Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo violato il termine di comparizione di sessanta giorni come fissato dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 476, anche per il caso in cui il decreto predetto sia stato notificato nel vigore della precedente normativa che contemplava un termine di quarantacinque giorni, è illegittimo, perché adottato in violazione del principio "tempus regit actum", ed altresì abnorme - dunque immediatamente ricorribile per cassazione - perché determina un'inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2000, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 25/10/2000
Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere SENTENZA
Dott. MASSIMO ODDO rel. Consigliere N. 5480
Dott. SECONDO CARMENINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO TIRELLI Consigliere N. 17436/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 14 marzo 2000 dal pubblico ministero avverso l'ordinanza resa il 7 marzo 2000, con la quale il Tribunale di Gorizia ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia per procedere con udienza preliminare nei confronti di CI EN - nata a [...] il [...] -, imputata del delitto di cui all'art. 640, 2^ co., c.p., e sia per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza:
OSSERVA
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, rilevato che il decreto di citazione a giudizio dell'imputata NT LA per l'udienza dell'1 febbraio 2000 era stato notificato il 25 novembre 1999 senza il rispetto del termine per comparire di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, c.p.p., come novellato dall'art. 44, L.16 dicembre 1999, n. 479, con ordinanza del 7 marzo 2000 disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per nullità della notifica del decreto di citazione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero ed ha denunciato l'abnormità del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso avrebbe comportato l'applicazione della normativa sopravvenuta ad un decreto di citazione validamente emesso nell'anteriore regime, che prevedeva un termine dilatorio di quarantacinque giorni, ed l'indebita regressione del procedimento alla fase esaurita delle indagini preliminari.
Il motivo è fondato.
In assenza di una disciplina transitoria ed in forza del principio tempus regit actum sancito dagli artt. 10 ed 11, disp. prel., c.c., del quale costituisce corollario la regola della conservazione degli atti processuali, le disposizioni introdotte dall'art. 44, L. n.479/99, con decorrenza dal 2 gennaio 2000, relativamente alla dilatazione del termine per comparire davanti al tribunale in composizione monocratica ed alle modalità di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero non possono determinare in alcun modo la caducazione degli effetti di un decreto di citazione anteriormente notificato, anche se gli stessi siano destinati ad operare successivamente nell'ambito del procedimento. Nel codice di rito vigente manca, infatti, una disposizione come quella contenuta nel codice abrogato, che, prevedendo espressamente tra le cause di nullità del decreto di citazione la violazione della disposizione sul termine a comparire, consentiva di ravvisare nella sua inosservanza derivante dall'intempestiva notifica dell'atto una nullità c.d. successiva, e l'eventuale violazione del termine a comparire, particolarmente ampio nel procedimento davanti al giudice monocratico in ragione della sua funzione propulsiva dell'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi di deflazione del dibattimento, si risolve, ai sensi dell'art. 178, 1^ co., lett. c), c.p.p., in una nullità di ordine generale della notificazione, che sia avvenuta senza l'osservanza di tale termine. Siffatta nullità, anche se impedisce al decreto di citazione di svolgere l'impulso necessario alla progressione del processo, non investendo l'atto del pubblico ministero, ma il diritto attribuito all'imputato a ricevere una sua tempestiva conoscenza, non può che verificarsi, dunque, nel momento in cui la notificazione si perfeziona ed a questo deve necessariamente ed esclusivamente farsi riferimento per valutare se tra la notificazione e la data fissata per il giudizio intercorra il termine minimo prescritto dalla legge (cfr.: Cass. pen., sez. un., sent. 24 marzo 1995, n. 8). Nessun rilievo può essere attribuito, pertanto, alla successiva previsione legislativa di un diverso termine, più o meno ampio di quello originario, e la declaratoria di nullità della notificazione in virtù di essa rappresenta un atto tanto più abnorme laddove all'inammissibile regressione del procedimento faccia sinanco seguire l'affermazione dell'obbligo del pubblico ministero di nuovamente esercitare l'azione penale con modalità diverse da quelle legittimamente seguite.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Gorizia per il giudizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000