Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio le parti possono rassegnare nuove conclusioni rispetto a quelle formulate nel precedente giudizio di merito soltanto se siano inquadrabili nell'ambito dei profili di cui la Corte abbia rimesso la valutazione al giudice di rinvio (Nella specie, la S.C., in applicazione di siffatto principio di diritto, in un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, ha affermato che i danni dipendenti dalla morte sopravvenuta possono essere chiesti soltanto se attengono alle conseguenze del fatto illecito che, avendo formato oggetto della sentenza di annullamento, sono rimesse al giudice di rinvio, non essendo invece ammissibile la domanda di maggiori danni attinenti alle "voci" di danno la cui liquidazione da parte del giudice del merito sia stata confermata dalla Cassazione , divenendo perciò definitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA OR, VA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato MARANELLA STEFANO, difesi dall'avvocato NO EP, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AP MI, ASSITALIA SPA, MILANO SPA;
- intimati -
e sul 20 ricorso n. 06670/99 proposto da:
AP MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO EP, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VA OR, VA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato STUDIO MARANELLA, difesi dall'avvocato NO EP, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
MILANO SPA, ASSITALIA SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 06752/99 proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.p.A. con sede in Roma, in persona dell'A.D. Dr. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, ,presso lo studio dell'avvocato CIERI EDUARDO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VA OR, VA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato STUDIO MARANELLA, difesi dall'avvocato NO EP, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
AP MI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1757/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione seconda civile emessa il 27/5/98, depositata il 27/07/98;
RG.
262/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato EP NO;
udito l'Avvocato CIERI EDUARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 21 maggio 1996 n. 4671 questa Corte, pronunziando sulle responsabilità civili conseguenti ad un incidente stradale avvenuto a Salerno il 1^ febbraio 1981, in cui avevano riportato lesioni i conducenti dei due veicoli scontratisi, confermava la decisione della Corte di appello di Salerno del 15 settembre 1992 in ordine al concorso di colpa di IL LL nella misura del 60% e di IC EN nella misura del 40%; cassava, invece, la detta sentenza in ordine a tre punti: a) la liquidazione del danno morale spettante alla LL;
b) la liquidazione del danno spettante al di lei marito, ZO LI, come effetto delle lesioni subite dal coniuge, che avevano compromesso le loro relazioni sessuali;
c) il mancato riconoscimento del danno biologico e del danno morale subiti dal EN.
Il giudizio era riassunto davanti al giudice di rinvio da ZO e RE LI, in proprio e quali eredi di IL LL (deceduta nel corso del giudizio di cassazione). Si costituivano IC EN, la società LI (assicuratore del veicolo del EN) e la società IL UR, incorporante della società LO NA (assicuratore del veicolo guidato dalla LL).
La Corte di appello di AP, con la sentenza depositata. 27 luglio 1998: a) determinava il danno morale subito dalla LL nella misura della metà del danno biologico già liquidato alla stessa con statuizione passata in giudicato, condannando il EN e la società LI (quest'ultima nei limiti delle somme assicurate) al pagamento della somma di L. 18 milioni, oltre interessi, a favore degli eredi della LL;
b) in ordine al danno subito da ZO LI (coniuge della LL), escludeva il danno morale e liquidava il solo danno derivante dalla compromissione dei rapporti sessuali con la moglie, in conformità della decisione della citata sentenza della Cassazione, mentre rigettava la richiesta del marito e del figlio di riconoscimento del danno morale conseguente alla sopravvenuta morte della LL, osservando che non era stato accertato il nesso di causalità tra le lesioni subite dalla stessa nell'incidente e la sua morte e che comunque tale accertamento non era ammissibile in sede di rinvio;
c) liquidava a favore del EN il danno biologico ed il danno morale, condannando al pagamento delle somme determinate a tale titolo ZO e RE LI, quali eredi della LL, e la società IL UR;
d) dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Avverso la sentenza della Corte di appello di AP ZO e RE LI hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi;
hanno proposto autonomi ricorsi incidentali la società LI e IC EN, ciascuno deducendo un motivo;
ZO e RE LI hanno resistito con distinti controricorsi ai due ricorsi incidentali. È stata ordinata la notifica del ricorso incidentale del EN alla società IL, che non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Tutte le parti costituite hanno presentato memoria (i ricorrenti principali ne hanno depositato due, una per ciascuna udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I tre ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2 - Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 394 c.p.c., lamentano che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del decesso della LL e del raggiungimento della maggiore età del figlio della medesima, RE LI, fatti verificatisi durante il giudizio di cassazione, ma di cui la Cassazione non poteva occuparsi. I ricorrenti osservano che essi avevano chiesto al giudice di rinvio il risarcimento di tutti i danni, e quindi anche di quelli derivanti dalla morte della LL, riconducibile alle lesioni dalla stessa subite nell'incidente, nonché dei danni sofferti dal figlio "nell'infanzia e nell'adolescenza".
