Sentenza 14 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8509 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA0 850 9 / 0 2 IN NOME I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8540/99 Dott. Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere ..23522 Cron Dott. Salvatore SALVAGO Rep.Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 17/01/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA $ sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARAÑISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4, presso l'avvocato GAITO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro ' elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONE ASSUNTA BARBERINI 86, presso l'Avvocato ZAMPONE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMPONE AUGUSTO 2002 giusta procura a margine del controricorso;
78 controricorrente
contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SPA;
intimato avversO la sentenza n. 23/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, che ha chieto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Spataro, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità о il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON NT il 22 giugno 1998 citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di NA Maggiore il Co- mune di Sparanise e il locale servizio di Riscossione Tributi (gestito dal Banco di Napoli spa), chiedendo l'accertamento negativo del credito di L. 212.010 fatto valere nei suoi confronti dal Comune con iscrizione a 2 ruolo ed emissione della cartella esattoriale da parte dello stesso Servizio, a titolo di 'canone" per la som- ministrazione di acqua potabile nel corso del 1992 e sollecitando l'annullamento degli atti di accertamento ed esazione al riguardo. Il Giudice di Pace di Piedi- monte Matese, davanti al quale la causa era riassunta a seguito della accolta - ricusazione su istanza del del Giudice di Pace di NA Maggiore, con Comune - sentenza 4 febbraio 1999, in accoglimento della domanda dichiarava la "inesistenza del diritto al pagamento" preteso dal Comune, osservando in particolare: che la controversia riguardava il corrispettivo di un contrat- to di somministrazione e quindi un rapporto obbligato- rio non incluso tra quelli demandati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del Tribunale;
che non v'era ragione di sospen- dere il processo per effetto della ulteriore istanza di perché tardiva ed ir- ricusazione proposta dal Comune né per effetto della produzione nella udien- rituale -, za di discussione di copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perché manifestamente in- fondata era la deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commis- sioni tributarie;
che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da 3 altri utenti del servizio comunale;
che i dubbi sulla regolarità della costituzione del Comune nella fase conseguente alla riassunzione del processo, fondati sulla mancanza di una nuova procura, dovevano essere superati per motivi di equità;B che il credito preteso dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. in carenza di validi atti interruttivi del relativo termine e comunque non era assistito da sufficienti prove. Con ricorso notifi- cato il 23 aprile 1999 il Comune di Sparanise ha chie- sto la cassazione di tale sentenza prospettando sei mo- tivi di impugnazione articolati in molteplici censure. ON NT ha resistito con controricorso, pregiudi- zialmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle deduzioni, per la formulazione di censure non consentite contro pronuncia resa secondo equità ed infine per difetto di interesse rispetto a motivi che non contestano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Poiché il secondo motivo del ricorso ripropone l'assunto del difetto di giurisdizione del giudice or- dinario sotto il profilo che la controversia, riguar- dando entrate patrimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tri- butarie, su tale motivo si sono pronunciate le Sezioni 4 Unite di questa Corte che, con sentenza n. 574 del 2000, lo hanno rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi asse- gnato a questa sezione per la pronuncia sugli altri mo- tivi. Il Comune di Sparanise e ON NT hanno pre- sentato memorie ex art 378 c.p.c. Il Servizio Riscos- sione Tributi non ha svolto difese in questa fase. Motivi della decisione Il Pubblico Ministero ha motivatamente con- 1. cluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, derivante da vizio relativo alla costituzio- ne del giudice (a norma dell'art. 158 c.p.c.), essendo stata la controversia, che era stata promossa davanti al competente Giudice di pace di NA Maggiore, decisa dal Giudice di pace di Piedimonte Matese, davan- ti al quale il processo era stato riassunto a seguito dell'accoglimento della istanza di ricusazione. Richia- ma il Pubblico Ministero un risalente precedente di questa Corte ( Cass. 7 novembre 1981, n. 5907) che, sulla premessa secondo cui, pur se sia stato designato un giudice appartenente ad un diverso ufficio in sosti- tuzione di quello ricusato, il procedimento deve prose- guire davanti all'ufficio giudiziario originariamente adito, ha affermato la sussistenza di "nullità derivan- te dalle costituzione del giudice" se il processo sia 5 stato riassunto e si sta svolto presso l'ufficio giudi- ziario del giudice designato sostituto;
