Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 33 REPUBBLICA ITALIANA ME L PO DLO644 37 0 1 LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente. R.G.N. 13873/99 Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere Cron. 14407 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Pasquale PICONE Consigliere- Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere- Ud.15/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato PEPPINO LONETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
780 -> controricorrente avversO la sentenza n. 2714/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/02/99 R.G.N. 69765/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato LONETTI;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign.RA TU, capo del servizio amministrativo dell'Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana di Roma -con qualifica di dirigente di III livello- ha sostituito il direttore dell'azienda stessa, dimisssionario, dal 18.8.86 al 20.1.1987. Ha quindi chiesto al PR di Roma,con ricorso del 26.10.87, che, ai sensi dell'art. 2113 cc., fosse riconosciuto l'inquadramento nel livello superiore (dirigente di II livello). Il PR ha rigettato la domanda. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 15.2.99. Esso ha rilevato che l'art.28 del regolamento aziendale stabilisce che in caso di vacanza del posto di direttore, o di sua prolungata assenza, la commissione amministratrice può interinalmente incaricare un dirigente d'azienda di espletare le mansioni di direttore quale facente funzioni prevedendo, altresì, al secondo comma, che in caso di breve assenza dello stesso la sostituzione del direttore da parte del capo del servizio amministrativo. Tale ipotesi si era verificata nel caso di specie. In tal caso, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, non trovava applicazione l'art.2103 cc. rientrando la sostituzione fra le mansioni del sostituto con un'implicita valutazione di esercizio di mansioni non superiori stante la precarietà dell'incarico. A non diverse conclusioni portava la circostanza che il direttore era dimissionario essendo la prolungata assenza- nel cui ambito rientravano le dimissioni- prevista dal II comma di detta norma regolamentare ed anche in tal caso la sostituzione rientrava nel contenuto tipico delle funzioni proprie della qualifica dirigenziale. A ciò doveva aggiungersi il disposto dell'art. 16 del ccnl per i dirigenti di aziende pubbliche che per la promozione automatica faceva salva l'ipotesi che la legge disciplini la nomina a direttore. Il sign.TU chiede la Cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. L'Azienda della N.U. resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.2070,2077,2095, e 2103 cc;
violazione dell'art. 1362 e 1363 cc a proposito dell'interpretazione dell'art. 16 del ccnl del settore del 30.4.86;vizi di motivazione. La censura è articolata nei seguenti punti: - a) il Tribunale è incorso nell'errore di non riconoscere prevalenza alla norma della contrattazione collettiva, che assicura la promozione automatica in caso di esercizio delle mansioni dirigenziali per il tempo ivi previsto (art.16), rispetto alla norma regolamentare che,ad avviso dello stesso, in entrambe le ipotesi da essa diciplinate, comporterebbe sempre la non acquisizione definitiva della qualifica in relazione alla quale è avvenuto l'espletamento di mansioni superiori;
b) il Tribunale pur avendo ciò nonostante,fatto riferimento anche alla norma - collettiva ha errato nella sua interpretazione laddove ha ritenuto che la norma sancisca, in caso in cui la legge preveda che la qualifica superiore non possa essere attribuita per promozione automatica, la preclusione non solo della acquisizione definitiva delle funzioni dirigenziali ma anche "il diritto del prestatore all'inquadramento,se non nel livello dirigenziale,ad esse afferente, nel livello immediatamente inferiore (e superiore a quello rivestito); c) e ciò anche perché diversamente inteso l'inciso si pone in contrasto con il disposto dell'art.2103 cc. dovendosi interpretare o ritenere che le disposizioni contrattuali siano conformi e non difformi alle norme imperative di legge;
d) il Tribunale non ha valutato la clausola contrattuale in tutta la sua interezza - testuale e logica in relazione alle stesse clausole dello stesso art. 16, dovendosi interpretare o ritenere che le disposizioni contrattuali siano conformi e non difformi alle norme di legge,senza fornire alcuna spigazione del suo operare;
e) in tal modo esso ha violato il canone ermeneutico che impone oltre all'interpretazione letterale quella complessiva. F) nessuna spiegazione è stata fornita della valorizzazione del predetto inciso. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1362 ss. cc. a proposito dell'interpretazione del regolamento speciale aziendale del 1986 ;violazione dell'art.2103 cc;