Il motivo di ricorso è infondato.
2.1.- Per quanto attiene ai danni subiti dal figlio della LL (RE LI), va rilevato che egli non è stato parte nel presente processo nelle fasi anteriori a quella di rinvio, perché i suoi genitori hanno agito facendo valere i loro diritti, ma non anche i diritti eventualmente spettanti al loro figlio minore, che sarebbe potuto stare in giudizio attraverso la rappresentanza dei genitori (art. 75, secondo comma, c.p.c.). Ed infatti i coniugi LL-LI non si sono costituiti nella qualità di rappresentanti legali del figlio RE, ne' a tale soggetto è stato riconosciuto alcun diritto risarcitorio dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio.
Consegue che la costituzione di quest'ultimo in proprio, avvenuta con l'atto di riassunzione dei giudizio di rinvio, è inammissibile, onde tale parte va considerata legittimata a partecipare al processo soltanto nella qualità di erede della madre IL LL. 2.2.- Per quanto attiene alla morte sopravvenuta della LL, va affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'accertamento della sua dipendenza dalle lesioni che la stessa ha riportato nell'incidente può, in linea generale, essere compiuto nel giudizio di rinvio. In tale fase, infatti, possono essere chiesti i danni sofferti dopo la sentenza di merito parzialmente cassata, a norma dell'art. 345, primo comma, e dell'art. 394, primo comma, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 19 gennaio 1999 n. 465, massima n.522410). Poiché, però, conclusioni diverse rispetto a quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunziata la sentenza cassata sono ammissibili solo se rese necessarie dalla sentenza di Cassazione (terzo comma del citato art. 394), i danni dipendenti dalla morte sopravvenuta possono essere chiesti nel giudizio di rinvio soltanto se attengono alle conseguenze del fatto illecito che, avendo formato oggetto della sentenza di annullamento della Cassazione, sono rimesse alla decisione del giudice di rinvio e quindi formano ancora oggetto del giudizio, mentre non è ammissibile la domanda di maggiori danni (conseguenti alla morte sopravvenuta della persona che nell'incidente riportò lesioni) attinenti alle "voci" di danno la cui liquidazione da parte del giudice del merito ha trovato conferma nella sentenza della Cassazione ed è perciò divenuta definitiva.
Nel caso di specie, il danno morale subito dalla LL per effetto dell'incidente non è aumentato per il suo decesso. Nè si deduce che, per tale fatto, si sia aggravato l'unico tipo di danno a favore del coniuge LI che la Cassazione ha rimesso alla liquidazione del giudice di rinvio, e cioè il danno "conseguente all'impossibilità di ristabilimento dei rapporti sessuali con la moglie", tenuto conto che esso si era già prodotto per effetto delle gravissime lesioni riportate dalla LL nell'incidente. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, sia perché la stessa ha ritenuto non accertato il nesso di causalità tra le lesioni subite dalla LL e la sua morte (peraltro con affermazione superficiale e priva di argomentazione), sia perché comunque la detta morte non ha aggravato i danni che il giudice di rinvio aveva il compito di liquidare per effetto della sentenza della Cassazione (in tal senso va precisata la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile nel giudizio di rinvio l'accertamento del detto nesso di causalità).