e la rilevabi- lità d'ufficio di tale nullità а norma dell'art. 158 c.p.c. Condivide il collegio la premessa secondo cui, pu- re nella specie, la riassunzione - prosecuzione del processo davanti al diverso ufficio giudiziario del giudice sostituto ha comportato la nullità della sen- tenza per vizio relativo alla costituzione del giudice, ma una tale nullità, ancorchè assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae alla operatività del princi- pio di conversione della invalidazione nella impugna- zione, attraverso la deduzione di uno specifico motivo sul punto (facendo l'art. 158 c.p.c. "salva la disposi- zione dell'art. 161"). Sicché, non avendo il Comune ri- corrente dedotto un tale profilo di nullità della sen- tenza impugnata, il giudicato che si è formato al ri- guardo preclude la rilevabilità d'ufficio in questa se- de. Né la sentenza qui impugnata può considerarsi giu- ridicamente inesistente (per assimilazione alla ipotesi testuale di mancanza della sottoscrizione del giudice ex art. 161, c.2, c.p.c.) a perciò sottratta al princi- pio della necessaria conversione della nullità in mez- di impugnazione. Non può infatti affermarsi che la Zo pronuncia nella specie, in tutto conforme ai requisiti 6 formali e funzionali del modello normativo della sen- tenza (art. 132 c.p.c.), provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale. censura la2. Con il primo motivo, il ricorrente decisione nel punto in cui il Giudice di pace ha, sì, ritenuto operante la costituzione in giudizio del Comu- ne di Sparanise pur nella fase conseguente alla rias- sunzione davanti al diverso ufficio giudiziario, ma in via di mero apprezzamento equitativo, avendo affermato che in linea di diritto il Comune avrebbe dovuto confe- rire al difensore una nuova procura. La censura (che prospetta la violazione della di- sciplina del processo, astrattamente deducibile con la impugnazione della decisione del giudice di pace pur se resa secondo equità) è inammissibile per difetto di in- teresse perchè diretta alla sola motivazione di un pun- to della pronuncia favorevole al ricorrente (benchè l'argomentazione al riguardo sia palesemente erronea, giacchè la presunzione di cui all'art. 83, ultimo com- ma, c.p.c., opera nell'ambito dello stesso grado e pur nella fase di riassunzione, mentre non è dato al giudi- -ce di pace di disattendere per ragioni equitative - una asserita regola del processo).
3. Il secondo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordi- 7 nario è stato deciso e respinto dalle sezioni unite di questa Corte che hanno negato, da un lato, che la con- troversia investa la validità di provvedimenti generali in materia tariffaria (non coinvolgendo le scelte auto- ritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile) e rico- nosciuto, dall'altro, che la domanda riguarda la posi- zione di diritto soggettivo costituita con il perfezio- namento del rapporto contrattuale di somministrazione, essendo diretta alla declaratoria di inesistenza del credito fatto valere dal somministrante (nei modi della riscossione delle entrate patrimoniali a norma dell'art. 69 d. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43) in base a quel rapporto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la de- cisione per non avere il Giudice di pace pronunciato sulla prospettata “eccezione di improponibilità ed im- procedibilità della domanda" che, avendo ad oggetto la impugnazione della cartella esattoriale, sarebbe dovuta essere proposta nel termine di sessanta giorni pre- scritto dall'art. 21 d. lgs, 31 dicembre 1992, n. 546. Il motivo, ammissibile perchè denuncia la violazio- una norma processuale (art. 112 c.p.c.), è pale- ne di semente infondato. Il Giudice di pace, infatti, avendo correttamente 8 qualificato la domanda come diretta all'accertamento megativo della obbligazione nascente dal rapporto pri- vatistico di somministrazione, ha implicitamente negato che nella specie trovasse applicazione la disciplina del contenzioso tributario", dettando l'art. 21 d. lgs. 546/1992 il "termine per la proposizinoe del ricorso" che introduce "il procedimento dinnanzi alla commissio- ne tributaria provinciale". E ovviamente quel termine -non può valere quando come nella specie l'ente lo- cale si sia avvalso del servizio esattoriale per la ri- scossione delle entrate patrimoniali ed assimilate (art. 69 d. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43), attraverso cioè gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie e la contestazione del preteso credito (che non ha natura di imposta o tassa e trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti), da parte dell'indicato debitore, sia svolta davanti all'autorità giudiziaria con l'azione di accertamento negativo.
5. Con il quarto motivo, con il quale il ricor- rente ripropone la eccezione di incompetenza del giudi- ce di pace "in materia di imposte e tasse" riservata esclusiva del tribunale a norma alla competenza dell'art. 9 c.p.c., è infondato. La controversia infat- ti come hanno giudicato le sezioni unite di questa 9 Corte rigettando il motivo attinente alla giurisdizione ha ad oggetto l'accertamento negativo di un credito dell'ente locale che trova titolo, non già in una pote- stà impositiva, ma nel rapporto di natura privatistica cotituito dal contratto di somministrazione;
cicchè nella specie correttamente è stato identificato il giu- dice di pace, competente per valore a decidere della controversia (relativa a "bene mobile" a norma dell'art. 7 c.p.c.).
