Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 1
Non risponde alla formalità prevista dall'art. 337 cod. proc. pen. la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria (che non stia coadiuvando l'ufficiale ma che lo sostituisca completamente nell'attività a lui riservata), che non sia iscritta nei registri dell'ufficio di Polizia, e che non sia neppure portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2003, n. 49497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49497 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. BIANCHI LUISA CONSIGLIERE
Dott. PALMIERI ETTORE CONSIGLIERE
Dott. IACOPINO SILVANA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Presso la CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) LO RO nato il [...];
avverso la SENTENZA del 23/01/2003 della CORTE di APPELLO SEZ. MINORENNI di REGGIO CALABRIA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. A. MURA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore Avv. E. FALCOLINI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/1/2003 la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Minorenni, confermava la sentenza dell'11/1/2001 con la quale il Tribunale per i minorenni della stessa città aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di LO RO, imputato del reato p. e p. dagli artt. 582, 583, co. 2 n. 3 C.P. (lesioni gravissime in danno di TU UD consistente nella perdita del visus di un occhio a seguito dell'esplosione di un petardo) perché qualificato il fatto ascritto come lesioni personali colpose ex 590 C.P., l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. La decisione veniva adottata sul rilievo che la querela presentata da LI IA, madre del TU, era stata ricevuta non già da un ufficiale di P.G. ma da un agente di P.G., che aveva sostituito il primo senza che l'istanza punitiva fosse stata sottoposta, neppure in un momento successivo, all'esame di un superiore gerarchico né annotata sui registri dell'ufficio di polizia con conseguente mancato inoltro della stessa all'A.G. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, dolendosi della decisione adottata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
La Corte di Appello ha dato risposta al rilievo del ricorrente secondo cui era rituale, e quindi valida, la querela presentata all'agente TU RM perché questa era inserita nell'ufficio, complessivamente considerato, di cui faceva parte l'ufficiale di P.G., indicato dagli artt. 333 e 337 C.P.P. tra i soggetti legittimati a ricevere l'istanza di punizione. Ed invero, i giudici hanno chiarito che nella specie non poteva trovare applicazione il principio di diritto ricordato dall'impugnante, quale affermato dalla Corte di Cassazione con riguardo all'ipotesi della querela depositata nell'ufficio di segreteria del P.M., altro soggetto che può ricevere l'istanza punitiva.
Questa, secondo i supremi giudici è da considerare come presentata allo stesso P.M., anche se a lui non consegnata personalmente, in quanto l'ufficio di segreteria ha, per legge, compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che in esso si compiono (Cass. Sez. 3, sent. 2838 del 5/3/1998, Costanza). La corte di appello ha sottolineato che l'agente di P.G. TU RM non aveva coadiuvato un ufficiale di P.G. ma lo aveva del tutto sostituito nell'attività a lui riservata in quanto, dopo avere ricevuto la querela, mai l'aveva successivamente sottoposta all'attenzione ed all'esame dell'ufficiale di P.G. perché quest'ultimo ne prendesse cognizione. L'atto di querela, addirittura, neanche era stato annotato nei registri ufficiali dell'ufficio di Polizia tanto da non essere stato inoltrato all'autorità giudiziaria. La querela era stata, quindi, ricevuta da un soggetto non legittimato il quale non aveva compiuto alcuna attività volta a fare in modo che di essa si prendesse conoscenza all'interno dell'ufficio, globalmente considerato come struttura complessa variamente articolata, e, una volta registrata, protocollata e contraddistinta da un numero d'ordine, si portasse alla cognizione dell'autorità giudiziaria.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno concluso, con riferimento al caso di specie, che non potesse esserci equipollenza tra la figura del segretario del P.M. e quella dell'agente di P.G. Immune da censura è anche la decisione della corte di appello di non potere ritenere nella fattispecie in esame, in cui un reato procedibile di ufficio era risultato in seguito perseguibile a querela, che nella madre della persona offesa preesistesse e persistesse la volontà di perseguire penalmente l'autore del reato, e ciò a seguito di indagine in ordine al complessivo atteggiamento da lei tenuto nel processo. I giudici hanno, innanzitutto, ricordato che la LI aveva in data 24/12/1996 presentato una semplice denuncia per i fatti commessi in danno del figlio, la quale non conteneva alcuna manifestazione di volontà in ordine alla punizione del colpevole. In secondo luogo, la querela in seguito sporta dalla donna non poteva qualificarsi tale, trattandosi di atto privo di validità come istanza punitiva sul piano processuale, che era stato ricevuto da un soggetto senza alcuna competenza funzionale al riguardo, il quale aveva agito in maniera abnorme in quanto non solo non era persona alla quale per legge poteva essere presentata la querela ma neanche aveva fatto visionare e siglare da un ufficiale di P.G. abilitato la stessa né l'aveva fatta prendere in carico come formale querela, in modo da farla trasmettere all'autorità giudiziaria. Unica traccia di essa era la copia che la TU non aveva dimenticato di consegnare alla LI, senza però curarsi di compiere quelle ulteriori attività che avrebbero potuto fare attribuire validità come istanza punitiva all'atto da lei ricevuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 2003.