Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
L'uso di apparecchi a fiamma libera e la manipolazione di materiali incandescenti, in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma primo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'Allegato IV, punto 4.1.2. del predetto decreto, è sanzionato penalmente sia se commesso dal datore di lavoro che se commesso dal lavoratore. (In motivazione la Corte, nel ribadire la continuità normativa tra la previgente disciplina dettata in tema di luoghi di lavoro dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e il nuovo D.Lgs. n. 81 del 2008, ha precisato che il fondamento della punibilità del lavoratore si rinviene nell'art. 59 di tale ultimo decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25205 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/05/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1212
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 35202/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG GI nato il [...];
avverso la sentenza del 14.5.2009 del Tribunale di Ferrara;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchà il fatto non è previsto come reato.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 14.5.2009 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, condannava EG GI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 34, lett. b) e art. 392, lett. a)
perché, nella qualità di lavoratore dipendente della società "RD Impianti di RD AL & C. snc", avente sede in Faenza (RA), effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell'imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatotio di GPL. 2) Ricorre per cassazione il EG, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304. Il Tribunale non ha tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un'ipotesi di reato. Tale D.Lgs. ha infatti abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 e la condotta di cui all'imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. 4^ T.U. Salute e D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 68) Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34 nonché la mancanza ed illogicità della motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti. Le cause dell'infortunio occorso al collega di lavoro esulavano completamente dall'oggetto della contestazione. Il Tribunale ha omesso di accertare se la saldatura elettrica sia sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 34 contestata. Tale norma non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere. In motivazione non viene spiegato perché l'utilizzo di scintille o la saldatura elettrica siano sussumigli nella ipotesi contravvenzionale contestata.
3) Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, prevede all'allegato 4^ una disposizione identica a quella di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34, lett. b) richiamata nella contestazione
("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza"). Non è esatto pera che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro.
È vero che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4^ e che l'art. 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'art. 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 59 (come sostituito dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 36)
prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. b), c), d), e), f), g), h) ed i), e art. 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa". 3.1) Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. La norma sanziona penalmente l'uso di "apparecchi a fiamma libera" e la "manipolazione di materiali incandescenti". Il Tribunale, senza minimamente accertare se l'apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti, si è limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento. Ma, come rilevato correttamente dal ricorrente, in relazione ai reato di pericolo contestato bisognava accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma.
Si imporrebbe, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel frattempo però è maturata la prescrizione. Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la previsione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., è infatti maturato in data 2.5.2010, essendo stato il reato commesso il 2.11.2005.
Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.. Come ribadito anche dalle sezioni unite, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, ne' vizi di motivazione, ne' nullità di ordine generale (cfr - sent. n. 35490/2009).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011