Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23119
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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Massime1

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna (art. 307, comma secondo, lett. b), l'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'esclusivo parametro di riferimento ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna; a tal fine, riveste significativo rilievo l'apprezzamento che il prevenuto - ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione, espressione di piena adesione a detto sodalizio - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza che "cosa nostra" non fa mancare ai suoi adepti e, quindi, sottrarsi all'esecuzione della pena.

Commentario1

  • 1Scarcerazione per decorrenza dei termini e ripristino della custodia cautelareAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 agosto 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23119
Data del deposito : 9 marzo 2004

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