6. Palesemente inammissibile è il quinto motivo che prospetta la violazione delle norme che regolano la ri- unione dei procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.), nella specie dal Giudice di pace negata con riguardo alle nunmerose cause promosse da diversi utenti contro lo stesso Comune, connesse "per il ti- tolo". Il potere di riunione è infatti dall'art. 274 configurato come eminentemente discrezionale e perciò il suo esercizio - se negativopur - sottratto al sindacato in sede di impugnazione.
7. Con il sesto motivo di ricorrente ripropone in questa sede la eccezine di nullità del procedimento di merito e della conclusiva sentenza per tre distinte concorrenti ragioni: perchè la istanza di ricusazione non sarebbe stata proposta in questo procedimento (ma esclusivamente in quello promosso da Franco IL 10 contro il medesimo Comune), sicchè alla designazione di un diverso giudice si sarebbe provveduto - indebita- mente d'ufficio; perchè sulla istanza di ricusazione non si è pronunciato il “consigliere pretore" di Santa Maria Capua Vetere, bensì il vicepretore onorario della stessa pretura assegnato alla sezione distaccata di NA Maggiore;
perchè infine è stato designato, in sostituzione del giudice ricusato, il Giudice di pace di Piedimonte Matese, benchè l'ufficio del Giudice di pace di NA Maggiore fosse costituito da due gi- udici. L'esame diretto degli atti del processo- cui il collegio è tenuto, essendo denunciata la violazione di -norme processuali conduce a ritenere infondati i tre prospettati profili di nullità.
7.1 La istanza di ricusazione fu presentata dal difensore del Comune di Sparanise con ricorso diretto alla Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di NA Maggiore e depositato il 17 luglio 1998 presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di NA Maggiore. Nella premessa dell'istanza si fa riferimento indi- stintamente ai procedimenti promossi nei confronti del Comune ed "assegnati al Giudice di pace avv. Vessella", del quale si segnala la condizione di incompatibilità, per essere egli patrocinatore dello stesso Comune in 11 altri procedimenti (e in altri giudizi, ancora, difen- soere della parte avversaria del Comune). Non v'è dub- bio quindi che la istanza - secondo il suo letterale non riguardasse un singolo procedimento (nè in tenore - particolare quello promosso da Franco IL, bensì tutti quelli - nei quali parte convenuta era il Comune di Sparanise "assegnati all'avv. Vessella" e fosse motivata con la speciale ragione di astensione obbliga- toria prevista per il giudice di pace dall'art. 10 leg- ge 21 novembre 1991, n. 374 che, attenendo ai rapporti professionali che legano l'avv. Vessella al Comune di Sparanise, era operante per la generalità degli stessi giudizi. E così infatti l'istanza fu intesa dal Preto- re, che richiese all'ufficio del Giudice di pace di Pi- gnataro Maggiore l'elenco di tutte le cause promosse contro il Comune di Sparanise e asegnate all'avvocato Alessandro Vessella e provvedette sulla ricusazione con riferimento a ciascuno dei sessanta procedimenti indi- con l'ordinanza 31 luglio cati nel ricevuto elenco 1998 e, sollecitato dalla difesa del Comune che aveva richiesto un chiarimento al riguardo, con i successivi provvedimenti 2 e 9 ottobre 1998 confermò che la accol- ta ricusazione doveva intendersi riferita a tutti i procedimenti indicati nell'allegato elenco.
7.2 Già si è detto che il difensore del Comune di 12 Sparanise indirizzò la istanza di ricusazione alla Pre- tura circondariale di Santa Maria Capua Vetere Sezio- as-ne distaccata di NA Maggiore, alla quale era segnato il vicepretore onorario avvocato De Biasio, il quale provvedette sulla stessa istanza, essendo appunto competente "il Pretore" a decidere sulla ricusazione di un giudice di pace (prima della modifica introdotta dall'art. 57 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con decor- renza dal 2 giugno 1999). Ebbene, non è controverso che il vicepretore avvocato De Biasio fosse addetto a quel- la sezione distaccata;
e poichè, da un lato, la deci- sione sulla istanza di ricusazione di un giudice di pa- ce non può dirsi che rientri nella esclusiva competenza del titolare dell'ufficio (art. 38 dell'ordinamento giudiziario) e, dall'altro, non sono state documentate non v'è ragione di ritenere speciali al vicepretore, sotto il profilo della competenza viziata l'ordinanza che decise sulla ricusazione del giudice di pace avv. Vessella.
