Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
L'esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e non quello di cui all'art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l'uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all'ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di usurpazione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. cos'è e cosa si rischia per il reato di cui all'art. 494 c.p.Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 6 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1998, n. 12753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12753 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 21/10/1998
1. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 1819
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 15404/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AM NF n. Milano il 30.9.36 avverso sentenza 6.3.98 C.A. MILANO Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.P.g. di V. VERDEROSA che ha concluso per il rigetto.
- ritenuto -
1 - MA FR, imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 494 CP, perché, per poter sostare in zona altrimenti vietata, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a trarre in inganno il V.U. LA, attribuendosi il falso stato di agente di p.s., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in Milano il 3.10.91, è stato assolto dal pretore di Milano perché il fatto non sussiste il 3.10.91 e condannato, su appello del p.m. e del p.g., a gg. 15 di reclusione e L. 25.000 m., pena convertita in L. 300.000 m. complessive e sospesa, qualificato il reato a norma dell'art. 471 CP. La sentenza spiega, sulla scorta della testimonianza del vigile LA, che, al fine indicato, MA gli aveva fatto vedere, senza profferire parola, una paletta della p.s. (ritenuta vero sigillo o strumento di certificazione anche se di vecchio modello, da cui la diversa qualificazione del fatto). Il vigile, non del tutto convinto, aveva poi chiesto l'intervento dei carabinieri, ed il fatto era stato scoperto. L'imputato ha detto invece che, mentre ricercava un documento nel veicolo, il vigile aveva occasionalmente visto la paletta posta sotto il parasole da suo figlio, da poco congedatosi dalla polizia, e che egli aveva solo chiesto ed ottenuto il permesso di parcheggiare, di poi allontanandosi.
Con il ricorso denuncia:
1 - violazione dell'art. 471 CP, perché la paletta in discorso è un segnale distintivo (così già il teste LA) e non un sigillo o uno strumento di pubblica autenticazione, onde vanno escluse entrambe le ipotesi di cui all'art. 471 CP;
2 - vizio di motivazione, perché la sentenza non tien conto che le alette parasole sono due e che non è stato mai appurato sotto quale l'imputato avesse frugato per prelevare il documento (una bolla di accompagnamento) che cercava, e comunque al più, nel fatto si sarebbe potuto ravvisare l'ipotesi di cui all'art.498 CP.
2 - Il primo argomento del secondo motivo di ricorso è
inammissibile in quanto di merito.- la sentenza ritiene attendibile e verosimile la ricostruzione di fatto offerta dal teste e non dall'imputato e non ne è possibile alternativa in questa sede. Pertanto, fermo che la condotta è consistita nell'esibire una paletta della p.s., per poter sostare in zona altrimenti vietata, risulta corretta la qualificazione originaria, modificata in sede d'appello.
È erroneo, difatti ritenere che nella specie ricorra una ipotesi falsità reale (strumentale), perché la paletta non ha, in qualsiasi misura, funzione di certificazione, e la tutela dell'art.471 CP non concerne la qualità della persona dell'organo della p.A.,
ma la presuppone in relazione all'uso lecito dello segno di riconoscimento. È poi vero, come rimarca il ricorrente che la paletta di polizia è un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito, ad un corpo amministrativo dello Stato. Tuttavia, chi ne fa uso illegittimamente per procurarsi un vantaggio, sostituisce la propria all'altrui persona, e commette non il minor reato di cui all'art. 498, bensì quello di cui all'art. 494 CP. Tanto premesso, ferma la quantificazione della pena detentiva nel minimo legale (come previsto da entrambe le norme incriminatrici), irriducibile, sostituita con la pena pecuniaria di L. 275.000 di multa, va esclusa la pena pecuniaria congiunta (non prevista dall'art. 494) nella misura di L. 25.000, applicata a diverso titolo di reato.
p.q.m.
ripristinata l'originaria qualificazione di cui agli artt. 56 - 494 CP, rigetta nel resto il ricorso, eliminando la pena della multa nella misura di L. 25. 000.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998