Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna (art. 307, comma secondo, lett. b), l'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'esclusivo parametro di riferimento ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna; a tal fine, riveste significativo rilievo l'apprezzamento che il prevenuto - ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione, espressione di piena adesione a detto sodalizio - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza che "cosa nostra" non fa mancare ai suoi adepti e, quindi, sottrarsi all'esecuzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Scarcerazione per decorrenza dei termini e ripristino della custodia cautelareAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23119 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 339
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 48560/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.11.2003 da:
Avv. Vincenzo Catanzaro, difensore di LL AS IA, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in sede di appello de liberiate, del 9 ottobre 2003;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 12 dicembre 2002, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto da GA AS IA avverso l'ordinanza del 14 novembre 2003 con la quale il Tribunale di Trapani aveva disposto, ai sensi dell'art. 307, comma 2^, lett. b) c.p.p., il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti del prevenuto, riconosciuto colpevole dei reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di estorsione aggravata ex art. 7 l. n. 203/1991 e condannato alla pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione.
Riteneva il Tribunale che, ai fini della sussistenza del pericolo di ruga, apprezzabile ai sensi del menzionato art. 307, comma 2^, lett. b), in riferimento all'art. 274, comma 1^, lett. b), dovessero considerarsi l'entità della pena, la circostanza che il GA fosse persona a disposizione di una sanguinaria famiglia mafiosa e stabilmente dedita ad estorsioni per conto di Cosa nostra, sicché era plausibilmente ipotizzabile che potesse avvalersi di strutture logistiche e di appoggi in seno all'organizzazione criminosa. 2. - Pronunciando sul ricorso per Cassazione proposto dal difensore del GA, che lamentava come il giudice di appello avesse valorizzato elementi dai quali non era dato desumere alcuna volontà di fuga e come, per converso, non si fosse tenuto conto di altri elementi quali l'ineccepibile condotta del GA durante il periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora.
3. - Con sentenza n. 3210/2003, la Prima Sezione Penale di questa Suprema Corte accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnata ordinanza con rinvio allo stesso Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Rilevava il Supremo Collegio che il giudice di appello, pur dicendo di volersi uniformare ai principi stabiliti nella sentenza n. 34537/2001 delle Sezioni Unite, se ne era parzialmente discostato e, per altro verso, aveva effettuato valutazioni che, in parte, avevano eluso quelle prescrizioni e, in parte, erano prive di adeguata motivazione. In particolare, con riferimento alla personalità del reo, risultava da un canto sopravvalutata l'entità della pena inflitta (che è solo uno degli elementi sintomatici del pericolo di fuga) e dall'altro canto viziata da contraddizione la disamina del delitto associativo ascrittogli, non essendo coerente con l'affermata esistenza di un elevato livello di pericolo di fuga, insito nell'affiliazione a sodalizio mafioso, il rilievo per il quale detta affiliazione in realtà consisteva (solo) in una sua qualità di soggetto "a disposizione " (per realizzare estorsioni) per il quale non potevano valere quelle opportunità di avvalersi di strutture ed appoggi che avevano gli appartenenti alla cosca.
D'altronde, se era vero che, per escludere il paventato pericolo di fuga, non era sufficiente il mero richiamo alla corretta esecuzione delle prescrizioni connesse all'obbligo di dimora in atto, era pur vero che l'esigenza cautelare in questione doveva essere, comunque, collegata a profili di concretezza e non ridotta alla formulazione di prognosi fondata sulla mera considerazione della pena inflitta e sul collegamento del prevenuto a sodalizio criminoso, come aveva mostrato di ritenere l'impugnato provvedimento.
4. - Pronunciando quale giudice di rinvio, il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe indicata, rigettava il gravame. Osservava, al riguardo, che l'entità della pena irrogata al GA ben poteva costituire elemento apprezzabile in funzione del paventato pericolo di fuga e, dall'altro, che la sua condizione di partecipe a sodalizio mafioso (riconosciuta con sentenza di condanna) rendeva certamente ipotizzabile che egli potesse beneficiare della consueta disponibilità di mezzi e persone che Cosa nostra, notoriamente, non faceva mancare ai suoi affiliati in difficoltà. Era, dunque, assolutamente verosimile che l'imputato, condannato anche per estorsioni poste in essere nell'interesse del sodalizio, potesse avvalersi della protezione dello stesso a copertura della sua latitanza. Insignificante, proprio in rapporto all'entità della pena patita, era la puntuale osservanza delle prescrizioni impartite all'atto della scarcerazione, posto che la stessa costituiva mero adempimento ad una situazione impostagli dall'autorità procedente. 5. - Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore del GA propone, ora, nuovo ricorso per Cassazione, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione, con riferimento agli artt. 307, comma 2^, lett. b), 125, 273, 274,292 e 606, comma 1^, lett. b) ed e) del codice di rito. Sostiene, in proposito, che il Tribunale era incorso negli stessi vizi del provvedimento cassato, eludendo, in sostanza, le prescrizioni impostegli dal Giudice di legittimità. Si era, infatti, limitato a fare riferimento all'entità della pena inflitta ed alla teorica possibilità che lo stesso GA potesse avvalersi della disponibilità di mezzi e persone da parte del sodalizio, dunque con un argomentare dubbioso e possibilista, senza alcun riferimento ad elementi concreti. D'altro canto, il giudice di merito aveva ancora una volta trascurato di considerare che l'imputato era stato condannato per il fatto di essere soggetto a disposizione della mafia, per il quale non potevano, dunque, valere quelle opportunità di avvalersi di strutture ed appoggi sui quali possono contare quanti fanno organicamente parte dell'organizzazione delinquenziale. 6. - Il ricorso è destituito di fondamento.
Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di violazione di legge ne' alcuna carenza di motivazione tale da sostanziare la reclamata elusione del dictum di questa Suprema Corte, racchiuso nella pronuncia di annullamento.
Ed infatti, non risponde al vero che la sola entità della pena inflitta (pari a ben diciassette anni e sei mesi) abbia costituito l'esclusivo parametro di riferimento ai fini della disposta misura cautelare, risultando, invece, che quell'elemento, pur di imprescindibile valenza, si collocava nel quadro di una più complessa valutazione che teneva conto anche della natura e gravità dell'addebito per il quale il GA aveva riportato condanna in funzione di un giudizio prognostico - prettamente di merito - per il quale appariva altamente probabile che il condannato si sottraesse all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna a suo carico. A tale ultimo riguardo, l'apprezzamento in ordine alle possibilità che, in tale intendimento, il prevenuto potesse fruire del reticolo di complicità ed assistenza che Cosa nostra non fa mancare ai suoi adepti non appare infirmato dal rilievo, sul quale parte ricorrente ha ancora una volta insistito, che il GA sia stato ritenuto partecipe del sodalizio mafioso per la sola qualità di soggetto a disposizione, pronto a commettere estorsioni su mandato della stessa organizzazione delinquenziale. Come già questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr.Cass. Sez. 5^, 21.11.2003, Bruno ed altri, n. 6101/04 non ancora massimata) la condizione di soggetto a disposizione è espressione di piena adesione al sodalizio, indipendentemente da un atto formale di investitura od iniziazione, rappresentando generalmente un primo livello di partecipazione, nello sviluppo della progressione carrieristica nell'organigramma dell'organizzazione delinquenziale, che non può certo consentirsi di appaltare ad estranei il delicato compito di porre in essere le tipiche azioni delinquenziali di sostentamento del sodalizio mafioso, quali appunto le estorsioni.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 delle disp.att. c.p.p.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004