7.3 Infine il ricorrente indica come ulteriore profilo di illegittimità della stessa ordinanza la de- signazione di un giudice non appartenente all'ufficio del Giudice di pace di NA Maggiore, benché que- sto ufficio fosse composto da due giudici. E' appena il caso di rilevare che il ricorrente non critica lo svi- 13 luppo successivo del procedimento per avere il giudice designato trattato il processo non già, come avrebbe dovuto, presso l'ufficio giudiziario di NA Mag- giore (sostituendosi alla persona del giudice ricusato) incardinato e doveva prosegui-dove il giudizio si era re, ma presso il proprio ufficio a seguito della tra- slatio iudicii. Il ricorrente critica invece (come ra- gione di asserita invalidità della ordinanza sulla ri- cusazione e conseguentemente della sentenza impugna- ta), la scelta discrezionale e insindacabile, in con- - creto motivata con esigenze di opportunità di un giudice non appartenente all'ufficio del giudice di pa- ce ricusato: e, così proposta e argomentata, la censura è infondata.
8. Nella seconda parte del ricorso - sotto la lettera B -1 il Comune di Sparanise prospetta moltepli- ci argomenti critici, denunciando indiscriminatamente in premessa la violazione dei disposti nell'ordine degli artt. 51, 37, 320, 321, 113, 306 e 112 c.p.c., 2948 e 2935 c.c. come asserito error in procedendo e specificando poi alle lettere da a) ed i) le singole censure.
8.1 Ebbene, sub a), il ricorrente denuncia, come violazione del disposto dell'art, 320 c.p.c., l'avere il giudice di pace ritenuto matura la decisione sulla 14 questione preliminare di merito sollevata dall'attore con l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del Comune, così precludendo al codesto Comune "ogni deduzione istruttoria". Così formulata la censura, benché deduca la viola- zione di una norma processuale, é inammissibile, perché non critica il punto della decisione nel quale l'asserito errore nella trattazione istruttoria si sa- rebbe riflesso, là dove in particolare il giudice di pace ha motivamente escluso la rilevanza delle circo- stanze di fatto dal Comune dedotte a prova in ordine alla asserita sussistenza di uno specifico atto di mes- sa in mora astrattamente idoneo ad interrompere la pre- scrizione.
8.2 Sub b) il ricorrente rimprovera al Giudice l'istanza di rego-di pace di non aver "preso in esame” lamento di giurisdizione e di "non essersi pronunciato" su di essa: e poichè non é controverso nel giudizio che il ricorso al riguardo non fu notificato all'altra par- te né in ogni caso depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, deve intendersi che il ricorrente non censuri la omessa "sospensione del processo di me- rito" ex art. 367 c.p.c., bensì la omessa pronuncia sull'eccepito difetto di giurisdizione (implicitamente invece negato con la decisione nel merito). E dunque il 15 rilievo si risolve nel motivo attinente alla giurisdi- zione argomentato nel secondo motivo del ricorso e già negativamente dalle sezioni unite di scrutinato questa Corte.
8.3 Sub c) il ricorrente censura la omessa SO- spensione del giudizio che invece doveva essere dal giudice di pace disposta per effetto della istanza di ricusazione ex art. 52, comma 3, c.p.c. basti al ri- guardo rilevare che, pur a prescindere dalla considera- zione che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità deve escludersi 1'automatismo dell'effetto sospensivo (effetto invece condizionato alla delibazione del giudice a quo nella ammissibilità dell'istanza), la censura è inammissibile per difetto di interesse, poichè la istanza nella specie fu riget- tata dal giudice competente (il Pretore di Santa Maria Capua Vetere) prima del deposito della sentenza del giudice ricusato.
8.4 Ancora sub d) ed e) si prospetta la viola- zione degli artt. 320 e 321 c.p.c. per avere il Giudice di pace omesso di provvedere sulle istanze istruttorie e di disporre la comparizione personale delle parti avendo ritenuto la causa matura per la decisione in or- dine alla dedotta prescrizione. Già si è detto della inammissibilità di un tale rilievo critico e basterà 16 qui aggiungere che la censur a in ordine della rilevanza dei proposti mezziall'apprezzamento istruttori deduce un error in indicando estraneo al sindacato di legittimità nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
8.5 Del tutto generica e perciò inammissibile è la censura formulata sub f) dove si allude, senza alcun riferimento a specifici punti della decisione, a una asserita indebita applicazione equitativa delle re- gole processuali. E se il riferimento deve intendersi diretto alla decisione sulla validità della procura orginariamente conferita del Comune al suo difensore anche nella fase consecutiva alla riassunzione (validità che in effetti il Giudice di pace ha inteso fondare su esigenze equitative), già si è detto, esami- nando il primo motivo del ricorso, che la decisione è invece conforme alla regola processuale di cui all'art. 83, c.3, c.p.c. e che in ogni caso il Comune è privo di interesse a criticare la motivazione della decisione sul punto in cui, disattiva la eccezione di contropar- te, si è riconosciuta la persistenza della costituzione in giudizio del Comune pur dopo la riassunzione davanti al Giudice di pace di Piedimonte Matese.
