Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25205
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Sentenza 26 maggio 2011

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L'uso di apparecchi a fiamma libera e la manipolazione di materiali incandescenti, in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma primo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'Allegato IV, punto 4.1.2. del predetto decreto, è sanzionato penalmente sia se commesso dal datore di lavoro che se commesso dal lavoratore. (In motivazione la Corte, nel ribadire la continuità normativa tra la previgente disciplina dettata in tema di luoghi di lavoro dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e il nuovo D.Lgs. n. 81 del 2008, ha precisato che il fondamento della punibilità del lavoratore si rinviene nell'art. 59 di tale ultimo decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25205
    Data del deposito : 26 maggio 2011

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