Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al P.M. per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., anche per il caso in cui il predetto decreto sia stato notificato nel vigore della precedente normativa, va ritenuto abnorme, ed in quanto tale direttamente impugnabile in sede di legittimità, atteso che in tal modo si determina un indebito regresso del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2004, n. 33709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33709 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1241
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 022720/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CROTONE;
nei confronti di:
1) TI QU, N. IL 24/06/1973;
avverso ORDINANZA del 04/03/2003 TRIB. SEZ. DIST. di STRONGOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata udienza. FATTO E DIRITTO
Con atto in data 11.2.2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 4.2.2003, con il quale il Tribunale di Crotone - sezione distaccata di Strangoli - aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di TI UA per mancanza di avviso ex art. 415 bis c.p.p., e rimesso gli atti al P.M. per l'adempimento.
Nella motivazione il Tribunale aveva precisato che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso il 22.11.1999, dichiarato nullo all'udienza del 3.5.2001, perché non notificato, e quindi notificato per l'udienza del 4.2.2003.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento, in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato emesso il 22.11.1999, in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 17 legge n. 479/1999, che ha inserito nell'attuale sistema procedurale l'art. 415 bis c.p.p.. Il P.M. ha inoltre sostenuto l'abnormità del provvedimento in quanto gli avrebbe imposto un'attività contra legem che non era intenzionato ad eseguire, per cui la paralisi dell'azione penale può essere rimossa solo con l'annullamento del provvedimento. La questione posta all'esame di questo Collegio è stata già più volte affrontata dalla Corte di Cassazione, con sentenze contrastanti, le quali - pur ritenendo pacificamente l'illegittimità dell'atto - talvolta ne hanno ritenuto anche l'abnormità (Cass. 11.1.2001 n. 5466; Cass. 25.10.2000 n. 5480, quest'ultima in fattispecie leggermente differente), ed altre volte l'hanno esclusa (Cass.
9.6.2003 n. 30019; Cass.
6.11.2000 n. 4601; Cass. 24.10.2000 n. 4518). Questo Collegio ritiene di aderire al primo orientamento, rilevato che, sul punto in questione, la legge n. 479/1999 non contiene alcuna disciplina transitoria e, pertanto, in forza del principio generale tempus regit actum, sancito dagli artt. 10 e 11 delle preleggi, e della regola della conservazione degli atti processuali, la disposizione conferita dal Tribunale al P.M. costituisce indubbiamente atto illegittimo, in quanto nessun rilievo può avere la successiva previsione legislativa.
Per ciò che concerne l'abnormità dell'atto, è noto che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza Magnani n. 26 del 24.11.1999 (conforme Cass. sez. un. n. 17/1998) la hanno individuata non solo sotto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ma anche sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Quest'ultimo aspetto si ravvisa nella fattispecie, in quanto - pur avendo il giudice il potere di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio - il provvedimento del Tribunale determina un'indebita regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e, stante il rifiuto del P.M. di compiere un atto illegittimo, la paralisi dell'azione penale.
Il provvedimento impugnato viene, quindi, annullato senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., e gli atti trasmessi al Tribunale di Crotone per procedere al giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Crotone. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004