8.6 Inammissibile è pure la censura sub g) per avere il Giudice di pace negato nella specie la 17 "cessazione della materia del contendere" come effetto del sopravvenuto pagamento da parte dell'attore della somma iscritta a ruolo e riportata nella cartella esat- l'apprezzamento in proposito (e cioè toriale, sicché intervenute nel corso del processo delle circostanze in ipotesi la posizione di con- che chiederebbero trasto tra le parti) è insindacabile in sede di legit- timità (Cass. 12614/1995).
8.7 Sub h) il ricorrente censura, per violazione dell'art. 112 c.p.c., l'avere il Giudice di pace negato fondamento nel merito alla pretesa dal Comune fatta va- lere attraverso il procedimento di ricusazione esatto- riale (per difetto della prova in ordine alla presta- zione di erogazione dell'acqua potabile e in ogni caso stessa), quando invece in ordine alla entità della atente si era limitata a chiedere l'attore l'accertamento della estinzione del diritto del Comune per intervenuta prescrizione. La censura così formulata è in parte infondata e in parte inammissibile. Il giudice di pace, infatti, benché avesse accolto la difesa principale dell'attore in ordine alla prescrizione del diritto di credito del Comune, ha tuttavia esaminato anche la prospettazione subordinata dalla ON (che aveva in ogni caso negato il fondamento nel merito della pretesa del Comune, con- 18 testando in particolare il criterio di suddivisione pro capite - tra gli utenti del costo del servizio). Non sussiste dunque il lamentato vizio di ultrapetizio- inammissibile è l'ulteriore profilo della ne, mentre -là dove si critica l'apprezzamento negativo censura, compiuto dal Giudice di pace in ordine agli elementi di prova documentale sui quali il Comune aveva fondato la sua specifica pretesa verso la ON e perciò si de- nuncia un error in indicando, non deducibile come moti- vo di cassazione della decisione del giudice di pace resa secondo equità.
8.8 Sub i), infine, della secondo sezione del ricorso, il Comune di Sparanise denuncia “errata appli- "cazione dell'art. 2948 C.C. per avere il Giudice di pace ritenuto operante nella specie la prescrizione, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui il credito era divenuto esigibile (31 luglio 1992), negato effetto interruttivo del termine al riguardo provvedimenti agli atti - dal Comune documentati, - escluso inferire la rilevanza dalle circostanze di pat- to dedotte nella istanza probatorio dello stesso Comune in ordine al compimento di un asserito specifico atto costituzione in mora. Aggiunge il ricorrente chedi nella specie dovrebbe operare la prescrizione decennale (in via generale nei confronti di Comuni, come quello 19 di Sparanise, in dichiarato stato di dissesto) e pure con riguardo alla domanda considerata sul fondamento dell'art. 2041 c.c.. Così argomentata, la censura, che denuncia la vio- lazione di norme sostanziali che regolano il rapporto dedotto in giudizio, nonché vizi di motivazione in or- dine all'apprezzamento dei documenti prodotti e alla valutazione negativa della rilevanza delle proposte istanze probatori, è inammissibile perchè diretta alla pronuncia nel merito che il giudice di pace ha reso se- condo equità in causa il cui valore non eccede lire due milioni.
9. Il ricorso, affidato a motivi in parte inam- missibili e in parte infondati, deve essere perciò ri- gettato. Non può dirsi tuttavia che il Comune di Spara- nise abbia agito in questa sede di legittimità con dolo o colpa grave, come afferma la difesa della ON, la cui domanda fondata sulla asserita responsabilità ag- gravata ex art. 96 c.p.c. deve essere perciò respinta. E anzi nella complessità di talune questioni poste dal presente ricorso (il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione - d'ufficio - della nullità della sen- tenza impugnata) ravvisa il Collegio giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio. 20 2 0 :
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Roma 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Giovanni Losavio, Giammlosur CORTE SUPE IL CANCE Andrea Blac 4 GILL 2002 il ELLIERE 12 21 1