vizi di motivazione. Con esso il ricorrente contesta la riconduzione della fattispecie alla previsione di cui al primo comma dell'art.28 del Regolamento aziendale, secondo cui nel caso di licenziamento, di vacanza o di prolungata assenza, la commissione amministratrice può incaricare interinalmente un dirigente dell'azienda di esplicare le funzioni quali facente funzione del direttore. Tale riconduzione è arbitraria in quanto la disposizione in esame oltre a richiedere il licenziamento del direttore, e gli altri eventi predetti, richiede l'apposita specifica delibera dell'incarico interinale da parte della commissione amministratrice:elemento questo pacificamente mancato. Il Tribunale non ha quindi tenuto conto di detto essenziale requisito regolamentare limitandosi ad affermare che fra le ipotesi previste poteva rientrare anche quella del direttore dimissionario, incorrendo così nella violazione degli art. 1362 e 1363 cc e, comunque, nel vizio di omessa ed insufficiente motivazione. Deve quindi ritenersi che, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, la corretta valutazione della disposizione regolamentare non poteva che portare alla conclusione che se pure inizialmente la fattispecie poteva ricondursi a quella del comma 2 (breve assenza del direttore) nel suo concreto svolgimento è andata ben oltre la medesima disposizione (e quindi oltre quella del comma 1) per rientrare, anche per tale ragione, nella riportata disciplina dell'art. 16 del ccnl per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici. Il Tribunale, inoltre, non ha rilevato il contrasto di tale disposizione con l'art.2103 cc. La prima censura è infondata. Come si è detto, la decisone del Tribunale è fondata su una duplice ratio decidendi :l'applicabilità della disposizione regolamentare ed il disposto della norma h contrattuale collettiva, anche essa ostativa alla richiesta dell'inquadramento nella qualifica di dirigente di II grado o di secondo livello. La censura in esame, preso atto che il Tribunale, pur non avendo riconosciuto alla norma contrattuale collettiva in questione la prevalenza rispetto a quella regolamentare-cui ha dato valore preminente nella definizione della controversia- ha tuttavia con essa supportato la propria decisione si risolve in una espressa contestazione dell'interpretazione della stessa per violazione dei canoni ermeneutici che impongono l'interpretazione complessiva di una clausola e quella non in contrasto con norme inderogabili (non contra legem). Più precisamente, al Tribunale si addebita nel non aver riscontrato nella norma stessa, che regola in aderenza al dettato legislativo la promozione automatica per i dirigenti, la preclusione della stessa alla sola ipotesi di nomina del dirigente stabilita per legge -con conseguente sua piena operatività allorchè, come nel suo caso, per effetto dell'esercizio delle mansioni superiori per il tempo richiesto, si chieda non la nomina stessa ma l'inquadramento nella categoria superiore (dirigente di II grado). Rileva la Corte che il Tribunale, ritenendo che, per effetto della riserva contenuta nella norma in esame non potesse farsi luogo alla promozione automatica, non abbia violato alcuno dei predetti canoni ermeneutici, né sia incorso in vizio di motivazione omettendo di estrinsecare le ragioni della sua opzione interpretativa. Appare infatti evidente che il Tribunale è giunto a ritenere preclusa,nella fattispecie in esame, la promozione automatica - anche allorchè si chieda il solo inquadramento nel livello superiore- perché, alla stregua dell'ordinamento vigente, l'acquisizione di 5 un unquadramento di più elevato livello rispettoha quello posseduto-per effetto dell'esercizio di mansioni superiori- conferisce tutte le situazioni attive che ad esse sono collegate, compreso quello di effettivo esercizio dei poteri propri delle superiori mansioni che si sono esercitate. Sicché, esso ha tenuto conto non solo della complessiva articolazione della norma diretta ad estendere ai dirigenti in questione un istituto tutelativo della professionalità con salvezza delle ipotesi in cui la legge abbia a sé riservato l'accertamento della idoneità ad esercitare compiti dirigenziali- ma anche della armonizzazione del contenuto della norma collettiva con precetti dell'ordinamento, quale appunto quello di consentire che le posizioni apicali siano attribuite in maniera non automatica, identificando, sia purecorrettamente implicitamente, nell'attribuzione dell'inquadramento la possibilità di effettivo esercizio dei poteri proprie delle mansioni superiori esercitate. La correttezza della autonoma ratio decidendi testè esaminata esonera la Corte, come ripetutamente affermato dalla stessa, dall'esame delle censure relative all'applicazione della norma regolamentare. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 是 24000 oltre onorari liquidati in lire 3.000.000. Roma 15 febbraio 2001 Il Consigliere es. Predo Guglelim IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 MAG. 2001 A M E oggi, R P U IL CANCELLIERCANCE Il Presidente Ropario be Ujmis , DI DI BOLLO , TASSA SI DELL'ART. 10 GNI SPESA STA 533 PO . IM N O DA 11-8-73 REGISTRO, E DA AI SEN ESENTE GE DIRITTO LEG ELLA O D