Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1998, n. 12753
CASS
Sentenza 21 ottobre 1998

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Massime1

L'esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e non quello di cui all'art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l'uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all'ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di usurpazione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 cod. pen.

Commentario1

  • 1cos'è e cosa si rischia per il reato di cui all'art. 494 c.p.
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 6 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1998, n. 12753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12753
Data del deposito : 21 ottobre 1998

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