3 - Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo la "violazione degli artt. 347, 132 n.4 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c.", lamentano che la sentenza impugnata "non ha provveduto sulle conclusioni, rassegnate ex art. 394, ultimo comma, c.p.c.", e che "la causa è stata decisa senza l'acquisizione e l'esame del fascicolo di ufficio di primo grado, contenente la relazione di consulenza medico-legale, rilevante ed anzi determinante al fine di decidere sulle domande" da loro proposte. Ciò ha comportato che la Corte di appello non abbia valutato le "atroci sofferenze per lunghi anni subite" dalla LL. Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha deciso su tutte le domande proposte dai ricorrenti. La mancata considerazione della sopravvenuta morte della LL è stata già presa in esame in relazione al precedente motivo di ricorso (2.2).
È vero che la Corte di appello ha dato atto della mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, ma ha ritenuto di potere ugualmente decidere la causa e di non procrastinare la conclusione di un giudizio svoltosi con "tempi intollerabilmente lunghi". La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio non costituisce, di per sè sola, un vizio della sentenza, nè essa ha avuto alcuna incidenza sul contenuto della decisione, la quale ha desunto la natura e l'entità delle lesioni subite dalla LL da altri atti del processo. Non è quindi esatta l'affermazione dei ricorrenti che la Corte di appello abbia ignorato tali lesioni ai fini della determinazione del danno morale sofferto dalla LL, la quale, d'altro canto, viene censurata con il successivo motivo del ricorso.
4 - Con il terzo motivo del ricorso principale i ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., censurano la liquidazione equitativa dei danni subiti dalla LL e dal di lei marito, insistendo in particolare modo sul mancato risarcimento dei danni subiti dal loro figlio RE. Il motivo di ricorso è infondato.
4.1.- Per quanto attiene al danno morale subito dalla LL, la sentenza impugnata lo ha correttamente liquidato nella misura di metà dell'ammontare del danno biologico, la cui statuizione era passata in giudicato.
4.2.- In ordine al danno liquidato a favore del marito della LL per la compromissione delle relazioni sessuali tra coniugi, la valutazione equitativa compiuta dalla Corte di appello è motivata in relazione alla liquidazione compiuta dalla sentenza annullata dalla Cassazione per la sola ragione che in essa era stato incluso anche il danno morale ritenuto non spettante al coniuge della persona che ha riportato le lesioni. Su questa motivazione nessuna censura è formulata nel ricorso.
4.3.- La posizione del figlio è stata già considerata nell'esame del primo motivo di ricorso (2. 1).
5 - Con il quarto motivo del ricorso principale i ricorrenti deducendo la "violazione dell'art. 61 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c.", censurano l'affermazione della sentenza impugnata in ordine. al mancato accertamento del nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla LL nel sinistro e la sua successiva morte.
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse perché, come si è detto nell'esame del primo motivo del ricorso (2.2.), la morte della LL, anche se venisse riconosciuta dipendente dall'incidente per cui è causa, non potrebbe avere alcuna rilevanza in ordine alla liquidazione dell'ammontare del danno rimessa alla sentenza impugnata, tenuto conto del limitato ambito del giudizio di rinvio disposto dalla precedente sentenza della Cassazione.
6 - Prima dell'ultimo motivo del ricorso principale, che concerne la pronunzia sulle spese, occorre esaminare il ricorso incidentale della società LI - Le UR d'AL che, con l'unico motivo, deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 324, 112 c.p.c." e vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata in solido con il EN a pagare le somme riconosciute dovute agli eredi LL ed a ZO LI in proprio, sia pure nei limiti del massimale. La società ricorrente osserva che la sua condanna è in contrasto sia con il giudicato interno formatosi prima del giudizio di rinvio, sia con le domande proposte dai danneggiati in sede di rinvio.
