Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 2644
CASS
Sentenza 8 giugno 2000

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In tema di sequestro preventivo di un complesso di beni (relativi, nella specie, ad uno stabilimento industriale), il tribunale del riesame adito al fine di ottenere il dissequestro di quelli (nella specie, impianti e delle attrezzature) non coinvolti nell'attività illecita (consistente, nella specie, nella produzione di gas liquido in violazione delle norme fiscali), può rigettare la richiesta, ovvero accoglierla, ove, sulla base della documentazione prodotta e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'interessato in sede di udienza, reputi possibile la separazione dei beni estranei all'attività illecita, ma in tal caso dovrà anche indicare i suddetti beni, non potendo adottare un provvedimento di dissequestro che, come nella specie, demandi al procuratore della Repubblica l'individuazione in concreto dei beni non coinvolti nell'illecita produzione, atteso che detto provvedimento si risolverebbe in un'astratta enunciazione di diritto, come tale estranea al sistema delle impugnazioni.

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

In tema di sequestro preventivo di un complesso di beni (relativi, nella specie, ad uno stabilimento industriale), il tribunale del riesame adito al fine di ottenere il dissequestro di quelli (nella specie, impianti e delle attrezzature) non coinvolti nell'attività illecita (consistente, nella specie, nella produzione di gas liquido in violazione delle norme fiscali), può rigettare la richiesta, ovvero accoglierla, ove, sulla base della documentazione prodotta e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'interessato in sede di udienza, reputi possibile la separazione dei beni estranei all'attività illecita, ma in tal caso dovrà anche indicare i suddetti beni, non potendo adottare un provvedimento di dissequestro che, come nella specie, demandi al procuratore della Repubblica l'individuazione in concreto dei beni non coinvolti nell'illecita produzione, atteso che detto provvedimento si risolverebbe in un'astratta enunciazione di diritto, come tale estranea al sistema delle impugnazioni.

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 2644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2644
    Data del deposito : 8 giugno 2000

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