Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
04 853 /02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G. n.9457/1999 Presidente dr. Ettore Mercurio Consigliere rel. Cron. 4600 dr. Donato Figurelli dr. Raffaele Foglia Consigliere Rep. dr. Maura La Terza Consigliere Ud.08.11.2001 dr. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: SO NO, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Corsello, elettivamente domici- liato in Roma alla via Giulio Cesare n. 109 presso lo studio dell'avv. Luciano D'Andrea, ricorrente%;B 4299
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Mario Passaro, Carlo De Angelis e Fausto M. Pro- - 1 speri Valenti e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, giusta procura specia- le in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ter- 10 aprile 1998, n. 188/98,mini Imerese in data 24 marzo - n. 781/96 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 novembre 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- dichiarazione di inammissibilità del ricorso. funct rale dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per la Svolgimento del processo. Con sentenza del 10 ottobre 1996 il pretore di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, condannava 1'INPS a ripristinare al signor NO OR l'as- segno di invalidità con decorrenza dal 1° aprile 1992, assegno concesso con decorrenza dal gennaio 1990 e poi revocato. Avverso tale decisione l'INPS proponeva appello. L'assicurato resisteva al gravame. Rinnovata la consulenza medico-legale, con sentenza in data 24 marzo 10 aprile 1998, il Tribunale di Termini Imerese, accoglieva l'appello dell'INPS e rigettava la domanda proposta in primo grado dal OR. Avverso detta sentenza il OR ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Osserva in via pregiudiziale la Corte che, come evidenziato nel contro ricorso, il ricorso per cassazione è inammissibile perchè notificato all'Istituto il 23 (o il 26) aprile 1999 -a mezzo del servizio postale con spedizione di plico raccoman- dato a.r. il 21 aprile 1999 (v. relata di notifica in calce al ricorso) e quindi oltre il termine annuale dalla data del , deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 10 aprile 1998, in violazione dell'art. 327 c.p.c. - 3 - Invero, trattandosi di causa previdenziale, non è applica- bile alla stessa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (trattasi infatti di controversia in materia di previdenza obbligatoria di cui all'art. 442 c. p.c.;ein virtù dell'art. 1 1. 11 agosto 1973, n. 533, agli articoli 429 e 459 c.p.c. sono sostituiti gli artt. 409 e 442). E va osservato che, a norma del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 legge n. 742 del 1969, l'esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria dinanzi a qualunque giudice, e perciò anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione (Cass. 11 novembre 1998 n. 11389). Nulla per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il rico o. Nulle per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. Il Presidente ТЕ СЛ (dr. Ettore Mercurio) Il Consigliere RE TU (dr. Donato Figurelli) - 1 ESENTE DA IN STAG HOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO A SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533