che in atti mancasse la prova che la somma ri- chiesta dalla Accorsi fosse stata erogata a titolo di mutuo e che comunque fosse stata prestata pro quota al figlio FE AN ed alla di lui fidanzata SI ER. 4 A tale conclusione i giudici di appello sono perve- nuti attraverso l'esame delle prove testimoniali e do- cumentali ed è noto che la scelta e la valutazione de- gli elementi probatori rientrano nella sfera di discre- zionalità del giudice del merito, che non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze probatorie ed a confutare le argomentazioni delle parti, dovendo Jolo fornire motivazione esauriente e convincente della de- cisione adottata e degli elementi che ritiene più at- tendibili e pertinenti (cfr. Cass. 4916/2000 e 2008/96). E sotto tale aspetto, i secondi giudici hanno ritenuto che mancasse la prova del contratto di mutuo non avendo la Accorsi dimostrato la conclusione di tale contratto. Il Tribunale di ER ha spiegato l'iter logico seguito con ampia e corretta motivazione e non è A controverso che rientra nei poteri del giudice del me- rito interpretare le risultanze istruttorie, mentre de- ve ritenersi preclusa ogni censura con la quale la ri- corrente, cercando di superare i limiti del giudizio di legittimità, sollecita una diversa (es a lui più favore- vole) lettura delle risultanze di causa. In definitiva, la sentenza impugnata non merita le censure ad essa rivolte. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc). 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9.11.2000 nella Camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cas- sazione. Il Consigliere est. Il Presidente Ug. fara in Sulliva IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria : 10000 Oggi, lì 28 MAR 2001 270000 IL CANCELLIERE C H Giovanni Giambattista P U S O I E N Z UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9. MAG, 209 4. 4627 versata £. 270.000 DUECENTOSETTANTAMILA al no p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO). Giudiziari 0 Il Responsabile Servizio 3 7 (Dr. M. RACQICHINI) 1 3 0 POMA 9