Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17508 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 24 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA C.C. 62664 LA COR E SUPI17508/02 ITALIANA REPUBBLICA TRIBUTARIA IN NOME DEL POĽ SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 22/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 41144 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 24 maggio 2002 Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / regi- SENTENZA stro determinazione sul ricorso proposto il 23 dicembre 1998 da: " automatica / destina- AL EB DA elettivamente domiciliata in Pescara alla zione edificatoria. via Venezia, n. 25, presso l'avv. Alfonso Vasile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente ом
contro
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicília in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente CAMPIONE CIV E 62664 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'A- N. bruzzo sez. IX n. 23 dep24 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 2343 proc. n. 22/99 R.G. 1 maggio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Alfonso Vasile, che ha chiesto la cassa- zione della sentenza impugnata;
udito per il controricorrente l'avv. dello Stato dott. Alessandro de Stefano, che ha domandato il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vin- cenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DA EB AL con rogito per notaio Gioffré dell'11 novem- be 1993 vendeva alla s.n.c. Di Pietro Migliorino & f.lli Centorame il cespite costituito da un terreno agricolo della superficie di ettari 1.45.68, sito in Comune di Città di Sant'Angelo - contrada Fonte Umano al prezzo dichiarato di L. 300.000.000. ON Il valore dei diritti ceduti era accertato dall'Ufficio del registro di Pe- scara, sulla base di stima dell'u.t.e., in L. 597.700.000, ed i ricorsi della venditrice e dell'acquirente avverso l'avviso di rettifica loro no- tificato erano rigettati il 19 marzo 1997, previa riunione dei procedi- menti, dalla Commissione tributaria provinciale, che riteneva con- gruo l'accertamento e giustificata la rettifica, in deroga alla preclu- sione dell'art. 52, 4° co., d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, dalla destina- zione edificatoria attribuita al suolo dal piano regolatore generale del comune, approvato in via definitiva dal consiglio provinciale il 7 ot- L tobre 1993, La decisione, gravata dalla EB TT e dalla società, era con fermata il 24 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale proc. n. 22/99 R.G. 2 dell'Abruzzo. Osservava il giudice di secondo grado che la valutazione recepita dall'Ufficio aveva correttamente tenuto conto della sopravvenuta in- clusione del terreno ceduto tra le superfici edificabili del territorio comunale e che nessun rilievo avrebbe potuto assumere sulla defini- tività del mutamento di destinazione e sulla legittimità dell'accer- tamento la pubblicazione del decreto di approvazione del p.r.g. sul bollettino ufficiale della regione in data successiva alla compravendi- ta. La AL ricorreva per la cassazione della sentenza con un unico mezzo, l'intimato Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notificato il 29 gennaio 1999 e la ricorrente depositava memoria l'11 maggio 2002. 3 3 3 MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico mezzo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, 4° co.. d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e per omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La rettifica del corrispettivo dell'alienazione di terreno iscritto in ca- tasto come agricolo e dichiarato, come in specie, in misura non infe- riore al 75% del reddito dominicale attribuito, sarebbe stata consenti- ta, infatti, soltanto nell'ipotesi della vigenza di uno strumento urbani- stico che ne avesse mutato in edificatoria l'originaria destinazione agricola e la realizzazione di tale condizione non avrebbe potuto es- sere ravvisata in un p.r.g. comunale non ancora perfezionato al mo- proc. n. 22/99 R.G. 3 mento dell'atto traslativo mediante la pubblicazione sul b.u.r. del de- creto di approvazione, prescritta dall'art. 10, 6° co., della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dall'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 18/83, e divenuto efficace successivamente ad essa soltanto l'8 dicembre 1993. La denuncia è priva di fondamento. In base all'ultimo periodo dell'art. 54, 2° co., d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, il calcolo automatico del valore dei beni immobili ai fini del- l'imposta di registro “non si applica per i terreni per i quali gli stru- menti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria". La disposizione è oggetto di una duplice e difforme interpretazione. In un senso è stato affermato che gli strumenti urbanistici, cui essa fa riferimento, sono