Sentenza 8 giugno 2000
Massime • 4
In tema di sequestro preventivo di un complesso di beni (relativi, nella specie, ad uno stabilimento industriale), il tribunale del riesame adito al fine di ottenere il dissequestro di quelli (nella specie, impianti e delle attrezzature) non coinvolti nell'attività illecita (consistente, nella specie, nella produzione di gas liquido in violazione delle norme fiscali), può rigettare la richiesta, ovvero accoglierla, ove, sulla base della documentazione prodotta e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'interessato in sede di udienza, reputi possibile la separazione dei beni estranei all'attività illecita, ma in tal caso dovrà anche indicare i suddetti beni, non potendo adottare un provvedimento di dissequestro che, come nella specie, demandi al procuratore della Repubblica l'individuazione in concreto dei beni non coinvolti nell'illecita produzione, atteso che detto provvedimento si risolverebbe in un'astratta enunciazione di diritto, come tale estranea al sistema delle impugnazioni.
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
In tema di sequestro preventivo di un complesso di beni (relativi, nella specie, ad uno stabilimento industriale), il tribunale del riesame adito al fine di ottenere il dissequestro di quelli (nella specie, impianti e delle attrezzature) non coinvolti nell'attività illecita (consistente, nella specie, nella produzione di gas liquido in violazione delle norme fiscali), può rigettare la richiesta, ovvero accoglierla, ove, sulla base della documentazione prodotta e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'interessato in sede di udienza, reputi possibile la separazione dei beni estranei all'attività illecita, ma in tal caso dovrà anche indicare i suddetti beni, non potendo adottare un provvedimento di dissequestro che, come nella specie, demandi al procuratore della Repubblica l'individuazione in concreto dei beni non coinvolti nell'illecita produzione, atteso che detto provvedimento si risolverebbe in un'astratta enunciazione di diritto, come tale estranea al sistema delle impugnazioni.
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2000 |
Testo completo
Archivio sentenze penali della Corte di Cassazione
ANNO/NUMERO 200002644
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 08/06/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 2644
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 24694/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 14 maggio 1999 in sede di appello ex art. 325 c.p.p.;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria di non luogo a provvedere.
Fatto e diritto
In data 4 febbraio 1999 il G.i.p. del Tribunale di Nola ha emesso decreto di sequestro preventivo dello stabilimento industriale della SAMAGAS s.r.l., con relative pertinenze, destinato alla lavorazione e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi per uso industriale e/o domestico, in relazione al procedimento penale a carico dell'amministratore della società, NT EL (e altri indagati) per i reati di cui all'art. 416 c.p., 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995 e 4 lett. d) del d.l. 42911982,
convertito in l. 516/1982, per avere destinato G.P.L. sottoposto ad aliquota fiscale agevolata, perché destinato a uso domestico, a scopi di autotrazione, soggetto a una tassazione superiore, così procurando all'Erario un rilevante danno. Il provvedimento veniva, pertanto, emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sia in relazione al pericolo di perpetrazione dell'illecito cui la libera disponibilità dei predetti beni avrebbe dato luogo (primo comma), sia perché si trattava di cose soggette a confisca obbligatoria (secondo comma). Il provvedimento veniva successivamente confermato dal Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 1^ marzo 1999. Con ordinanza del 15 aprile 1999 il G.i.p. del Tribunale di Nola rigettava l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare proposta da OS EL, nuova amministratrice della società, con la quale si chiedeva il dissequestro dei beni limitatamente alle attrezzature e agli impianti "facenti parte dell'autonomo ramo aziendale di commercializzazione di g.p.l. non imbottigliato, quali individuati nell'allegata consulenza tecnica". Riteneva, infatti, il G.i.p. la materiale e giuridica impossibilità di procedere a una distinzione dei beni sottoposti a sequestro nei sensi di cui alla richiesta.
Avverso tale provvedimento OS EL, nella indicata qualità, proponeva appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. Il gravame veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Napoli il quale, con ordinanza 14 maggio 1999, disponeva il dissequestro dei beni mobili e immobili di proprietà della SAMAGAS s.r.l. di cui non era stata provata l'avvenuta utilizzazione per la consumazione dei reati ascritti ad NT EL (G.P.L. "non imbottigliato"), fermo il sequestro quanto ai beni impiegati per l'illecita attività (G.P.L. Imbottigliato"). Il Giudice dell'appello demandava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola la concreta individuazione di detti beni e la successiva esecuzione sul presupposto che il Collegio era carente di poteri istruttori per procedere all'indagine.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Nola, chiedendone l'annullamento, rilevando che gli impianti e le attrezzature della SAMAGAS, "funzionali alla diversa attività di commercializzazione di GPL non imbottigliato, costituiscono e rappresentano gli stessi impianti e attrezzature utilizzati per porre in essere l'attività criminosa esercitata" e che "il parco serbatoi... è stato utilizzato per porre in essere l'attività criminosa contestata". Conclude per l'annullamento del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente si duole fondatamente del fatto che il Tribunale del riesame non abbia, praticamente, emesso alcuna decisione sulla questione che gli era stata sottoposta, limitandosi a formulare un'astratta e ovvia enunciazione in diritto, secondo cui si sarebbe potuto procedere a sequestro soltanto nei confronti dei beni che servirono o furono destinati a commettere i reati, adottando un provvedimento assolutamente estraneo al sistema delle impugnazioni delle ordinanze impositive delle misure cautelari. Decisione che, invece, avrebbe potuto e dovuto essere emessa o nel senso dell'accoglimento (eventualmente parziale) della richiesta, sulla scorta delle indicazioni dell'istante, contenute nella consulenza tecnica allegata alla richiesta stessa, se del caso, previo invito al richiedente a fornire gli opportuni chiarimenti, in sede di udienza, ovvero nel senso del rigetto, qualora avesse ritenuto la richiesta infondata in fatto (anche, eventualmente, per impossibilità materiale di distinguere gli impianti destinati all'imbottigliamento da quelli non destinati a tale linea di produzione) o in diritto. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000