Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN 04 8 1 0 /0 3 REPUB LIC OLO T LIAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano - Presidente- R.G.N. 19127/00 CICIRETTI Consigliere- Cron. 10872 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.17/12/02 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: LL DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA $ 2002 RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO 5556 FEDERICO TUCCARI di Roma del 26/10/00, rep. 55367; -1- 1 - resistente con procura avverso la sentenza n. 502/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 30/05/00 R.G.N. 636/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito 1'Avvocato GIUSEPPE DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluse per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Ancona del 4/6/96 EL Arnaldo conveniva in giudizio l'INAIL per la costituzione di una rendita per malattia professionale (sordità da rumore). L'INAIL contrastava la domanda ed il RE, istruita la causa con consulenza tecnica, la rigettava. Il Tribunale di Ancona, investito in grado di appello ad istanza del EL, con sentenza del 24 - 30/5/00, confermava la decisione, precisando che il ricorrente aveva anche dedotto l'esistenza di una invalidità, già riconosciuta nella misura del 3% per un precedente infortunio alla mano. Rilevava il giudice del riesame che, secondo il RE, la percentuale di danno acustico era superiore a quella riconosciuta in via amministrativa dell'INAIL, ma in ogni caso “insufficiente sia in via autonoma, che cumulata con altro e pregresso danno da infortunio sul lavoro, a costituire rendita alcuna". Le conclusioni cui era pervenuto il primo consulente resistevano alle critiche mosse e non era necessario rinnovare le indagini;
il detto ausiliare aveva precisato che il deficit uditivo aveva “tutti i caratteri audiometrici ed audiologici tipici del trauma acustico cronico professionale", ma “la percentuale di invalidità permanente risarcibile... provocata dalla sola ipoacusia ... (era) nella misura del 7%". Immune di vizi logici e scientifici era la consulenza di ufficio, pienamente condivisa dal Collegio;
e condivisibile era anche la motivazione del primo giudice, secondo cui anche sommando il danno acustico con quello del precedente da infortunio sul lavoro non si raggiungeva il minimo indennizzabile. Lc argomentazioni dell'appellante non inficiavano queste conclusioni, neanche alla luce della relazione di parte (secondo cui il danno era del 12 - 13% anche per gli evidenziati acufeni bilaterali”), in quanto si trattava di un elemento già evidenziato nella consulenza di ufficio, a pag. 3 e 4 della relazione, laddove si precisava "inoltre lamenta anche acufeni bilaterali"; la mancata menzione degli stessi da parte del CTU in sede di conclusioni equivaleva quindi a mancato riscontro oggettivo, ovvero ad una mancata efficacia invalidante. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il EL, fondato Su un solo motivo. Resiste I'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE M. Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 61, 437 e 441 CPC, 66 c 74 DPR n. 1124 del 30/6/65, nonché crronca e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 c 5 CPC), deduce il ricorrente che nel corso della intera vicenda, amministrativa c giudiziaria, ben tre professionisti di parte si sono pronunciati per la csistenza di un danno di molto superiore al minimo indennizzabile. Ciò sarebbe stato sufficiente per giustificare il rinnovo della consulenza, ai sensi dei principi già claborati dalla Suprema Corte, ma il giudice si è limitato apoditticamonic a confermare la valutazione medico legale del CTU, senza sottoporla a scrio controllo o verifica.0 Il principio secondo cui è necessaria una adeguata motivazione per disattendere la richiesta di rinnovazione della indagini peritali è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 11169 del 12/11/93. Rientra certamente nel potere discrezionale del giudice di appello rinnovare o meno la consulenza tecnica, ma nel caso in cui disattenda l'istanza di parte è necessario che fornisca "valide argomentazioni”. Nel caso di specie nessuna valida argomentazione è stata addotta e quindi il giudice ha sbagliato a non rinnovare le indagini. Il ricorso è infondato. La Corte ha avuto modo di recente di affermare il principio di diritto, secondo cui "sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'interessato, sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice 66 (Cass. n. 6432 del 6/5/02). Il principio affermato dalla Corte con riferimento a prestazioni previdenziali e dipendenti da cause di servizio è applicabile anche a quelle assistenziali a carico del 3 Ministero dell'Interno, perché si tratta di sentenze motivate nello stesso modo, richiamando le argomentazioni e conclusioni espresse dal proprio ausiliare, la cui relazione vale ad integrare le ragioni della decisione. Nel caso di specie, il Tribunale dopo avere spiegato le ragioni per le quali condivide la argomentazioni del consulente di primo N 3 3 - - 3 1 8 . 5 7 1 L G G E B A E E L L aggiunge che i motivi di impugnazione, sorretti da una S / A S E S A , T N S P G D I O E A T , R S O J I E R Ø R D T I I T ' E . 1 S I T O A L N R E I S L 0 D A E N D T M B D S E I A O S O L E A I D T , L P O Y azione tecnica di parte, non sono tali “da revocare in dubbio le perché l'elemento posto in evidenza dal superiori conclusioni consulente di parte, l'esistenza cioè degli acufeni bilaterali, è stato già tenuto presente dal CTU e quindi non è argomento sufficiente per l'accoglimento dell'appello. Questa argomentazione non viene nemmeno censurata, in quanto il ricorrente si limita a dire che ben tre professionisti di parte sono andati in contrario avviso e che la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali può essere disattesa del giudice, ma il rigetto della istanza deve essere adeguatamente motivato. In concreto il Tribunale ha spiegato le ragioni del diniego, ma il ricorrente non ha indicato quale sia la devianza di tale conclusione dalle nozioni correnti della scienza medica, oppure il vizio logico della sentenza. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine CONSIGLIERI alle spese. Roma 17 dicembre 2002 ERE EST. сехо Шаогаля AL PRESIDENTE IL Jezmo cicingh