quelli che abbiano completato il procedimento di EN formazione, costituito della formulazione delle medesime dichiara- zioni da parte del Comune (e per esso del consiglio comunale, e della Regione (e per essa dell'organo competente secondo le singole legi- slazioni regionali), confluenti in un atto complesso ineguale, e, in ge- nerale, che la norma tributaria ha recepito quella nozione di esistenza giuridica di tali atti comunemente accolta in diritto amministrativo sulla base di una consolidata costruzione teorica e di considerazioni sistematiche sull'espressa disciplina di tutti gli effetti prodromici di quelli non ancora definitivi (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 27 dicembre 2001, n. 16202). In altro senso è stato sottolineato come, secondo la generalità dei consociati, l'inclusione in zona di espansione edilizia attribuisca ai proc. n. 22/99 R.G. 4 terreni un maggiore apprezzamento anche se lo strumento urbani- stico adottato non abbia ancora vigore (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 1 luglio 1997, n. 5900) - in ragione della difficile reversibilità della qualità assunta, della tutela della futura nuova destinazione mediante di misure a salvaguardia e dell'esclusione dalla prelazione agraria, e che a questo si ricollegha l'inadeguatezza di un riferimento impositi- vo al reddito dominicale risultante in catasto, che costituisce il pre- supposto della valutazione automatica (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 27 marzo 2002, n. 4381). Nella specie va condiviso quest'ultimo indirizzo. Non è dubbio che i piani regolatori generali per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, debbano, oltre che essere approvati dall'autorità regionale, o da quella delegata, essere portati a cono- scenza dei destinatari mediante la pubblicazione del decreto di ap- provazione sul b.u.r. e l'affissione dei piani stessi all'albo pretorio, secondo le previsioni dell'art. 10, 6° co., della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e che tali forme di pubblicità costituiscano condizione ne- cessaria per l'obbligatorietà degli strumenti urbanistici, senza possibi- lità di una loro efficacia retroattiva alla data di approvazione da parte dell'organo competente (cfr.: Cass. civ. sez. II, sent. 2 agosto 2001, n. 10561; Cass. civ., sez. II, sent. 11 gennaio 1999, n. 188). Tuttavia in materia tributaria le previsioni dei piani regolatori non as- sumono rilievo, al fine considerato, in relazione alla loro natura nor- mativa, ma ai riflessi sulla valutazione dei terreni in esse incluse dell'attribuzione di una sopravvenuta potenzialità edificatoria, la qua- proc. n. 22/99 R.G. 5 le, nonostante sia in concreto condizionata all'approvazione definiti- va di tali strumenti, appare inevitabilmente suscettibile di incremen- tare il valore di mercato dei suoli considerati in ragione della legitti- ma e fondata aspettativa di un vantaggioso mutamento della loro de- stinazione (cfr.: Cass. civ., sez. V, sez, 4 settembre 2001, n. 11356). L'inclusione di un terreno agricolo in zona edificabile, pur se il suo apprezzamento sconta l'incertezza ed i tempi di approvazione e defi- nitività del piano che l'abbia prevista, comporta inevitabilmente, quindi, il venir meno di quella presunzione di un rapporto proporzio- nale tra reddito dominicale risultante in catasto e valore del suolo po- sto a fondamento della valutazione automatica, giacché un tale stru- mento di calcolo diventa insufficiente a dare conto della plusvalenza derivante all'immobile dal suo inserimento in un nuovo, diverso e вод più lucroso, circuito commerciale. La disciplina fiscale di questo fenomeno sarebbe, dunque, del tutto incongrua ed inadeguata se dovesse ritenersi che lo stesso possa esse- re ignorato in conseguenza di una interpretazione dell'art. 52, 4° co., ultimo periodo, d.p.r. n. 131/86, che si richiami ad una nozione me- ramente giuridica, e non economica, della previsione urbanistica di destinazione edificatoria, e la conclusione appare sicuramente priva della ragionevolezza necessaria a sorreggere tale esegesi, a fronte dell'incerto dettato testuale e dei principi che ispirano l'imposizione indiretta, quando, come nel caso particolare, il processo formativo della volontà della pubblica amministrazione si sia concluso e risulti- no inadempiute soltanto le formalità di pubblicazione richieste uni- proc. n. 22/99 R.G. 6 camente per l'attribuzione di efficacia erga omnes al piano regolato- AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 re. MATERIA TRIBUTARIA All'infondatezza dell'unico motivo seguono il rigetto del ricorso e, sussistendo giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 maggio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Francesco Cristarella Orestano dott. Massimo Oddo انده ятьма Очить Ашовь Салон IL - 9 DIC. 2002 Ашов стишь proc. n. 22/99 R.G. 7