Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37821 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
37821-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da OM RO RI EC ON FR FF NN RI GA AT TO ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 3127/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 24366/2025
UB SO (C.U.I. 0545571), nato Marocco 28 febbraio 1996
avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del GIP Tribunale di Rovigo Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da SO UB per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: n. 1041/2019 emessa in data 15/10/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, definitiva in data 29/5/2020, che ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 secondo comma, 624, 625 n. 2 cod. pen. commessi in San Bonifacio (VR) in data 6 giugno 2018; n. 80/2019 emessa in data 8/3/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, riformata dalla sentenza 3313/2019 della Corte di appello di Brescia, definitiva in data 10/6/2020, che ha condannato l'imputato alla pena di anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 primo e terzo comma n. 1, 3 bis, 3 quinquies, 61 n. 5) cod. pen.; 110, 582, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen.; 110, 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 61 n. 2 cod. pen.; 110, 37 cod. pen.; 110, 81 primo comma, 648, 61 n. 2 cod. pen.; commessi in Goito, Terrazzo e San Giovanni Lupatoto in data
31 agosto 2018; n. 2086/2020 emessa in data 19/10/2020 dalla Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza 2130/2018 del Tribunale di Venezia, definitiva in data 10/11/2021, che ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 56, 624, 112 comma 1 n. 4, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen.; 624, 112 primo comma n. 4, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. commessi in Verona in data 5 aprile 2018; n. 60/2021 emessa in data 10/12/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo riformata dalla sentenza n. 3400/2022 della Corte di appello di Venezia, definitiva in data 21/11/2023, che ha condannato l'imputato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 primo comma, terzo comma n. 1, n. 3 bis, n. 3 quinquies, 61 n. 5 cod. pen. commessi in Fratta Polesine in data 18 agosto 2018 ed in Castelnovo Bariano in data 28 agosto 2018. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, l'interessato propone, con l'atto a firma dell'Avv. Simone G. Bergamini, ricorso deducendo con un unico motivo, ex art. 606 primo comma lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. ed all'art. 671 cod. proc. pen., che la mancata, apparente ed illogica motivazione dell'ordinanza. In particolare, lamenta il ricorrente l'assenza di una rafforzata motivazione, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo non ha tenuto conto della valutazione già compiuta dal Giudice in sede cognitoria. Quanto all'omessa e/o erronea valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo delle condizioni di tossicodipendenza, il ricorrente pone in luce la rilevanza della documentazione prodotta quale allegata all'istanza da cui desumere lo stato di tossicodipendenza, classificando la certificazione rilasciata dal Ser.D. quale "il culmine di una pregressa situazione di disagio dovuta proprio all'uso e abuso di sostanze stupefacenti". Infine, il ricorrente deduce l'assenza di correlazione tra lo stato di tossicodipendenza e la mancanza di condanne per reati in violazione della legge stupefacenti, quale elemento evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo per disconoscere la continuazione.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Cinzia Parasporo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Entrambi i motivi sono relativi al giudizio sulla rilevanza degli argomenti e della documentazione fatti valere dal ricorrente, giudizio devoluto insindacabilmente al Giudice del merito, sottraendosi la scelta che esso compie
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per giungere al libero convincimento al controllo di legittimità della Corte di cassazione, che non può essere sollecitata ad una diversa valutazione del significato e della valenza probatoria degli elementi considerati dal giudice, giacché il controllo della motivazione può essere solo limitato, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., al riscontro dell'esistenza e della coerenza logica della motivazione. Ed invero, non possono proporsi in sede di ricorso per cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione, censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - è pervenuto attraverso la valutazione degli elementi acquisiti nelle sentenze di cui si chiedeva la continuazione, allorché questo convincimento sia sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici.
2.1. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, dopo aver ripercorso l'istanza e gli argomenti relativi al parere contrario espresso dal Pubblico ministero, evidenziava che la distanza temporale tra i fatti non può costituire elemento escludente la sussistenza della continuazione tra i reati e che nel caso di specie unico elemento certo è costituito dalla natura dei reati, conducendo, piuttosto, l'assenza di altri elementi, a ritenere SO UB incline a delinquere prevalentemente nell'area dell'aggressione del patrimonio altrui.
2.1.1. Quanto, in particolare, alla valutazione già compiuta dal Giudice in sede cognitoria in relazione alla sentenza n. 60/2021, tenuto conto dell'organicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sull'elemento cronologico, scevra da illogicità è la motivazione del Tribunale di Rovigo in sede esecutiva, essendo la data del commesso reato delle ulteriori tre sentenze di cui il ricorrente chiedeva riconoscersi la continuazione, esterna al range temporale dei due reati commessi in Fratta Polesine il 18.08.2018 ed in Castelnovo Bariano in data 28.08.2018. 2.2. Quanto all'affermazione della condizione dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, l'ordinanza impugnata argomentava evidenziando non essere stata fornita la prova della sussistenza e della riconducibilità della asserita identità di disegno criminoso a detta condizione. Non rileva, dunque, rectius non è sufficiente, l'allegazione della relazione di primo ingresso dell'azienda ULSS9 Scaligera di Verona da cui risultava la dichiarazione resa dal ricorrente di far uso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, atteso che nessun elemento è stato fornito sulla sussistenza di una ideazione pregressa ed unificante i reati accertati e di cui alle sentenze sopra menzionate.
3. Il Giudice dell'esecuzione, nella ordinanza opposta, ha, viceversa, esaminato quegli elementi indicatori della sussistenza della continuazione, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,
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le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, escludendoli puntualmente ed evidenziando che, al momento della commissione del primo reato, i successivi non erano stati programmati nelle loro linee essenziali, risultando, piuttosto, frutto di determinazione estemporanea (Cass., SS.UU., n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Anna Mana Gavoni
Il Presidente Giacomo Rocch
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