Il motivo di ricorso è fondato sotto il primo aspetto. La sentenza della Corte di appello di Salerno, parzialmente cassata dalla sentenza di questa Corte che ha disposto il giudizio di rinvio, ha ritenuto la responsabilità per "mala gestio" della società LI (istituto assicuratore della responsabilità civile del EN) nei limiti della rivalutazione monetaria e l'ha perciò condannata al pagamento del "maggior danno per svalutazione monetaria del residuo massimale di L. 18.859.000 dal 16/8/82 al maggio 90 epoca di messa a disposizione del detto importo residuo" (pag. 37 della sentenza della Corte di Salerno del 2 luglio 1992). Questa parte della sentenza di appello non è stata censurata dai quattro motivi del precedente ricorso per cassazione proposto dai coniugi LL- LI, onde la posizione debitoria dell'LI è divenuta definitiva prima dei giudizio di rinvio disposto dalla precedente sentenza della Cassazione. Consegue che essa non poteva essere più modificata dal giudice di rinvio. È errato, pertanto, il capo della sentenza impugnata che ha condannato la società Le UR d'AL (per errore materiale indicata come IL UR nel dispositivo, ove risulta invertita la denominazione delle dette due società assicuratrici), in solido con il EN, sia pure "nei limiti delle somme assicurate". Tale capo della sentenza va cassato senza rinvio, con conseguente assorbimento di ogni altra censura formulata nel ricorso della società Le UR d'AL.
7 - Occorre, ora, passare all'esame delle censure che si indirizzano contro la pronunzia sulle spese della sentenza impugnata, che ha compensato tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio per ragioni equitative. Le censure sono contenute nel quinto motivo del ricorso principale e nell'unico motivo del ricorso incidentale del EN.
I ricorrenti principali LI, deducendo la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostengono che l'LI, essendo totalmente soccombente,
andava condannata al pagamento delle spese.
Il ricorrente incidentale EN, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed il vizio di motivazione, ritiene che l'onere delle spese sostenute da lui, parte vittoriosa, doveva essere posto a carico della società assicuratrice IL ed osserva che la Corte di appello "non ha indicato alcun elemento per compensare le spese a favore dell'assicuratore" e che non concorrevano giusti motivi. 7.1.- Per quanto attiene alle spese degli attori in riassunzione (LI), la cassazione della condanna dell'LI comporta l'annullamento anche della pronunzia sulle spese relativa ai rapporti tra i ricorrenti principali e l'LI, onde il quinto motivo del ricorso principale è assorbito, 7.2.- In ordine alle spese del EN, il motivo del ricorso da questo proposto è infondato, perché il potere equitativo di compensazione delle dette spese (nei rapporti con i LL-LI e l'assicuratore della stessa parte) è stato giustificato dalla sentenza impugnata mediante il consentito rinvio alle ragioni espresse dalla precedente sentenza di appello, la quale aveva disposto in modo uguale, "tenuto conto dell'esito della controversia che equamente penalizza e premia tutte le parti".
Non sussiste, pertanto, il denunziato vizio di motivazione in ordine all'esercizio del potere di compensazione, il cui contenuto discrezionale non è censurabile in questa sede.
8 - Le ragioni equitative espresse dalla sentenza impugnata inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio di rinvio e delle precedenti fasi del processo nei rapporti tra i ricorrenti principali e l'LI, di cui si è accolto il ricorso.
9 - Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i tre ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale di EN;
accoglie il ricorso incidentale LI e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato detta società ricorrente;
compensa le spese del giudizio di rinvio e delle precedenti fasi del processo nei rapporti tra i ricorrenti principali e l'LI. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003